N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio - 2 settembre 1994
N. 579 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1994) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Rapisarda Natale contro U.S.L. n. 35 di Catania ed altro. Impiego pubblico - Dipendenti delle UU.SS.LL. - Commissione di disciplina - Previsione che per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti - Violazione del principio fondamentale posto dalla legge statale in materia (art. 148 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che impone la presenza di tutti i componenti per la validita' delle riunioni della commissione di disciplina (princpio del collegio perfetto) - Eccesso di delega e violazione del diritto di difesa nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 61, primo comma). (Cost., artt. 24, 76 e 97).(GU n.41 del 5-10-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6418/1993 r.g. n. 2023/1993 r.s., proposto da Rapisarda Natale rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mauceri ed elettivamente domiciliato in Catania, via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio dello stesso, contro l'U.S.L. n. 35 di Catania in persona del legale rappresentante pro-tempore e l'assessorato regionale alla sanita' in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, il primo dall'avv. Giuseppe Tamburello e con domicilio elettivo nel suo studio in Catania, via Ventimiglia n. 117, e il secondo dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania presso la quale e' ex lege domiciliato. Per l'annullamento del provvedimento n. 84 del 19 ottobre 1993 e della deliberazione n. 3058 del 20 ottobre 1993 adottate dall'amministratorestraordinario della U.S.L. intimata che hanno disposto la sanzione disciplinare della destituzione dall'impiego con ogni conseguenza, nonche' degli atti presupposti, conseguenziali e connessi, ivi compresi gli atti e i verbali della commissione di disciplina; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. intimata nonche' quello dell'avvocatura dello Stato per l'assessorato regionale; Vista la propria ordinanza n. 230 del 17-24 gennaio 1994; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il referendario dott. Francesco Brugaletta per la camera di consiglio del 17 gennaio 1994; Uditi l'avv. S. Mauceri per il ricorrente, l'avv. G. Tamburello per la U.S.L. e l'avvocato dello Stato G. Genovese per l'assessorato intimato; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con il ricorso in epigrafe il signor Rapisarda Natale esponeva: il ricorrente, direttore amministrativo della U.S.L. intimata, veniva sottoposto a procedimento penale che si concludeva con sentenza del 1$ febbraio 1993 della Corte di cassazione che rigettava il ricorso proposto dal ricorrente e confermava la sentenza n. 993/1991 del 10 luglio 1991 della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato a anni due e mesi undici di reclusione per concussione continuata, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, con condono ex d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, per anni due di reclusione e per la pena accessoria temporanea. Successivamente il ricorrente e' stato sottoposto a procedimento disciplinare. La commissione di disciplina, in due sedute il 30 settembre 1993 e il 15 ottobre 1993 ma con diversa composizione, ha proposto con la deliberazione n. 7 del 15 ottobre 1993 la sanzione della destituzione dall'impiego, sanzione irrogata con i provvedimenti in epigrafe. Avverso tali provvedimenti il ricorrente propone il predetto ricorso deducendo le seguenti censure: 1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Assume il ricorrente che la commissione di disciplina si e' riunita in diverse composizioni nelle due sedute, di talche' la decisione finale e' stata assunta da soggetti diversi da quelli che hanno partecipato alla trattazione. Cio' violerebbe la garanzia di difesa del ricorrente rendendo invalido il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare. 2. - Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 e 115, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sarebbe illegittimo il comportamento della predetta commissione che non ha deliberato immediatamente dopo la trattazione dell'affare bensi' dopo quindici giorni. 3. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 84 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e degli artt. 9 e 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 10. Eccesso di potere per contraddittorieta', sviamento, errore sul presupposto e illogicita'. Assume, infine, il ricorrente l'invalidita' dei provvedimenti impugnati perche' non proporzionati all'illecito commesso e perche' comunque affetti dai vizi in epigrafe. Si e' costituita in giudizio la U.S.L. intimata contestando il ricorso avversario, sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Si e' costituita in giudizio altresi' l'avvocatura dello Stato, per conto dell'assessorato regionale, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di tutela cautelare assumendone l'infondatezza. Nella camera di consiglio del 17 gennaio 1994 questo tribunale, con ordinanza n. 236/1994, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, rinviandone l'esame alla presente ordinanza. D I R I T T O Il collegio ritiene di sottoporre al giudizio di costituzionalita' per contrasto con gli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione, l'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui prevede che "per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi". La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. Per quanto riguarda la rilevanza, da un lato non sussiste dubbio sulla applicabilita' alla fattispecie in esame del predetto art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dall'altro, allo stato, il collegio non ritiene che possano accogliersi le censure prospettate dal ricorrente nei confronti dei provvedimenti impugnati. Non la prima relativa alla lamentata diversa composizione della commissione di disciplina nelle due sedute dedicate rispettivamente alla trattazione ed alla decisione perche' proprio l'art. 61 in questione dispone come unica regola per la validita' delle sedute la presenza dei due terzi dei componenti con cio' legittimando e consentendo la partecipazione alle sedute di soggetti diversi purche' nel rispetto del numero previsto. Non la seconda perche' la normativa sulla procedura disciplinare non prescrive la necessita' che la decisione venga assunta immediatamente. Non la terza perche' i provvedimenti adottati si appalesano immuni dai denunciati vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 84 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e degli artt. 9 e 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 10, ed esenti da vizi logici. Sicche' si appalesa rilevante, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il dubbio di costituzionalita' che investe l'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (emanato ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenente delega al governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle U.S.L.), nella parte in cui prevede che "per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi". La questione si rivela, inoltre, non manifestamente infondata.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 578/1994). 94C1079