N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio - 2 settembre 1994

                                N. 579
 Ordinanza   emessa   il   17   gennaio  1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 2  settembre  1994)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso
 proposto da Rapisarda Natale contro U.S.L. n. 35 di Catania ed altro.
 Impiego pubblico  -  Dipendenti  delle  UU.SS.LL.  -  Commissione  di
 disciplina  -  Previsione  che  per la validita' delle riunioni della
 commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei
 componenti - Violazione del principio fondamentale posto dalla  legge
 statale  in  materia (art. 148 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.  3) che
 impone la presenza di tutti  i  componenti  per  la  validita'  delle
 riunioni  della  commissione  di  disciplina  (princpio  del collegio
 perfetto) - Eccesso di delega e  violazione  del  diritto  di  difesa
 nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 61, primo comma).
 (Cost., artt. 24, 76 e 97).
(GU n.41 del 5-10-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6418/1993 r.g.
 n. 2023/1993 r.s.,  proposto  da  Rapisarda  Natale  rappresentato  e
 difeso  dall'avv.  Salvatore  Mauceri ed elettivamente domiciliato in
 Catania, via Conte Ruggero n.  9,  presso  lo  studio  dello  stesso,
 contro l'U.S.L. n. 35 di Catania in persona del legale rappresentante
 pro-tempore  e  l'assessorato  regionale  alla sanita' in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi,  il  primo
 dall'avv. Giuseppe Tamburello e con domicilio elettivo nel suo studio
 in  Catania,  via  Ventimiglia  n.  117, e il secondo dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato di  Catania  presso  la  quale  e'  ex  lege
 domiciliato.  Per  l'annullamento  del  provvedimento  n.  84  del 19
 ottobre 1993 e della  deliberazione  n.  3058  del  20  ottobre  1993
 adottate  dall'amministratorestraordinario  della U.S.L. intimata che
 hanno  disposto   la   sanzione   disciplinare   della   destituzione
 dall'impiego  con  ogni  conseguenza, nonche' degli atti presupposti,
 conseguenziali e connessi, ivi compresi gli atti e  i  verbali  della
 commissione di disciplina;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della U.S.L. intimata
 nonche'  quello  dell'avvocatura  dello   Stato   per   l'assessorato
 regionale;
    Vista la propria ordinanza n. 230 del 17-24 gennaio 1994;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore il referendario dott. Francesco Brugaletta per
 la camera di consiglio del 17 gennaio 1994;
    Uditi  l'avv.  S.  Mauceri per il ricorrente, l'avv. G. Tamburello
 per la U.S.L. e l'avvocato dello Stato G. Genovese per  l'assessorato
 intimato;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con il ricorso in epigrafe il signor Rapisarda Natale esponeva: il
 ricorrente,  direttore  amministrativo  della U.S.L. intimata, veniva
 sottoposto a procedimento penale che si concludeva con  sentenza  del
 1$  febbraio  1993 della Corte di cassazione che rigettava il ricorso
 proposto dal ricorrente e confermava la sentenza n. 993/1991  del  10
 luglio 1991 della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato
 a  anni  due  e mesi undici di reclusione per concussione continuata,
 con pena accessoria dell'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  la
 stessa  durata,  con  condono ex d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, per
 anni due di reclusione e per la pena accessoria temporanea.
    Successivamente il ricorrente e' stato sottoposto  a  procedimento
 disciplinare.
    La commissione di disciplina, in due sedute il 30 settembre 1993 e
 il  15  ottobre  1993 ma con diversa composizione, ha proposto con la
 deliberazione n. 7 del 15 ottobre 1993 la sanzione della destituzione
 dall'impiego, sanzione irrogata con i provvedimenti in epigrafe.
    Avverso tali  provvedimenti  il  ricorrente  propone  il  predetto
 ricorso deducendo le seguenti censure:
    1.  -  Violazione e falsa applicazione dell'art. 115, primo comma,
 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
    Assume il ricorrente  che  la  commissione  di  disciplina  si  e'
 riunita  in  diverse  composizioni  nelle  due  sedute, di talche' la
 decisione finale e' stata assunta da soggetti diversi da  quelli  che
 hanno partecipato alla trattazione.
    Cio'  violerebbe  la  garanzia  di  difesa del ricorrente rendendo
 invalido il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
    2. - Violazione e falsa applicazione del combinato disposto  degli
 artt. 112 e 115, ultimo comma, del d.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3.
    Sarebbe  illegittimo  il  comportamento della predetta commissione
 che non ha deliberato immediatamente dopo la trattazione  dell'affare
 bensi' dopo quindici giorni.
    3.  -  Violazione  e falsa applicazione dell'art. 84 del d.P.R. 10
 gennaio 1957, n. 3, e degli artt. 9 e 10 della legge 7 febbraio 1990,
 n. 10. Eccesso di potere per  contraddittorieta',  sviamento,  errore
 sul presupposto e illogicita'.
    Assume,  infine,  il  ricorrente  l'invalidita'  dei provvedimenti
 impugnati perche' non proporzionati all'illecito commesso  e  perche'
 comunque affetti dai vizi in epigrafe.
    Si  e'  costituita  in  giudizio la U.S.L. intimata contestando il
 ricorso avversario,  sostenendone  l'infondatezza  e  chiedendone  il
 rigetto.
    Si  e'  costituita  in giudizio altresi' l'avvocatura dello Stato,
 per  conto  dell'assessorato  regionale,  chiedendo  il  rigetto  del
 ricorso   e   della   domanda   di   tutela   cautelare   assumendone
 l'infondatezza.
    Nella camera di consiglio del 17 gennaio  1994  questo  tribunale,
 con  ordinanza  n. 236/1994, ha accolto la domanda di sospensione del
 provvedimento impugnato ed ha ritenuto rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  61,
 quarto  comma,  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n. 761, rinviandone
 l'esame alla presente ordinanza.
                             D I R I T T O
    Il collegio ritiene di sottoporre al giudizio di costituzionalita'
 per  contrasto  con  gli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione, l'art.
 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in
 cui prevede che "per la validita' delle riunioni della commissione e'
 necessaria la maggioranza qualificata di due terzi".
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    Per quanto riguarda la rilevanza, da un lato non  sussiste  dubbio
 sulla  applicabilita' alla fattispecie in esame del predetto art. 61,
 quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,  dall'altro,  allo
 stato,  il  collegio  non  ritiene che possano accogliersi le censure
 prospettate dal ricorrente nei confronti dei provvedimenti impugnati.
    Non la prima relativa alla lamentata  diversa  composizione  della
 commissione  di  disciplina nelle due sedute dedicate rispettivamente
 alla trattazione ed alla  decisione  perche'  proprio  l'art.  61  in
 questione  dispone come unica regola per la validita' delle sedute la
 presenza dei  due  terzi  dei  componenti  con  cio'  legittimando  e
 consentendo la partecipazione alle sedute di soggetti diversi purche'
 nel rispetto del numero previsto.
    Non  la  seconda perche' la normativa sulla procedura disciplinare
 non  prescrive  la  necessita'  che  la   decisione   venga   assunta
 immediatamente.
     Non  la  terza  perche'  i  provvedimenti  adottati si appalesano
 immuni  dai  denunciati  vizi  di  violazione  e  falsa  applicazione
 dell'art.  84  del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e degli artt. 9 e 10
 della legge 7 febbraio 1990, n. 10, ed esenti da vizi logici.
    Sicche' si appalesa rilevante, a norma dell'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, il dubbio di costituzionalita' che investe  l'art.
 61,  quarto  comma,  del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.  761 (emanato ai
 sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  contenente
 delega  al  governo  per  la  disciplina  dello  stato  giuridico del
 personale delle U.S.L.), nella parte  in  cui  prevede  che  "per  la
 validita'   delle   riunioni   della  commissione  e'  necessaria  la
 maggioranza qualificata di due terzi".
    La questione si rivela, inoltre, non manifestamente infondata.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 578/1994).
 94C1079