N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1994
N. 494 Ordinanza emessa il 3 giugno 1994 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Zanforlin Vittorio ed altri e l'E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentesi di altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facolta' di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Omessa espressa indicazione dei parametri costituzionali. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; O S S E R V A I ricorrenti sono medici veterinari dipendenti i quali convengono in giudizio l'E.N.P.A.V. affinche' il pretore accerti nei confronti dell'ente che gli stessi hanno validamente esercitato la facolta' di rinunciare all'assicurazione presso l'E.N.P.A.V. e che, conseguentemente,non hanno l'obbligo di versare a quest'ultimo i contributi soggettivi relativi all'anno 1991, 1992 e 1993. Il fondamento della domanda e' individuato nella prospettata incostituzionalita' dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fortemente limitato la facolta' di iscrizione disponendo anche la nullita' di diritto delle cancellazioni gia' effettuate. Costituendosi in giudizio l'E.N.P.A.V. nega la fondatezza della questione, affermando sostanzialmente che la norma e' stata dettata per sopperire alle esigenze finanziarie dell'ente. Il pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispetto all'art. 3 della Costituzione. 1. - Sulla rilevanza della questione. I medici veterinari ricorrenti hanno esercitato il diritto ad essere cancellati dagli iscritti all'E.N.P.A.V. in base al disposto dell'art. 32, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136, il quale aveva abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva a sua volta l'obbligatorieta' dell'assicurazione presso l'ente per tutti i veterinari di eta' inferiore agli anni 65 iscritti negli albi professionali. L'E.N.P.A.V. ha accolto le loro domande ed ha provveduto alla cancellazione. Senonche' l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, interpretando autenticamente il primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ha disposto che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. deve ritenersi non piu' obbligatoria solamente per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della legge e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 24, secondo comma, della medesima. La norma di cui all'art. 11 citato sancisce la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione e dispone l'immediato (ed ora rateizzato in virtu' del d.l. n. 134/1994 in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994) recupero dei contributi relativi agli anni pregressi. Poiche' i veterinari ricorrenti chiedono in giudizio l'accertamento della legittimita' dell'esercizio del diritto a cancellarsi dall'ente operato ai sensi della legge n. 136/1991 e del conseguente diritto a non versare i contributi per il periodo successivo alla cancellazione, e' evidente che all'accoglimento della loro domanda osta il dettato dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. - Sulla non manifesta infondatezza. 2.1. - L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si pone come norma di interpretazione autentica ad efficacia retroattiva. Cio' non solo e' espresso dalla lettera della norma ("la disposizione del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che ..) ma e' fatto anche esplicito dalle conseguenze che la legge stessa fa derivare dalla suddetta interpretazione, ossia la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione ed il recupero dei contribuenti non versati per il passato. La prima valutazione che e' opportuno effettuare riguarda la natura della norma in esame, ossia se la stessa sia veramente una norma di interpretazione autentica o se invece costituisca una disposizione innovativa. Per accertare se una norma e' di interpretazione autentica "non rileva la qualificazione riportata nel titolo della norma, ma devesi indagare la sua reale rispondenza al contenuto dispositivo" (Corte costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39, in Foro it. 93, c. 1776). Il fatto quindi che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia qualificato dal legislatore come norma interpretativa non e' rilevante ai fini indicati. Occorre invece verificare se la disposizione di "interpretazione autentica" intervenga esclusivamente sul significato normativo della norma da interpretare, senza modificare il dato testuale, ma solo "chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo od enucleando uno dei significati possibili" (Corte costituzionale n. 39/1993; vedi anche, sulla distinzione tra norme interpretative e norme innovative Corte costituzionale 31 luglio 1990, n. 380, in Foro it. 90, c. 1063, Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155, in Foro it. 90, c. 3072, Cass. 3 aprile 1990, n. 2704, in Foro it. 91, c. 1066). La norma interpretata e' il primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, il quale dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357". La norma da interpretare appare di una chiarezza lapalissiana. Essa dispone semplicemente l'abrogazione di altra norma. Poiche' l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che la norma deve interpretarsi come abrogatrice solamente nei confronti dei veterinari iscritti dopo la data di entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136, e' evidente che il legislatore non si e' limitato ad enucleare od escludere uno dei significati possibili della norma interpretata, ma ne ha modificato il dato testuale disponendo in modo innovativo che la norma sia applicabile solamente a certa categoria di persone e non ad altre. L'effetivo abrogativo non varrebbe in altre parole per tutti i destinatari della norma, ma solo per alcuni, ossia i veterinari non ancora iscritti ad una certa data. L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' quindi norma innovativa, alla quale pero' il legislatore ha voluto collegare una efficacia retroattiva. Infatti il legislatore non si e' limitato a disporre per il futuro che solo i veterinari iscritti agli albi dall'aprile 1991 possono esercitare la facolta' di iscriversi all'E.N.P.A.V., ma ha disposto per il passato, disponendo la nullita' di diritto di tutti i provvedimenti di cancellazione gia' avvenuti. 2.2. - Il legislatore, come osservato dalla Corte nella sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993 puo' regolare una certa materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne l'operativita' anche per il passato. "Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali". Con la norma impugnata il legislatore ha chiaramente voluto dare efficacia retroattiva alle disposizioni in esse contenute. Tant'e' che, come gia' rilevato, dichiara nulli di diritto i provvedimenti di cancellazione e dispone per l'immediato recupero dei contributi pregressi. Ma cio' facendo viola l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di uguaglianza tra i cittadini, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza sotteso alla medesima disposizione costituzionale. Affermando infatti che i veterinari gia' assicurati presso altro ente possono assicurarsi facoltativamente all'E.N.P.A.V. solo se sono iscritti all'albo professionale da una certa data, discrimina in modo ingiustificato professionisti che si trovano nelle medesime condizioni; e cioe' differenzia tra loro persone gia' assicurate presso altri enti per le quali non si comprende il motivo per cui una tale facolta' non puo' essere concessa, giacche' l'iscrizione facoltativa e' proprio motivata dal fatto che il veterinario gode gia' di mezzi atti a sopperire i suoi bisogni in caso di riduzione della sua capacita' lavorativa. E discrimina tra loro anche i veterinari liberi professionisti e i veterinari dipendenti gia' assicurati, rispetto ai quali ultimi e' imposta una doppia previdenza. Inoltre la norma innovativa e retroattiva di cui all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viola il principio della razionalita'. I veterinari dipendenti hanno fatto affidamento nella legge 12 aprile 1991, n. 136. Hanno esercitato il diritto loro concesso di non avvalersi delle prestazioni assicurative dell'E.N.P.A.V. Hanno confidato nella giustezza della loro scelta, atteso che l'E.N.P.A.V. ha provveduto ad emettere i provvedimenti di cancellazione. Dopo un paio d'anni il legislatore cambia idea, e non si limita a cambiarla per il futuro, ma la cambia per il passato. Ne viene frustrato cosi' l'affidamento nella vigenza ed imperativita' delle norme dello Stato e nella sicurezza giuridica "che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (Corte costituzionale n. 39/1993).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione all'art. 3 della Costituzione nei sensi precisati in parte motiva; sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone infine che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rovigo, addi' 3 giugno 1994 Il pretore: BIGHETTI AVVERTENZA: La presente ordinanza sostituisce quella di pari numero pubblicata alla pag. 11 della Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 38 del 14 settembre 1994. 94C1103