N. 494 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1994

                                N. 494
 Ordinanza  emessa  il  3  giugno  1994  dal  pretore  di  Rovigo  nel
 procedimento civile  vertente  tra  Zanforlin  Vittorio  ed  altri  e
 l'E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
    assistenza  veterinari  -  Previsione,  con  norma autoqualificata
    interpretativa,        dell'obbligatorieta'        dell'iscrizione
    all'E.N.P.A.V.  anche  per i medici veterinari gia' avvalentesi di
    altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti
    di cancellazione adottati dall'ente  predetto  nei  confronti  dei
    veterinari  obbligatoriamente  iscritti  all'ente  stesso e che si
    siano avvalsi della facolta' di  richiedere  la  cancellazione  ai
    sensi  della  normativa  precedente (art. 32 della legge 12 aprile
    1991,  n.  136)  -  Omessa  espressa  indicazione  dei   parametri
    costituzionali.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                             O S S E R V A
    I  ricorrenti sono medici veterinari dipendenti i quali convengono
 in giudizio l'E.N.P.A.V. affinche' il pretore accerti  nei  confronti
 dell'ente  che gli stessi hanno validamente esercitato la facolta' di
 rinunciare   all'assicurazione    presso    l'E.N.P.A.V.    e    che,
 conseguentemente,non  hanno  l'obbligo  di  versare  a quest'ultimo i
 contributi soggettivi relativi all'anno 1991, 1992 e 1993.
    Il fondamento  della  domanda  e'  individuato  nella  prospettata
 incostituzionalita' dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24
 dicembre  1993,  n.  537,  che  ha fortemente limitato la facolta' di
 iscrizione  disponendo   anche   la   nullita'   di   diritto   delle
 cancellazioni gia' effettuate.
    Costituendosi  in  giudizio  l'E.N.P.A.V. nega la fondatezza della
 questione, affermando sostanzialmente che la norma e'  stata  dettata
 per sopperire alle esigenze finanziarie dell'ente.
    Il  pretore  ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  ventiseiesimo
 comma,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, rispetto all'art. 3
 della Costituzione.
    1. - Sulla rilevanza della questione.
    I medici veterinari ricorrenti  hanno  esercitato  il  diritto  ad
 essere  cancellati  dagli iscritti all'E.N.P.A.V. in base al disposto
 dell'art. 32, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n.    136,  il
 quale  aveva  abrogato  il  secondo  comma dell'art. 2 della legge 18
 agosto 1962, n. 1357, che prevedeva  a  sua  volta  l'obbligatorieta'
 dell'assicurazione  presso  l'ente  per  tutti  i  veterinari di eta'
 inferiore agli anni 65 iscritti negli albi professionali.
    L'E.N.P.A.V. ha accolto le loro  domande  ed  ha  provveduto  alla
 cancellazione.
    Senonche'  l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537, interpretando autenticamente il primo  comma  dell'art.
 32  della  legge 12 aprile 1991, n. 136, ha disposto che l'iscrizione
 all'E.N.P.A.V. deve ritenersi non piu' obbligatoria solamente  per  i
 veterinari   che   si   iscrivono   per  la  prima  volta  agli  albi
 professionali successivamente alla data di entrata  in  vigore  della
 legge  e  che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 24, secondo
 comma, della medesima.
    La norma di cui all'art. 11 citato sancisce la nullita' di diritto
 dei provvedimenti di cancellazione  e  dispone  l'immediato  (ed  ora
 rateizzato  in  virtu' del d.l. n. 134/1994 in Gazzetta Ufficiale 28
 febbraio 1994) recupero dei contributi relativi agli anni pregressi.
    Poiche'   i   veterinari   ricorrenti   chiedono    in    giudizio
 l'accertamento   della  legittimita'  dell'esercizio  del  diritto  a
 cancellarsi dall'ente operato ai sensi della legge n. 136/1991 e  del
 conseguente  diritto  a  non  versare  i  contributi  per  il periodo
 successivo alla cancellazione, e' evidente che all'accoglimento della
 loro domanda osta il dettato dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    2. - Sulla non manifesta infondatezza.
    2.1. - L'art. 11, ventiseiesimo comma,  della  legge  24  dicembre
 1993,  n.  537,  si  pone  come norma di interpretazione autentica ad
 efficacia retroattiva.
    Cio'  non  solo  e'  espresso  dalla  lettera  della  norma   ("la
 disposizione del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991,
 n.  136, deve essere interpretata nel senso che ..) ma e' fatto anche
 esplicito dalle conseguenze che la legge  stessa  fa  derivare  dalla
 suddetta   interpretazione,   ossia   la   nullita'  di  diritto  dei
 provvedimenti di cancellazione ed il recupero  dei  contribuenti  non
 versati per il passato.
    La  prima  valutazione  che  e'  opportuno  effettuare riguarda la
 natura della norma in esame, ossia se la  stessa  sia  veramente  una
 norma  di  interpretazione  autentica  o  se  invece  costituisca una
 disposizione innovativa.
    Per accertare se una norma e' di  interpretazione  autentica  "non
 rileva  la qualificazione riportata nel titolo della norma, ma devesi
 indagare la sua reale rispondenza al  contenuto  dispositivo"  (Corte
 costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39, in Foro it. 93, c. 1776).
    Il fatto quindi che l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24
 dicembre  1993,  n.  537,  sia qualificato dal legislatore come norma
 interpretativa non e' rilevante ai fini indicati.
    Occorre invece verificare se la disposizione  di  "interpretazione
 autentica"  intervenga esclusivamente sul significato normativo della
 norma da interpretare, senza modificare il  dato  testuale,  ma  solo
 "chiarendone   o  esplicandone  il  contenuto  ovvero  escludendo  od
 enucleando uno dei significati possibili"  (Corte  costituzionale  n.
 39/1993;  vedi  anche,  sulla  distinzione tra norme interpretative e
 norme innovative Corte costituzionale 31 luglio 1990, n. 380, in Foro
 it. 90, c. 1063, Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155, in  Foro
 it.  90,  c.  3072,  Cass. 3 aprile 1990, n. 2704, in Foro it. 91, c.
 1066).
    La norma interpretata e' il primo comma dell'art. 32  della  legge
 12  aprile 1991, n. 136, il quale dispone che "A decorrere dalla data
 di entrata in vigore della presente  legge  e'  abrogato  il  secondo
 comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357".
    La norma da interpretare appare di una chiarezza lapalissiana.
    Essa dispone semplicemente l'abrogazione di altra norma.
    Poiche'  l'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre
 1993,  n.  537,  dispone  che  la  norma  deve   interpretarsi   come
 abrogatrice  solamente  nei confronti dei veterinari iscritti dopo la
 data di entrata in vigore della legge 12  aprile  1991,  n.  136,  e'
 evidente  che  il  legislatore  non  si  e'  limitato ad enucleare od
 escludere uno dei significati possibili della norma interpretata,  ma
 ne  ha  modificato il dato testuale disponendo in modo innovativo che
 la norma sia applicabile solamente a certa categoria di persone e non
 ad altre.
    L'effetivo abrogativo non varrebbe in altre  parole  per  tutti  i
 destinatari  della  norma, ma solo per alcuni, ossia i veterinari non
 ancora iscritti ad una certa data. L'art.  11,  ventiseiesimo  comma,
 della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e' quindi norma innovativa,
 alla quale pero' il legislatore ha  voluto  collegare  una  efficacia
 retroattiva.
    Infatti il legislatore non si e' limitato a disporre per il futuro
 che  solo  i  veterinari  iscritti agli albi dall'aprile 1991 possono
 esercitare la facolta' di iscriversi all'E.N.P.A.V., ma  ha  disposto
 per  il  passato,  disponendo  la  nullita'  di  diritto  di  tutti i
 provvedimenti di cancellazione gia' avvenuti.
    2.2. - Il legislatore, come osservato dalla Corte  nella  sentenza
 n.  39  del  10  febbraio  1993  puo'  regolare una certa materia con
 disposizioni nuove e puo' espressamente disporne l'operativita' anche
 per il passato. "Ma per la materia penale non puo' violare  i  limiti
 derivanti  dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione
 e per tutte le materie  non  puo'  superare  quelli  posti  da  altri
 precetti costituzionali".
    Con  la  norma impugnata il legislatore ha chiaramente voluto dare
 efficacia retroattiva alle disposizioni in  esse  contenute.  Tant'e'
 che, come gia' rilevato, dichiara nulli di diritto i provvedimenti di
 cancellazione  e  dispone  per  l'immediato  recupero  dei contributi
 pregressi.
    Ma cio' facendo viola l'art. 3 della Costituzione,  sia  sotto  il
 profilo  del  principio  di uguaglianza tra i cittadini, sia sotto il
 profilo  del  principio  di  ragionevolezza  sotteso  alla   medesima
 disposizione costituzionale.
    Affermando  infatti  che i veterinari gia' assicurati presso altro
 ente possono assicurarsi facoltativamente all'E.N.P.A.V. solo se sono
 iscritti all'albo professionale da una certa data, discrimina in modo
 ingiustificato  professionisti  che   si   trovano   nelle   medesime
 condizioni;  e  cioe'  differenzia  tra  loro persone gia' assicurate
 presso altri enti per le quali non si comprende il motivo per cui una
 tale  facolta'  non  puo'  essere  concessa,  giacche'   l'iscrizione
 facoltativa  e'  proprio  motivata  dal fatto che il veterinario gode
 gia' di mezzi atti a sopperire i suoi bisogni in  caso  di  riduzione
 della sua capacita' lavorativa.
    E discrimina tra loro anche i veterinari liberi professionisti e i
 veterinari  dipendenti  gia'  assicurati, rispetto ai quali ultimi e'
 imposta una doppia previdenza.
    Inoltre la norma innovativa e  retroattiva  di  cui  all'art.  11,
 ventiseiesimo  comma,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viola il
 principio della razionalita'.
    I veterinari dipendenti hanno fatto  affidamento  nella  legge  12
 aprile 1991, n. 136. Hanno esercitato il diritto loro concesso di non
 avvalersi delle prestazioni assicurative dell'E.N.P.A.V.
    Hanno  confidato  nella  giustezza  della  loro scelta, atteso che
 l'E.N.P.A.V.  ha  provveduto   ad   emettere   i   provvedimenti   di
 cancellazione.
    Dopo  un paio d'anni il legislatore cambia idea, e non si limita a
 cambiarla per il futuro, ma la cambia per il passato.
    Ne  viene  frustrato  cosi'   l'affidamento   nella   vigenza   ed
 imperativita'  delle  norme  dello  Stato e nella sicurezza giuridica
 "che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (Corte
 costituzionale n. 39/1993).
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della
 legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione  nei  sensi  precisati  in  parte  motiva;  sospende  il
 giudizio;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone infine che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
      Rovigo, addi' 3 giugno 1994
                         Il pretore: BIGHETTI
 AVVERTENZA:
    La presente ordinanza sostituisce quella di pari numero pubblicata
 alla pag. 11 della Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 38 del
 14 settembre 1994.
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