N. 34 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 settembre 1994
N. 34 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 settembre 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per il personale della provincia di Bolzano e degli enti da essa dipendenti, in attuazione di leggi provinciali (impugnate con ricorso n. 73/1993 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per mancato adeguamento ai principi della legislazione statale in materia) - Previsione di aumenti retributivi sotto forma di "indennita' di vacanza contrattuale" senza la procedura imposta dall'art. 15 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, che dispone l'intervento nella contrattazione collettiva dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Violazione delle norme dei dd.lgs. nn. 470/1993 e 546/1993 costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 497/1993. (Decreto della giunta provinciale di Bolzano 28 giugno 1994, n. 23). (Cost., art. 117).(GU n.44 del 26-10-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1994, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la provincia di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore, per l'annullamento del decreto del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano 28 giugno 1994, n. 23, n. 6, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96 per il personale della provincia di Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano" per contrasto con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470. 1. - Nel supplemento ordinario n. 3 del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 12 luglio 1994, n. 31, e' stato pubblicato il decreto della giunta della provincia di Bolzano 28 giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96 per il personale della provincia di Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano". Il provvedimento e' stato emanato sulla base di una legislazione provinciale (e regionale: quest'ultima per il personale dei comuni ed i loro consorzi) che non e' stata adeguata alla legislazione nazionale costituita dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche. Piu' esattamente, l'art. 15 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, che modifica l'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993, prevede una particolare procedura per pervenire ai contratti collettivi del pubblico impiego: ivi e' disposto, fra l'altro, l'intervento di un organismo istituito dallo stesso d.lgs., l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - comunemente conosciuta come Aran. I contratti dei comparti di contrattazione del personale provinciale e comunale devono, pertanto, essere preceduti da un contratto collettivo nazionale di comparto stipulato tra detta Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali disposizioni, nel mese di aprile u.s. e' stato stipulato tra l'Aran e le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa sulla "struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative, nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale". Detto accordo venne approvato con d.P.C.M. 28 aprile 1924 (che prendeva atto, fra l'altro, dell'intesa intercorsa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome). In esso veniva definita la "sequenza tematica" - e cioe' venivano indicate le varie fasi attraverso le quali si doveva passare per pervenire all'accordo finale -. In relazione alla prima fase, da un lato dovevano essere iniziate le trattative per "l'accordo quadro", dall'altro, contestualmente, per guadagnare tempo, dovevano essere iniziate a loro volta le trattative per il comparto del personale regionale e degli enti locali (naturalmente queste ultime si sarebbero potute concludere solo dopo la stipula dell'accordo quadro, tenendo conto delle rela- tive risultanze). Nel frattempo, il protocollo d'intesa, per il mese di aprile e seguenti, nelle more della complessa contrattazione, stabiliva di riconoscere l'esistenza dei presupposti per la corresponsione di una "indennita' di vacanza contrattuale". Il complesso procedimento in esame, disciplinato dal d.lgs. n. 470/1993 (in modifica dell'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993) ha evidentemente per suo scopo principale quello del contenimento della spesa pubblica del personale regionale e degli enti locali in genere. Come si e' visto, tale scopo viene conseguito attraverso la previsione di un procedimento centralizzato, riservato allo Stato, per il concordamento e la definizione del trattamento economico in questione. Il procedimento, invero, da un lato consente di pervenire ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale, dall'altro pone le basi per il contenimento della spesa pubblica evitando sempre possibili "fughe in avanti" di una contrattazione in sede locale, dovute a sollecitazioni di potentati locali di varia estrazione. 2. - A questo sistema la provincia autonoma di Bolzano avrebbe dovuto adeguare la propria legislazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 226, cosa che non ha fatto nei termini ivi contemplati. In conseguenza di cio', il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso a codesta ecc.ma Corte per il mancato adeguamento (ricorso notificato il 19 agosto 1994, depositato nei termini e quindi pendente) in base a delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto. La legislazione nazionale - si notava in quel ricorso - e' costituita dai d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, che, nel modificare il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, hanno ridisciplinato la quasi totalita' degli articoli: in particolare gli articoli relativi alla contrattazione sindacale sono stati dichiarati dalla legge "norme fondamentali di riforma economico sociale" e ad essi la legislazione provinciale non si e' adeguata. 3. - Orbene, in conseguenza dell'esito - scontato - che avra' il cointeso giudizio di mancato adeguamento (ma comunque anche a prescindere da tale esito) e' evidente come la provincia di Bolzano con l'adozione del decreto in questa sede impugnato ha travalicato i limiti della propria competenza, invadendo quella statale. Essa, invero, non solo in via generale non ha adeguato la propria legislazione, ma anzi, in nella specifica fattispecie che ora ci occupa con il decreto impugnato ha recepito le clausole risultanti dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96 per il personale regionale e degli enti locali, stipulato in sede locale. In considerazione di cio' un grave vulnus e' stato arrecato al principio della uniformita' del trattamento economico del personale degli enti pubblici su tutto il territorio nazionale e, quel che e' peggio, e' stato arrecato un grave vulnus al fine che si prefiggeva tale prinipio e cioe' il contenimento delle spese correnti per il personale del comparto pubblico. Per la legislazione cui la provincia autonoma avrebbe dovuto adeguarsi - recante "norme fondamentali di riforma economico sociale" e prima ancora "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" - le competenze decisionali in materia del trattamento economico del personale degli enti locali (compreso il personale regionale) sono riservate allo Stato: provvedimenti delle regioni che invadano tale competenza esclusiva sono irrimediabilmente e sicuramente adottati in carenza di competenza. 4. - Nel caso specifico il presidente della giunta provinciale, anziche' recepire con un proprio decreto il predetto accordo, avrebbe dovuto negare efficacia allo stesso, considerato che il medesimo comporta oneri finanziari dovuti ad aumenti retributivi. Di piu': oltre a esorbitare dai propri limiti di competenza, l'atto impugnato introduce un'illegittima disparita' di trattamento fra i dipendenti pubblici, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e viola l'art. 2 della Costituzione, impedendo il concorso di tutti al soddisfacimento dei doveri di solidarieta'. E, infine e soprattutto, si ripete, interferisce gravemente con i poteri di governo concernenti la direzione della politica generale del paese (art. 95 della Costituzione). 5. - Piace ricordare, al riguardo, che il decreto in questa sede impugnato si trova nella stessa situazione del decreto della giunta provinciale di Bolzano 1 febbraio 1993 - che recava: "Regolamento di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti" - che fu impugnato dal Presidente del Consiglio perche' in contrasto con la legislazione nazionale (d.l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992) che, anch'essa doveva essere recepita dalla legislazione provinciale in forza dell'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. Codesta ecc.ma Corte ha annullato tale provvedimento con sentenza 31 dicembre 1993, n. 497, in accoglimento del ricorso di parte statale (e' appena il caso di ricordare anche che la stessa Corte con la precedente coeva sentenza n. 496/1993 aveva riconosciuto la illegittimita' costituzionale della legislazione provinciale non adeguata, in base alla quale l'atto era stato emanato).
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conclude perche' la ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta alla provincia autonoma di Bolzano conferire efficacia ad un accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96; Voglia conseguentemente annullare il decreto del presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-96 per il personale della provincia di Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni della provincia di Bolzano". Roma, addi' 8 settembre 1994 Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato 94C1104