N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 1994
N. 605 Ordinanza emessa il 26 luglio 1994 dal tribunale militare di sorveglianza sull'istanza proposta da Guisa Giuseppe Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza alla chiamata del servizio militare - Pene alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna, per rapina - Lamentata residua deroga prevista solo per il condannato militare - Irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento in danno del cittadino alle armi. (Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 12-10-1994 )
IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato, alla udienza del 26 luglio 1994, la seguente ordinanza. Vista la domanda di affidamento in prova presentata nell'interesse di Guisa Giuseppe, nato il 25 giugno 1963 a Palagiano (Taranto), ivi residente in via Vanini n. 22, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione militare per il reato di mancanza alla chiamata inflittagli con sentenza in data 14 dicembre 1993, del tribunale militare di Bari, gia' affidato in prova dal tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza in data 12 aprile 1994, in relazione ad un residuo di pena detentiva inflittagli per il reato di rapina dalla Corte di appello di Lecce con sentenza in data 23 novembre 1983; Premesso che l'art. 1, secondo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167, esclude che la misura in questione possa essere concessa "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina .." e che quindi l'istanza indicata in premessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile; Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanza in data 5 luglio 1994, in procedimento Cadinu, ha sollevato sul punto questione di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rilevando come la previsione di reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata gia' oppurtunamente depennata nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e come siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non trovasse alcuna giustificazione una volta precisato, con la giurisprudenza della Corte costituzionale (setenza n. 569/1989), che la speciale disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che mera estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarita' della organizzazione militare (stabilimenti militari di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse - tale deroga - una irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento in danno del cittadino alle armi; Considerato inoltre che, nel caso di specie, il Guisa ha goduto della misura alternativa dell'affidamento in prova proprio in relazione alla condanna che costituirebbe ostacolo alla concessione di un nuovo affidamento in prova, eventualmente con la procedura abbreviata di cui all'art. 51- bis legge n. 354/1975, e che egli, trovandosi nella posizione di congedo, dovrebbe essere affidato "direttamente al servizio sociale" ex art. 1, primo comma, legge n. 167/1983, cosi' richiamandosi integralmente la disciplina comune dell'affidamento in prova; Ritenuto che tali peculiarita' del caso di specie rendono ancor piu' consistente il dubbio sulla costituzionalita' della norma che prevede la condizione ostativa in parola, e che la questione si presenta come rilevante incidendo direttamente sull'ammissibilita' dell'istanza indicata in premessa;
P. Q. M. Sentite le richieste delle parti, che hanno concluso come da verbale; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare possa essere concessa a chi abbia riportato precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone inoltre che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 26 luglio 1994 Il presidente estensore: BRUNELLI 94C1109