N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 1994

                                N. 605
 Ordinanza  emessa  il  26  luglio  1994  dal  tribunale  militare  di
 sorveglianza sull'istanza proposta da Guisa Giuseppe
 Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza  alla
 chiamata  del  servizio  militare - Pene alternative - Affidamento in
 prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna,  per
 rapina  -  Lamentata  residua  deroga prevista solo per il condannato
 militare - Irragionevole e ingiustificata disparita'  di  trattamento
 in danno del cittadino alle armi.
 (Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 12-10-1994 )
                 IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA
    Ha  pronunciato,  alla  udienza  del  26  luglio 1994, la seguente
 ordinanza.
    Vista la domanda di affidamento in prova presentata nell'interesse
 di Guisa Giuseppe, nato il 25 giugno 1963 a Palagiano (Taranto),  ivi
 residente  in  via Vanini n. 22, condannato alla pena di mesi quattro
 di reclusione  militare  per  il  reato  di  mancanza  alla  chiamata
 inflittagli  con  sentenza  in  data  14 dicembre 1993, del tribunale
 militare  di  Bari,  gia'  affidato  in  prova   dal   tribunale   di
 sorveglianza  di  Lecce  con  ordinanza  in  data  12 aprile 1994, in
 relazione ad un residuo di pena detentiva inflittagli per il reato di
 rapina dalla Corte di appello  di  Lecce  con  sentenza  in  data  23
 novembre 1983;
    Premesso  che  l'art.  1,  secondo comma, legge 29 aprile 1983, n.
 167, esclude che la misura in questione possa essere concessa "quando
 il condannato militare e' stato in precedenza condannato  per  rapina
 .."  e  che  quindi  l'istanza  indicata  in premessa dovrebbe essere
 dichiarata inammissibile;
    Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanza in data 5
 luglio 1994, in procedimento Cadinu, ha sollevato sul punto questione
 di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione,  rilevando  come la previsione di reati ostativi
 alla   concessione   dell'affidamento   in  prova  fosse  stata  gia'
 oppurtunamente depennata nell'ordinamento penitenziario comune con la
 legge n. 663/1986 e come siffatta residua deroga  posta  dalla  legge
 nello  speciale  affidamento  in  prova  del  condannato militare non
 trovasse  alcuna  giustificazione  una  volta   precisato,   con   la
 giurisprudenza  della Corte costituzionale (setenza n. 569/1989), che
 la speciale disciplina di cui  alla  legge  n.  167/1983  rappresenta
 niente  altro  che mera estensione del provvedimento dell'affidamento
 in prova del  condannato  comune  al  condannato  militare,  con  gli
 adattamenti   richiesti  dalle  particolarita'  della  organizzazione
 militare (stabilimenti militari di  pena,  comando  o  ente  militare
 affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse -
 tale  deroga  -  una  irragionevole  ed  ingiustificata disparita' di
 trattamento in danno del cittadino alle armi;
    Considerato inoltre che, nel caso di specie, il  Guisa  ha  goduto
 della   misura  alternativa  dell'affidamento  in  prova  proprio  in
 relazione alla condanna che costituirebbe ostacolo  alla  concessione
 di  un  nuovo  affidamento  in  prova, eventualmente con la procedura
 abbreviata di cui all'art. 51- bis legge n.  354/1975,  e  che  egli,
 trovandosi  nella  posizione  di  congedo,  dovrebbe  essere affidato
 "direttamente al servizio sociale" ex art. 1, primo comma,  legge  n.
 167/1983,  cosi'  richiamandosi  integralmente  la  disciplina comune
 dell'affidamento in prova;
    Ritenuto che tali peculiarita' del caso di  specie  rendono  ancor
 piu'  consistente  il  dubbio sulla costituzionalita' della norma che
 prevede la condizione ostativa in  parola,  e  che  la  questione  si
 presenta  come  rilevante  incidendo direttamente sull'ammissibilita'
 dell'istanza indicata in premessa;
                                P. Q. M.
    Sentite le richieste delle  parti,  che  hanno  concluso  come  da
 verbale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  1,  secondo  comma,  legge  29
 aprile  1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento in
 prova del condannato militare  possa  essere  concessa  a  chi  abbia
 riportato  precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3
 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 26 luglio 1994
                   Il presidente estensore: BRUNELLI

 94C1109