N. 608 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1994

                                N. 608
 Ordinanza emessa  il  17  giugno  1994  dal  pretore  di  Rimini  nel
 procedimento civile vertente tra Selva Simonetta e la S.p.a. CO.RI.T.
 Rimini-Cesena ed altro
 Circolazione  stradale  -  Violazioni  di norme del c.d. codice della
 strada attualmente abrogato ma  applicabile  nel  caso  di  specie  -
 Sanzione  amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale
 - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato
 ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione
 per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-
 ingiuzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142,  ultimo  comma  -
 Lesione  del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale - Ingiustificata
 disparita' di trattamento per il trasgressore di norme del previgente
 codice  della  strada  rispetto  agli  autori  di   qualsiasi   altra
 violazione  amministrativa depenalizzata nonche' rispetto a colui che
 abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.
 (D.P.R.  15  giugno  1959,  n. 392 (recte: n. 393), artt. 142, ultimo
 comma, e 142-bis; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24).
 (Cost., art. 3 e 24).
(GU n.42 del 12-10-1994 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva  che  precede  nel  giudizio
 civile  n.  2244/1993 promosso da Selva Simonetta nei confronti della
 Corit Rimini-Cesena S.p.a.  concessionaria  per  la  riscossione  dei
 tributi  nella  provincia  di Forli'-Ambito "B" nonche' del comune di
 Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981;
                         CONSIDERATO IN FATTO
    Con ricorso pervenuto il  25  novembre  1993  Simonetta  Selva  in
 proprio  propone,  avanti  a  questo  pretore, opposizione ex art. 22
 della legge n. 689/1981 "avverso iscrizione a  ruolo  della  sanzione
 amministrativa  002355/16/8/92"  di  cui  alla  cartella  esattoriale
 allegata emessa dalla Corit S.p.a. per  lire  414.300,  dalle  stesse
 rinvenuta  il 18 novembre 1993 nella cassetta della posta, deducendo,
 a sostegno della domanda, di non aver mai avuto notifica del  verbale
 di  accertamento  dell'infrazione al codice della strada come ebbe ad
 apprendere  dal  comune   di   Misano   Adriatico   con   conseguente
 impossibilita' di effettuare il pagamento liberatorio o di presentare
 ricorso.
    Conclude per l'annullamento del ruolo.
    Fissata con decreto 8 gennaio 1994 l'udienza di comparizione delle
 parti,  la  cancelleria provvedeva alla notifica alla Corit S.p.a. ed
 al comune di Misano Adriatico del ricorso e di detto decreto.
    Il comune di Misano Adriatico trasmetteva  copia  del  rapporto  e
 degli  atti relativi all'accertata violazione al codice della strada,
 con  esclusione  di  qualsivoglia  ordinanza-ingiunzione  e   facendo
 espresso riferimento alla "cartella esattoriale" emessa nei confronti
 dell'opponente dalla Corit S.p.a.
    La   societa'   concessionaria  della  riscossione  Corit  S.p.a.,
 ritualmente costituitasi, eccepisce  nella  memoria  in  atti  -  cui
 allega  copie del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico
 ed in cui e' indicato l'importo dovuto dall'opponente e di  cui  alla
 cartella esattoriale opposta:
      1)  difetto  di giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 39,
 53 e 54 del  d.P.R.  n.  602/1973,  essendo  il  solo  intendente  di
 finanza,  anche ex artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n.
 689/1981, competente a pronunziarsi in materia di ricorsi avverso gli
 atti esecutivi dell'esattore, essendo  la  giurisdizione  dell'A.G.O.
 limitata  alle  ipotesi  di  opposizione  di  terzo  e  di domande di
 risarcimento dei danni successive alla esecuzione;
      2) difetto di legittimazione passiva essendo essa  Corit  S.p.a.
 mera  delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con esclusione
 di qualsivoglia potesta' di  sindacato  nel  merito  del  tributo  da
 riscuotere;
      3)  la  prescrizione  dell'azione  perche'  esercitata  oltre il
 termine di giorni cinque dalla  notificazione  dell'atto  opposto  ex
 art. 617 del c.p.c.;
      4) l'infondatezza nel merito della domanda;
      5)  inammissibilita'  della  domanda  per  difetto dei requisiti
 essenziali dell'atto introduttivo, non enunciando la generalita'  del
 ricorrente ne' il contenuto essenziale dell'opposizione.
    Conclude  insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte o
 per il rigetto nel merito della domanda.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Dubita  questo  pretore  della  legittimita'  costituzionale,   in
 relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, delle disposizioni
 legislative  di  cui  agli  artt.  142,  ultimo  comma,  e  142-  bis
 dell'abrogato  codice  della strada (applicabile nella fattispecie in
 esame risalendo l'illecito amministrativo de quo ad epoca di  vigenza
 dello  stesso)  introdotte  dagli  artt. 23 e 24 della legge 24 marzo
 1989, n.  122,  sul  cui  presupposto  risulta  emessa  la  "cartella
 esattoriale opposta".
    Alla  stregua  del  combinato  disposto delle norme di legge sopra
 richiamate qualora, nel termine di sessanta giorni  dall'accertamento
 o  della  notificazione  della  violazione  a disposizione del codice
 della strada, non sia stato proposto ricorso in  sede  amministrativa
 al  prefetto  competente  per  territorio in relazione al luogo della
 commessa violazione (art. 142, primo comma) e  non  sia  avvenuto  il
 pagamento  in  misura  ridotta della sanzione, con effetti estintivi,
 viene esclusa espressamente  l'applicazione  dell'art.  17,  primo  e
 secondo  comma,  della legge n. 689/1981 ove e' sancito l'obbligo per
 l'agente accertatore di trasmettere, in caso di violazione al  codice
 della  strada  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 15
 giugno 1959, n. 393, rapporto  al  prefetto,  unitamente  alle  prove
 delle eseguite contestazioni e notificazioni.
    Da cio' discende, attesa la relazione di conseguenzialita' logico-
 giuridica  tra  l'art.  17  e  l'art.  18 della legge n. 689/1981, la
 soppressione della potesta' del prefetto di far  luogo,  ove  ritenga
 fondato  l'accertamento, alla emanazione di ordinanza-ingiunzione per
 il pagamento della sanzione pecuniaria, previamente determinata.
    Al pari e' esclusa la facolta' per il contravventore di proporre -
 in difetto della pronuncia del provvedimento prefettizio - ricorso al
 pretore, ex  art.  22  della  legge  n.  689/1981.  L'art.  142-  bis
 attribuisce, espressamente al sommario processo verbale "per il quale
 non  sia  stato  effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non
 sia stato presentato ricorso ex art. 142, primo comma" "efficacia  di
 titolo  esecutivo  "per  la  somma  pari alla meta' del massimo della
 sanzione pecuniaria edittale",  laddove  l'art.  18  della  legge  n.
 689/1981  riconosce  tale  efficacia  alla sola ordinanza-ingiunzione
 emessa dal prefetto. L'art. 142-bis, secondo e terzo comma, enuncia -
 infatti - la disciplina applicabile ai fini della  riscossione  della
 somma ingiunta a titolo di sanzione, secondo le norme previste per la
 esazione  delle imposte dirette, ex art. 27, primo comma, della legge
 n. 689/1981.
    Ed infine l'art.  142-bis,  ultimo  comma,  rinvia  -  "in  quanto
 compatibili  -  al  terzo,  quarto,  quinto,  sesto  e settimo comma,
 dell'art. 27 della legge n. 689/1981, ove sono contenute disposizioni
 relative  alla  disciplina  in  dettaglio  della   riscossione,   con
 particolare   riferimento   alla   misura   dell'aggio   che  compete
 all'esattore (ora: concessionario) ed a  quella  degli  interessi  ed
 alle  maggiorazioni  dovute  in  caso  di  ritardato pagamento, avuto
 riguardo alla fattispecie in esame.
    Ne'  all'illegittima   preclusione   del   diritto   alla   tutela
 giurisdizionale  in  subiecta  materia  ovvia  il rinvio all'art. 27,
 quinto comma, della legge n. 689/1981, che dispone che "se  la  somma
 e'  dovuta  in  virtu'  di  una  sentenza  o  di un decreto penale di
 condanna  ai  sensi  dell'art.  24,  si  procede alla riscossione con
 l'osservanza delle  norme  sul  recupero  delle  spese  processuali";
 riscossione che, alla stregua della tariffa penale approvata con r.d.
 23 dicembre 1865, n. 2701 e successive modificazioni ed integrazioni,
 e' disciplinata dalle norme dettate dal codice di procedura civile in
 materia  di  espropriazione  forzata  mobiliare  ed  immobiliare,  in
 ipotesi di inadempimento del debitore. Il richiamo  potrebbe  infatti
 ritenersi  esteso  alle  ipotesi  di  opposizione  all'esecuzione che
 completano ed  integrano,  in  termini  organici  e  sistematici,  la
 disciplina dell'esecuzione stessa, in generale.
   Il  rinvio  e'  pero'  espressamente subordinato al requisito della
 "compatibilita'" con la disciplina dettata dalle  altre  disposizioni
 introdotte dallo stesso art. 142-bis.
    Il  "sistema"  di  riscossione  della sanzione pecuniaria de qua a
 mezzo ruoli, cui fa espressa menzione l'art. 142-bis, secondo  comma,
 rinviando  all'art.  27,  primo comma, della legge n. 689/1981 ove si
 stabilisce che la riscossione segue secondo la  disciplina  normativa
 relativa alla esazione delle imposte dirette di cui la formazione del
 ruolo   e'   atto   tipico,  si  pone  in  verita'  in  relazione  di
 "incompatibilita'" con l'applicazione dell'art. 615  del  c.p.c.  che
 disciplina  l'opposizione all'esecuzione, attraverso la quale e' dato
 al debitore di contestare in via generale  l'  an  oltre  al  quantum
 debeatur.
    L'art.  54  del  d.P.R.  n.  602/1973  -  come  pure  eccepisce la
 convenuta concessionaria per la riscossione - espressamente  dichiara
 inammissibili  "le  opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 del
 c.p.c.". La norma, nell'ambito  della  disciplina  sistematica  della
 riscossione  esattoriale,  trova  giustificazione  nell'art.  16  del
 d.P.R. n. 636/1972 che - in ossequio al disposto dell'art.  24  della
 Costituzione  - contempla la facolta' per il contribuente di proporre
 contro il  ruolo  ricorso  alla  competente  commissione  tributaria,
 ricorso  con  il quale il soggetto passivo puo' contestare la pretesa
 tributaria formalizzata nel ruolo, sempreche' la  controversia  cosi'
 introdotta   rientri   nella   competenza   del  giudice  tributario,
 espressamente limitata  alle  materie  contemplate  dall'art.  1  del
 d.P.R.  n. 636/1972, tutt'ora vigente ex artt. 71, 80, secondo comma,
 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 42 del d.lgs.  31  dicembre
 1992,  n. 545, atteso che l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331,
 conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha  differito  al  1  ottobre
 1994   l'insediamento  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e
 regionali, gia' fissata al 1 ottobre 1993.
    Va osservato comunque che neppure l'art. 2 del d.lgs. 31  dicembre
 1992,   n.   546,   annovera   tra   le  controversie  soggette  alla
 giurisdizione delle "nuove" commissioni tributarie quella  avente  ad
 oggetto l'impugnativa del ruolo formato, ai fini della riscossione di
 sanzioni  amministrative  per  violazione  a  norme  del codice della
 strada, ex artt. 142, ultimo comma,  e  142-  bis  del  codice  della
 strada  previgente.  L'inammissibilita' della opposizione ex art. 615
 del  c.p.c.  risponde  all'ovvia  esigenza  di  evitare  contrastanti
 giudicati  sulle  medesime  controversie  e  quindi  all'esigenza  di
 garantire  il  corretto  esercizio  della  funzione  giurisdizionale,
 ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario.
    In  conclusione,  l'esclusione,  ai  sensi  dell'art.  142, ultimo
 comma, e dell'art. 142-bis, della potesta' del prefetto di far  luogo
 all'emanazione  della  ordinanza-ingiunzione  ex  artt. 17 e 18 della
 legge n. 689/1981, priva il trasgressore della facolta'  di  proporre
 opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981.
    Ne'  le predette od altre e diverse disposizioni prevedono, in via
 sostitutiva, altre forme,  per  lo  stesso  trasgressore,  di  tutela
 giurisdizionale  avverso  la  pretesa  di  pagamento  della  sanzione
 amministrativa conseguente a violazione di  norme  del  codice  della
 strada,  una  volta  divenuto  titolo  esecutivo il sommario processo
 verbale e notificata la cartella di pagamento sul  presupposto  della
 formazione   del   ruolo  dato  in  carico  al  concessionario  della
 riscossione, da attuarsi ex d.P.R. n. 602/1972 e d.P.R. n. 43/1988.
    Appare in cio' insito - ad avviso di  chi  scrive  -  un  evidente
 vulnus  del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  ex art. 24 della
 Costituzione.
    Ed inoltre l'esclusione del riesame in sede amministrativa ex art.
 17 della legge n. 689/1981 (e quindi della potesta' del  prefetto  di
 procedere   all'archiviazione   degli   atti   ovvero  all'emanazione
 dell'ordinanza-ingiunzione, previa determinazione della misura  della
 sanzione  pecuniaria  ex  art. 11 della legge n. 689/1981 applicabile
 nel caso concreto) attua un'ingiustificata ed  iniqua  disparita'  di
 trattamento,  in  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  nei
 confronti del  trasgressore  di  nome  del  previgente  codice  della
 strada,  rispetto  non  solo all'autore di qualsiasi altra violazione
 amministrativa depenalizzata, ma anche di colui  che,  quale  preteso
 responsabile  di  contravvenzione alla stessa disposizione del codice
 della strada de quo, abbia, attraverso il ricorso ex art. 142,  primo
 comma,   conseguito   "il   diritto"  alla  pronunzia  di  ordinanza-
 ingiunzione, opponibile ex art. 22 della legge n. 689/1981 avanti  al
 pretore.
    Non  va trascurato che, come sancito da codesta Corte con sentenza
 n. 32 del 26 febbraio 1978, l'ordinanza ex artt. 8 e 9  dell'abrogata
 legge  n. 317/1967 (analoga alla ordinanza-ingiunzione prevista dagli
 artt. 18 e 22 della legge  n.  689/1981)  incide  su  di  un  diritto
 soggettivo  patrimoniale  e non su di un interesse legittimo, essendo
 atto dovuto e non discrezionale, con  conseguente  attribuzione  alla
 giurisdizione  del  giudice  ordinario  della potesta' a conoscerne -
 coerentemente - le relative controversie.
    La  rilevanza  della  questione  sollevata,  in   relazione   alla
 decisione  del  giudizio  de  quo, va desunta dal fatto che, posto il
 dovere del giudice di non denegare giustizia a chi ne fa domanda  nel
 rispetto   dei   principi  generali  di  diritto  processuale  ed  in
 particolare nel rispetto  del  contraddittorio,  la  declaratoria  di
 illegittimita' delle disposizioni di legge censurate renderebbe nulla
 la  cartella  "esattoriale"  perche'  emessa  senza titolo esecutivo.
 L'applicabilita', anche nella fattispecie, delle disposizioni di  cui
 all'art.  142,  primo, secondo, terzo e quarto comma, del c.d.s. come
 novellato  dall'art.  22  della  legge  24  marzo   1989,   n.   122,
 consentirebbe  al prefetto, cui dovrebbe essere trasmesso il rapporto
 e gli atti relativi all'accertata violazione amministrativa, assumere
 le determinazioni previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981.
    Ove emessa l'ordinanza-ingiunzione,  il  trasgressore  avrebbe  la
 facolta'  di  proporre  ricorso  al pretore ex art. 22 della legge n.
 689/1981, senza incorrere  nella  declaratoria  di  inammissibilita',
 mancando il provvedimento in tali forme impugnabile.
    Infine  appare  evidente  che le norme censurate di illegittimita'
 costituzionale, benche' abrogate dal nuovo codice della  strada,  ben
 possano  essere  portate al giudizio di codesta Corte, dovendosi, nel
 presente giudizio, delle stesse farsi applicazione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio rilevante, agli  effetti  della  decisione  del
 giudizio   e   non   manifestamente   infondata,   la   questione  di
 illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 24 e  3  della
 Costituzione, degli artt. 142, ultimo comma, e 142- bis del d.P.R. 15
 giugno  1959,  n.  392  (testo  unico  delle norme sulla circolazione
 stradale), nel testo novellato dagli artt. 23 e  24  della  legge  24
 marzo 1989, n. 122;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la decisione della sollevata  eccezione  di  costituzionalita'  delle
 anzidette norme di legge;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Roma, addi' 17 giugno 1994
                          Il pretore: CASELLA

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