N. 611 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1994

                                N. 611
 Ordinanza  emessa  il  17  giugno  1994  dal  pretore  di  Rimini nel
 procedimento civile  vertente  tra  Barla  Piero  e  S.p.a.  CO.RI.T.
 Rimini-Cesena ed altro
 Circolazione  stradale  -  Violazioni  di norme del c.d. codice della
 strada attualmente abrogato ma  applicabile  nel  caso  di  specie  -
 Sanzione  amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale
 - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione sia in caso di mancato
 ricorso al prefetto per non aver avuto conoscenza della contestazione
 per mancata notifica sia in caso di omessa emanazione dell'ordinanza-
 ingiuzione del prefetto stesso esclusa ex art. 142,  ultimo  comma  -
 Lesione  del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale - Ingiustificata
 disparita' di trattamento per il trasgressore di norme del previgente
 codice  della  strada  rispetto  agli  autori  di   qualsiasi   altra
 violazione  amministrativa depenalizzata nonche' rispetto a colui che
 abbia proposto ricorso ex art. 142, primo comma, stesso codice.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (recte: n.  393),  artt.  142,  ultimo
 comma, e 142-bis; legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 23 e 24).
 (Cost., art. 3 e 24).
(GU n.42 del 12-10-1994 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti,  sciogliendo  la riserva che precede nel giudizio
 civile n. 2096/1993 promosso da  Barla  Piero,  nei  confronti  della
 Corit  Rimini-Cesena  S.p.a.  concessionaria  per  la riscossione dei
 tributi nella provincia di Forli'-Ambito "B" nonche'  del  comune  di
 Misano Adriatico, con opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981;
                         CONSIDERATO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria l'11 novembre 1993 Piero
 Barla in proprio (gia' comproprietario con Chessa Gian Carlo)  espone
 di  aver  conferito,  alla societa' autosalone Ricci di Ricci Carlo e
 figli S.n.c. corrente in  Rimini,  procura  a  vendere  l'autovettura
 targata   FO/698391   e   che   il  passaggio  di  proprieta'  veniva
 successivamente trascritto al P.R.A. di  Forli'  in  data  30  luglio
 1992.
    Assume  pertanto  l'opponente  di  essere totalmente estraneo alla
 violazione  all'art.  103,  nono  comma,  del  codice  della   strada
 accertata il 23 agosto 1992.
    Chiede  che  il pretore di Rimini, inapplicazione degli artt. 22 e
 23 della legge n. 689/1981, disponga  l'annullamento  della  allegata
 ordinanza-ingiunzione   emessa  dal  comune  di  Misano  Adriatico  e
 ricevuta per posta in data 25 ottobre 1993, in realta' costituita  da
 cartella di pagamento n. 3008084 emessa dalla Corit S.p.a. e relativa
 all'importo  di  lire 414.300 da corrispondersi dal Barla Piero entro
 il 10 novembre 1993 per "sanzione amministrativa  legge  n.  689/1981
 codice stradale".
    Fissata  con  decreto  3  dicembre  1993 l'udienza di comparizione
 delle parti, la  cancelleria  provvedeva  alla  notifica  alla  Corit
 S.p.a.  ed  al  comune  di  Misano  Adriatico  del ricorso e di detto
 decreto.
    Il comune di Misano Adriatico trasmetteva  copia  del  rapporto  e
 degli  atti relativi all'accertata violazione al codice della strada,
 con  esclusione  di  qualsivoglia  ordinanza-ingiunzione  e   facendo
 espresso riferimento alla "cartella esattoriale" emessa nei confronti
 dell'opponente dalla Corit S.p.a.
    La   societa'   concessionaria  della  riscossione  Corit  S.p.a.,
 ritualmente costituitasi, eccepisce nella memoria in atti, cui allega
 copia del ruolo n. 500 redatto dal comune di Misano Adriatico  ed  in
 cui  e'  indicato  l'importo  dovuto  dall'opponente  e  di  cui alla
 cartella esattoriale opposta:
      1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex  artt.  39,
 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973, essendo il solo intendente di finanza
 anche  ex artt. 206 c.d.s. e 27, primo comma, della legge n. 689/1981
 competente a pronunziarsi in materia  di  ricorsi  avverso  gli  atti
 esecutivi   dell'esattore,   essendo   la  giurisdizione  dell'A.G.O.
 limitata alle ipotesi  di  opposizione  di  terzo  e  di  domande  di
 risarcimento dei danni successivi alla esecuzione;
      2)  difetto  di legittimazione passiva essendo essa Corit S.p.a.
 mera delegata, dall'ente impositore, alla riscossione con  esclusione
 di  qualsivoglia  potesta'  di  sindacato  nel  merito del tributo da
 riscuotere;
      3) la  prescrizione  dell'azione  perche'  esercitata  oltre  il
 termine  di  giorni  cinque  dalla notificazione dell'atto opposto ex
 art. 617 del c.p.c.;
      4) l'infondatezza nel merito della domanda.
    Conclude insistendo per l'accoglimento delle eccezioni proposte  o
 per il rigetto nel merito della domanda.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 608/1994).
 94C1115