N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1994

                                N. 617
 Ordinanza  emessa  il  4 luglio 1994 dalla corte di appello di Torino
 nel procedimento penale a carico di Barbiero Ivano ed altro
 Processo penale - Parte civile - Difensore - Procura speciale
    rilasciata in via preventiva  per  eventuali  ulteriori  gradi  di
    giudizio  -  Lamentata  omessa  previsione  della  necessita', per
    proporre  appello,  di  procura   speciale   ad   hoc   rilasciata
    successivamente alla pronuncia dell'atto per cui e' impugnazione -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto  al  difensore dell'imputato
    contumace, alle altre parti private ed allo stesso p.m. -  Lesione
    del  principio  di parita' tra le parti - Compressione del diritto
    di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 100, 122 e 577; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
    art. 37).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.43 del 19-10-1994 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di:
 Barbiero Ivano, nato il 2 maggio  1952  in  San  Benedetto  Po  e  di
 Bramardo Carlo, nato il 1 marzo 1934 in Cuneo;
    Viste  le  eccezioni  di  inammissibilita'  dell'impugnazione e in
 subordine,  di  una  manifesta  infondatezza   della   questione   di
 costituzionalita'  degli  artt.  100, 122 e 577 del c.p.p. e 37 delle
 disposizioni attuative del c.p.p.;
    Sentito il P.G. e il difensore dell'imputato;
    Rilevato che l'appello per cui e' processo e' stato proposto dalle
 costituite parti civili  per  mezzo  del  loro  difensore  munito  di
 procura  speciale  a  tal  fine,  avente  il seguente contenuto: " ..
 nomina difensore e procuratore speciale ai fini della costituzione di
 parte civile, nel presente  e  negli  eventuali  gradi  di  giudizio,
 l'avv. Sergio Badellino";
    Rilevato  che  il  medesimo  difensore  non  e'  munito di procura
 speciale a proporre l'atto di appello, in modo specifico, determinato
 ed esclusivo;
    Rilevato che, in ragione di tale difetto  di  un  mandato  ad  hoc
 rilasciato  dopo  la  pronuncia da impugnare, la difesa dell'imputato
 sulla   base   della   giurisprudenza   secondo    cui    l'interesse
 all'impugnazione  sorge,  in concreto, soltanto con la conoscenza del
 provvedimento  suscettibile  di  impugnazione,  e  sulla  base  della
 specifica  disciplina  dettata  per  l'impugnazione   del   difensore
 dell'imputato     contumace,     ha    eccepito    l'inammissibilita'
 dell'impugnazione per cui e' processo;
    Rilevato  che,  ove  tale  interpretazione  venisse  dalla   Corte
 rigettata  sulla base del dettato dell'art. 122 del c.p.p., lo stesso
 difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 100, 122 e 577 c.p.p. e 37  delle  disposizioni  di  attuazione
 stesso codice, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 Costituzione;
    Considerato  che,  sulla base della ampia formulazione della norma
 contenuta nell'art. 37 delle disposizioni attuative  del  c.p.p.,  in
 rapporto  all'art.  122  c.p.p.,  sembrerebbe consentito al difensore
 della parte civile proporre impugnazione anche soltanto in  forza  di
 una  procura  speciale rilasciatagli anteriormente alla pronuncia del
 provvedimento da impugnare;
    Considerato   che,   in   questa   prospettiva,   l'eccezione   di
 incostituzionalita'delle norme di cui sopra non appare manifestamento
 infondata, posto che:
      al  difensore dell'imputato rimasto contumace non e' consentito,
 per giurisprudenza costante, proporre impugnazione se non in forza di
 una procura  speciale  ad  hoc,  rilasciatagli  successivamente  alla
 pronuncia  dell'atto che e' oggetto di impugnazione (con la specifica
 determinazione del medesimo) e cio'  anche  quando  il  difensore  e'
 munito  di  mandato ad impugnare rilasciato prima dell'emanazione del
 provvedimento, che si impugna;
      appare, pertanto, privo di  razionale  giustificazione  ritenere
 consentito  tale  potere  al  difensore  della  parte civile ai sensi
 dell'art. 577  del  c.p.p.;  prima  ancora  che  sia  pronunciato  il
 provvedimento possibile oggetto di impugnazione;
      appare,  altresi' priva di razionale giustificazione questa piu'
 ampia  legittimazione  con  riferimento  al  potere  di  impugnazione
 riconosciuto  alle  altre  parti  private  ed  allo  stesso  pubblico
 ministero,  ai  quali,  per  costante  giurisprudenza,  si  riconosce
 interesse   all'impugnazione   soltanto   dopo   la   pronuncia   del
 provvedimento suscettibile di gravame;
    Ritenuto che una siffatta diversita' di trattamento  appare  priva
 di  ragionevolezza  e lesiva del principio della parita' di posizione
 tra le parti  (esplicitamente  affermato  dalla  legge  delega  della
 Costituzione);  e, piu' in generale del principio enunciato dall'art.
 3 della Costituzione;
    Ritenuta la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  e  la
 rilevanza  della stessa ai fini del decidere (essendo evidente che la
 necessita' di una procura speciale ad hoc comporterebbe, nel caso  di
 specie, l'inammissibilita' dell'appello).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 100,
 122 e 577 del c.p.p. e 37 delle disposizioni  attuali  al  c.p.p.  in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli atti alla Corte
 costituzionale per la decisione;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare  la  stessa  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 4 luglio 1994
                        Il presidente: SERIANNI

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