N. 618 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 23 settembre 1994

                                N. 618
 Ordinanza emessa l'11 marzo 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il  23  settembre 1994) dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti
 proposti da u.s.l. n. 8 di Ribera contro Veneziano Domenica ed  altri
 e da Veneziano Domenica ed altri contro u.s.l.  n. 8 di Ribera.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Personale delle
    unita'   sanitarie   locali   -   Obbligo   delle  amministrazioni
    ospedaliere di assicurare adeguatamente a loro spese il  personale
    dipendente  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  riportate  in
    servizio  e  per  causa  di  servizio  ivi  compresi  i  casi   di
    invalidita'  permanente  o di morte, con relative riversibilita' -
    Disparita' di trattamento tra lo stato  giuridico  dei  dipendenti
    ospedalieri,  che  fruiscono del cumulo di detta assicurazione con
    quella  obbligatoria  (INAIL)  e  quello  di  altre  categorie  di
    pubblici  dipendenti  per  le  quali tale cumulo non e' previsto -
    Violazione del  principio  contenuto  nella  legge  di  delega  n.
    142/1968 secondo cui lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri
    deve  essere regolato con criteri di uniformita' e conformita' dei
    principi e  delle  leggi  vigenti  che  regolano  il  rapporto  di
    pubblico impiego.
 (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.43 del 19-10-1994 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto
 dall'unita'  sanitaria  locale  n.  8  di  Ribera,  in  persona   del
 presidente  p.t.,  elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, n.
 21 c/o l'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv.  Guido
 Corso  giusta  delega  e  margine  del  ricorso,  ricorrente,  contro
 Veneziano  Domenica  ved.  Antinoro,  Antinoro  Antonio  e   Antinoro
 Daniela,  intimati,  e  sul  secondo ricorso n. 12303/90 proposto da:
 Veneziano  Domenica  ved.  Antinoro,  Antinoro  Antonio  e   Antinoro
 Daniela,  tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico, 92
 c/o l'avv. Romano Vaccarella che li rappresenta e difende con  l'avv.
 Rosario  Dell'Oglio,  giusta  delega  a  margine  del controricorso e
 ricorso  incidentale;  controricorrente  e  ricorrente   incidentale,
 contro  u.s.l.  n.  8  di  Ribera, rappresentata e difesa come sopra,
 controricorrente, e  sul  terzo  ricorso  n.  10915/90  proposto  da:
 Veneziano   Domencia  ved.  Antinoro,  Antinoro  Antonio  e  Antinoro
 Daniela, elettivamente domiciliati in Roma, via Nicotra, 8 c/o l'avv.
 Elio Siggia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro  Algozini
 e   Rosario   Dell'Oglio,   giusta  delega  a  margine  del  ricorso,
 ricorrente, contro l'unita' sanitaria  locale  n.  8  di  Ribera,  in
 persona    del   presidente   p.t.,   elettivamente   domiciliata   e
 rappresentata come sopra, controricorrente, avverso la  sentenza  non
 definitiva n. 684/88 dep. l'11 ottobre 1988 e, definitiva 282/90 dep.
 il 15 maggio 1990 della Corte di appello di Palermo;
    Udito  per il resistente e controricorrente incidentale o/autonomo
 r.g.  n.  12303/90,  l'avv.  Dell'Oglio  -  Vaccarella   che   chiede
 l'accoglimento proprio - Rigetto altri.
    Udita  la  relazione  della  causa  svolta  l'11  marzo  1994  dal
 consigliere relatore dott. Catalano;
    Udito il p.m. nella persona  del  sostituto  procuratore  generale
 dott.  Martone che conclude per il rigetto del primo e secondo motivo
 ricorso  principale  -  Inammissibili  gli   altri.   Rigetto   degli
 incidentali.
                               F A T T O
    1.  -  Domenica  Veneziano,  vedova  Antinoro,  Antonio Antinoro e
 Daniela Antinoro,  assumendo  che  Angelo  Antinoro,  rispettivamente
 marito e padre di essi istanti era deceduto, per malattia contratta a
 causa  del  servizio  prestato  presso  l'ente  ospedaliero "Fratelli
 Parlagiano" di  Ribera  in  qualita'  di  aiuto-ginecologo,  convenne
 innanzi il tribunale di Sciacca il detto ente per sentirlo condannare
 al  risarcimento del danno da essi subito in relazione alla morte del
 proprio congiunto.
    2. - Gli attori richiamarono, a sostegno della domanda, l'art.  30
 del  d.P.R.  27 marzo 1969, n. 130, recante la disciplina dello stato
 giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri in  vigore  all'epoca
 dei fatti il quale poneva, a carico delle amministrazioni ospedaliere
 l'obbligo  di assicurare il personale dipendente contro gli infortuni
 e  le  malattie  riportate  a  causa  di  servizio  e  dedussero  che
 l'amministrazione  dell'ente  di  cui  si  tratta  si  era limitata a
 stipulare la polizza assicurativa  contro  gli  infortuni  ed  aveva,
 invece, omesso di stipulare l'assicurazione contro le malattie.
    3. - Il tribunale respinse la domanda sul rilievo che con la norma
 in    questione    si    era    inteso    richiamare   l'operativita'
 dall'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L.
    4. - La corte di appello di Palermo e' pervenuta alla  conclusione
 opposta sulla base delle seguenti argomentazioni.
    5.  -  L'obbligo imposto dalla legge innanzi indicata e' del tutto
 autonomo e distinto da quello assicurativo di cui  alla  legislazione
 sull'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  la quale e'
 retta dal principio dell'automatismo per  effetto  del  quale  l'ente
 assicuratore e' tenuto alla prestazione ancorche' il datore di lavoro
 non  sia  in  regola  con  le  prescrizioni  della  legge,  ed  opera
 esclusivamente per le attivita' protette e  per  i  soggetti  addetti
 alle stesse.
    6.  -  Si tratta, quindi, di una figura riconducibile al contratto
 di cui all'art. 1882 del c.c. che si pone sullo stesso piano di altre
 fattispecie previste dalla  legge,  a  nulla  rilevando  il  generico
 riferimento  alle  disposizioni  vigenti  in  materia contenuto nella
 seconda parte della norma.
    7.  -  La  mancata  stipulazione  da  parte   dell'amministrazione
 ospedaliera  ha  integrato,  quindi,  la  trasgressione  di un dovere
 pacifico di comportamento costituente fatto generatore  di  un  danno
 ingiusto  riconducibile alla previsione di cui all'art. 2043 del c.c.
 dal quale derivava l'obbligo del risarcimento a carico del convenuto.
    8.  -  Avverso  la  sentenza  non  definitiva  avente  ad  oggetto
 l'accertamento  della pretesa risarcitoria ed a quella definitiva con
 la quale si e' proceduto alla determinazione  del  danno  risarcibile
 hanno   proposto   ricorso  per  cassazione  gli  eredi  di  Domenico
 Veneziano, nonche' l'unita' sanitaria n. 8 di Ribera.
                             D I R I T T O
    1.  -  I  ricorrenti  principali contestano, sotto vari profili, i
 criteri di liquidazione  dell'indennita'  adottati  dalla  Corte  del
 merito  e  rilevano  che  il rischio che caratterizza l'assicurazione
 contro   gli   infortuni   e'   del   tutto   diverso    da    quello
 dell'assicurazione  contro  le  malattie,  sicche',  le  modalita' di
 determinazione dell'indennizzo previsto con la polizza infortuni  non
 si  puo'  adattare ad un'ipotetica polizza di assicurazione contro le
 malattie.
    2. - L'unita' sanitaria locale deduce, a sua volta, la  violazione
 dell'art.  30 del d.P.R. n. 130/1969 sul riflesso che la norma non ha
 introdotto  a  carico  degli  enti  ospedalieri  il  duplice  obbligo
 dell'assicurazione  sociale  obbligatoria e di quella privata, avendo
 disposto   l'assoggettamento   dei   detti   enti   alla    normativa
 sull'assicurazione obbligatoria. Nel merito la ricorrente contesta la
 dipendenza   da   causa  di  servizio  dell'infermita'  che  condusse
 l'Antinoro al  decesso,  ed  altresi'  la  determinazione  del  danno
 risarcibile.
    3. - La Corte osserva.
    4. - L'art. 30 del d.P.R. del 27 marzo 1969, n. 130, recante norme
 sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, sotto il
 titolo  "garanzie  per  infortuni", stabilisce che le amministrazioni
 ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro  spese  il
 personale  dipendente contro gli infortuni e le malattie riportate in
 servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di  invalidita'
 permanente  o  di  morte,  con relative reversibilita', a norma delle
 vigenti disposizioni, precisando che, per i dipendenti  che  facciano
 uso  di  apparecchiature  radiologiche,  si fa riferimento alle leggi
 speciali vigenti in materia.
    5. - Si tratta di stabilire se con  tale  disposizione  sia  stato
 introdotto   a  favore  dei  dipendenti  ospedalieri  un  trattamento
 assicurativo ulteriore e distinto rispetto a quello  derivante  dalla
 normativa  generale  di  cui  al  d.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124,
 contenente il testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
 obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
 professionali, ed al  quesito  non  puo'  che  rispondersi  in  senso
 affermativo.
    6.  -  Ed  anzitutto, a favore di questa interpretazione depone il
 tenore complessivo della norma la quale evidenzia in modo  pregnante,
 con  la locuzione "adeguamento a loro spese" il carattere autonomo ed
 integrativo dell'obbligo  assicurativo  posto  a  carico  degli  enti
 ospedalieri rispetto alla normativa generale.
    7.  -  Va, poi, tenuto conto a conforto di questa conclusione, che
 la norma si trova inserita,  nel  testo  legislativo,  immediatamente
 dopo  quella  che  disciplina  l'obbligo  dell'assicurazione  per  la
 responsabilita' civile; e' agevole in tal modo concludere che  mentre
 l'assicurazione  di  cui a tale ultima norma garantisce il dipendente
 dai danni che  possono  derivare  a  terzi  dallo  svolgimento  della
 propria  attivita',  con  l'art.  30 si e' inteso garantire lo stesso
 dipendente da tutti i danni, per infortuni e  malattie  contratte  in
 servizio, che possono conseguire nell'espletamento delle mansioni cui
 e' adibito.
    8. - Appare, quindi, evidente, che si e' in presenza di un sistema
 assicurativo  distinto  da  quello  dalle assicurazioni sociali (e ad
 ulteriore conferma puo' farsi  riferimento  al  disposto  dell'ultimo
 comma  dell'art.  43  del  medesimo  decreto  presidenziale  il quale
 demanda la competenza in  ordine  all'accertamento  del  collegamento
 della  malattia dalla causa di servizio all'I.N.A.I.L. soltanto per i
 dipendenti assicurati presso il detto istituto,  cosi'  palesando  la
 sussistenza  di  due  diversi  tipi  di  assicurazioni),  ma  in tale
 contesto non e' manifestamente infondato il  dubbio  in  ordine  alla
 legittimita' costituzionale di tale disciplina.
    9.  -  Il  primo  profilo  inerisce  all'eccesso  di delega, ed al
 riguardo giova rilevare che con legge 12 febbraio 1968,  n.  142,  il
 Governo  venne delegato ad emanare norme sull'ordinamento dei servizi
 degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti  di
 assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura
 e   stato  giuridico  dei  dipendenti  ospedalieri.  In  relazione  a
 quest'ultimo punto la legge di  delegazione  stabili'  che  lo  stato
 giuridico   e   le  attribuzioni  fossero  regolati  con  criteri  di
 uniformita' e conformita' "dei principi e  delle  leggi  vigenti  che
 regolano il rapporto di pubblico impiego" (art. 42, n. 2). Orbene, il
 confronto  fra  questa disposizione e quella di cui al citato art. 30
 sembra indicare l'esistenza del  citato  eccesso  di  delega,  e  del
 conseguente  contrasto  della  norma  delegata  con  l'art.  76 della
 Costituzione,  pacifico  essendo  che  nell'ambito  del  rapporto  di
 pubblico  impiego non esiste il principio del cumulo obbligatorio fra
 l'assicurazione sociale  e  quella  privata  sicche'  la  statuizione
 delegata  appare  avere  travalicato  i  limiti  di cui alla legge di
 delegazione.
    10.  -  Un  ulteriore  e   diverso   profilo   di   illegittimita'
 costituzionale  evidenziato  dalla  norma  riguarda  la disparita' di
 trattamento e la correlata violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 che si determina fra lo stato giuridico dei  dipendenti  ospedalieri,
 che  fruiscono  del vantaggio connesso al cumulo delle assicurazioni,
 rispetto a quello di altre categorie  di  pubblici  impiegati  per  i
 quali tale cumulo non e' previsto.
    11.  -  Sulla  base  di  queste  considerazioni,  la  questione di
 legittimita'  costituzionale  del   citato   art.   30   non   appare
 manifestamente  infondata,  essa  e',  poi,  rilevante dovendosi fare
 applicazione della norma del giudizio in corso e, pertanto, si impone
 la rimessione di essa alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  dispone  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.
 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, per
 contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;
    Ordina che a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma l'11 marzo 1994.
                        Il presidente: SALAFIA

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