N. 623 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1993- 28 settembre 1994
N. 623 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1994) dalla commissione tributaria di secondo grado di Roma sul ricorso proposto da ufficio I.V.A. di Roma contro Cocchi Giovanni Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Previsione che i versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 del d.P.R. n. 633/1972 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del r.d. n. 827/1924 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. n. 1706/1937 e che la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente - Mancata previsione della possibilita' di effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale bancario come previsto per altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti e sui passaporti, tassa sulla salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tassa per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili) - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla liberta' di circolazione e soggiorno dei cittadini. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma, modificato dal d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 6). (Cost., artt. 3 e 16).(GU n.43 del 19-10-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo r.g. fasc. n. 10088/92 contenente appello principale n. 2162/92 presentato a mano in data 12 marzo 1992 con ricevuta n. 2162/92 dall'ufficio I.V.A. di Roma (controparte: Cocchi Giovanni, residente a Roma in V. Acquaro, 8, A/10) contro la decisione: n. 471/21/91 pronunciata in data 22 maggio 1991 (atti citati: avv. irr. sanz. n. 302096 imposta: I.V.A. 80 (decisioni pronunciate dalla commissione tributi di primo grado di Roma), sono comparsi: per l'uff. Sottani Oscar e il contribuente medesimo. OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decisione n. 91210471 del 13 giugno 1991 la sezione XXI della commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dal sig. Giovanni Cocchi avverso l'avviso di irrogazione sanzioni emesso dall'ufficio I.V.A. di Roma per omesso versamento I.V.A. relativo al secondo semestre 1980, ritenendo viceversa documentato il tempestivo versamento dell'importo dovuto dal contribuente tramite l'agenzia di Terni della Banca Commerciale Italiana. Avverso la predetta decisione, comunicatagli i.d. 10 gennaio 1992, propone appello d.d. 12 marzo 1992 l'ufficio I.V.A., esponendo che, ai sensi del d.P.R. n. 33/1972, la delega al pagamento deve essere comunque rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente e chiedendo pertanto, in riforma della decisione impugnata, la conferma della legittimita' dell'avviso emesso. O S S E R V A L'art. 6 del d.l. n. 593/1982 prevede che l'art. 38 del d.P.R. n. 633/1972 deve essere cosi' sostituito: "I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955 n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente". Ad avviso della commissione, tale disposizione appare illogica e ingiustificata. Per quale motivo si deve penalizzare il contribuente che, trovandosi in un'altra citta' rispetto a quella ove si trova l'ufficio I.V.A. competente, non puo' versare quanto dovuto al fisco attraverso la locale dipendenza dell'azienda bancaria? Premesso che un giudizio sulla giustizia della legge (o sulle conseguenze che ne possono discendere in sede applicativa) spetta alla Corte entro gli schemi del sindacato di legittimita' costituzionale sulle violazioni del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale 30 gennaio 1980, n. 10), questa sezione ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale sotto il profilo della irragionevolezza della norma suspecificata (Corte costituzionale 23 aprile 1965, n. 33) e della conseguente vanificazione di quel generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo (Corte costituzionale n. 204/1982 che e' insito nel gia' citato art. 3. Se e' vero che la legge deve trattare in maniera uguale situazioni oggettivamente uguali, non si comprende per quale motivo il pagamento di diverse prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti, sui passaporti, tassa della salute, canone televisivo ormai fiscalizzato, tasse per la partecipazione a concorsi, imposte di successione e imposte relative ad atti giudiziari pagabili mediante assegni circolari non trasferibili emessi anche da aziende di credito che non hanno delegazioni o sportelli nel territorio dell'ufficio del registro competente, ecc.) possa essere consentito favorendo il contribuente, che ha diritto di circolare (anche nei fatidici giorni di scadenza dei pagamenti delle imposte) in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 della Costituzione) mediante la possibilita' di effettuare il pagamento di quanto dovuto al fisco per il tramite di qualsiasi ufficio postale bancario, mentre in materia di I.V.A. il legislatore "blocca" il contribuente nelle varie scadenze (oggi anche mensili) dei pagamenti dovuti, rendendogli difficile (se non impossibile) la circolazione e obbligandolo quindi a maggiori spese per far si' che si trovi "nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" onde provvedere al pagamento presso una dipendenza dell'azienda bancaria delegata. Cio' che conta, sotto il profilo della logica e del buon senso giuridico, e' che il contribuente paghi le imposte, senza aggravare irrazionalmente la sua posizione.
P. Q. M. La commissione solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 cosi' come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 953/1982 con riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione nella parte in cui dispone che "la delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente"; Nell'ordinare la trasmissione del fascicolo e della presente ordinanza alla Corte costituzionale per i successivi adempimenti, si dispone che la segreteria notifichi, prima di tale trasmissione, l'ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri cosi' come previsto dalle vigenti norme di legge; Nel frattempo si sospende il giudizio di merito. Cosi' deciso in Roma, 9 febbraio 1993. Il presidente: CARUSO Il relatore: SCWARZENBERG 94C1130