N. 625 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 1994

                                N. 625
 Ordinanza  emessa  il  6  luglio  1994   dal   giudice   dell'udienza
 preliminare del tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento
 penale a carico di L.C.
 Processo penale - Procedimento contro imputato minorenne - Facolta'
    del  giudice  di sospendere il processo (per non piu' di tre anni)
    per  una  valutazione  della  personalita'  del  minore   mediante
    affidamento   ai   servizi   minorili  dell'Amministrazione  della
    giustizia (messa in prova) - Preclusione  dell'esercizio  di  tale
    facolta'  se  l'imputato chiede il giudizio abbreviato (nella spe-
    cie:  dopo  che  era  stato  disposto  il  giudizio  immediato)  -
    Conseguente  costrizione  del  minore  ad  una  scelta comportante
    comunque la perdita di benefici (del giudizio abbreviato  o  della
    messa  in prova) - Violazione (sotto vari profili) dei principi di
    eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e della tutela
    costituzionalmente assicurata al minore.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 31).
(GU n.43 del 19-10-1994 )
                  IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Esaminati gli atti del processo penale n.  436/94  reg.  g.u.p.  a
 carico di L.C., nato a Catania il 26 maggio 1976;
    Vista  la  istanza  di  sospensione  e  messa  alla prova avanzata
 dall'imputato all'udienza preliminare del 6 luglio 1994;
    Sentite le parti;
                             O S S E R V A
    Il L. e' imputato come segue:
       a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1,
 del  c.p.;  perche',  in  concorso  ed  agendo  in  riunione  con   i
 maggiorenni  Bivona  Salvatore e Scarvaglieri Alfio, introdottisi nel
 supermercato  "Lembo  S.n.c."  s'impossessava,  per   procurarsi   un
 ingiusto  profitto,  della  somma  di  L.  200.000  circa costituente
 l'incasso della giornata che sottraeva dalle casse di detto esercizio
 mediante violenza e minaccia consistita nello spintonare Lembo  Pina,
 sorella  della titolare Lembo Illuminata, e nel puntare contro costei
 e degli altri presenti  una  pistola  verosimilmente  giocattolo;  in
 Paterno' il 18 aprile 1994;
       b)  del  delitto  p.  e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 628, terzo
 comma, n. 1, del c.p. perche', con piu' azioni esecutive del medesimo
 disegno  criminoso,  in  concorso  ed  agendo  in  riunione   con   i
 maggiorenni  Bivona  Salvatore  e  Scarvaglieri Alfio, fatto ingresso
 nella rivendita di tabacchi di Patane' Michele  e  Patane'  Giuseppe,
 s'impossessava,  per  procurarsi un ingiusto profitto, della somma di
 L. 650.000 circa che sottraeva a Patane' Giuseppe e a due occasionali
 clienti, uno dei quali identificato per Bontempo Carmelo  che  veniva
 privato  di  L. 50.000 e della fede nuziale in oro, mediante minaccia
 esercitata puntanto contro  i  predetti  una  pistola  verosimilmente
 giocattolo; in Santa Maria di Licodia, il 18 aprile 1994.
    Concluse  preliminari  indagini, in data 19 maggio 1994, il p.m.m.
 depositava richiesta di giudizio immediato, che il 21 maggio 1994  il
 g.i.p.  disponeva.  In  seguito a tempestiva richiesta dell'imputato,
 acconsentita dal p.m.m., il g.i.p. disponeva procedersi  nella  forma
 del  giudizio abbreviato, fissando all'uopo l'udienza preliminare del
 6 luglio 1994. Nella fase preliminare della detta l'imputato chiedeva
 d'esser messo alla prova.
    Preclude l'ammissione al citato istituto la disposizione di cui al
 quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988: "la sospensione non
 puo' essere disposta se  l'imputato  chiede  il  giudizio  abbreviato
 (..)".   La   difesa,  pur  non  sollevando  specifica  questione  di
 incostituzionalita'  (l'art.  23  della  legge  11 marzo 1987, n. 87,
 dispone che perche' cio' accada  la  parte  deve  indicare  le  norme
 costituzionali   assunte   come   violate),  ha  sollecitato  l'esame
 officioso del collegio.
    Ritiene  questo  g.u.p.,  cosi'  confermando   orientamento   gia'
 espresso  di  recente  a  riguardo di altro procedimento (n. 165/1994
 g.u.p. a carico di  Torre  Angelo),  che  detta  preclusione  laddove
 riguardi  giudizio  abbreviato  chiesto  dall'imputato  in  seguito a
 giudizio immediato (art. 458  del  c.p.p.),  disposto  in  seguito  a
 richiesta   del   p.m.,  suscita  dubbi  di  incostituzionalita'  non
 manifestamente infondati.
    La risoluzione dei detti dubbi e' rilevante  in  quanto  che  solo
 cosi'  il  giudice potra' procedere innanzi nel giudizio, dando corso
 al giudizio abbreviato, laddove dichiarati  infondati;  sperimentando
 la  fattibilita'  e  opportunita'  di sospendere il processo a metter
 alla prova l'imputato, laddove dichiarati fondati, cosi' eliminata la
 preclusione dell'inammissibilita'.
    Ne' l'avere l'imputato da  qualche  settimana  compiuto  gli  anni
 diciotto  per  consolidata  opinione  di  questo  ufficio giudiziario
 minorile preclude in se' il ricorso all'istituto della sospensione  e
 messa   alla   prova.   Invero,   al   di   la'  della  insufficiente
 esplicitazione normativa del detto istituto,  scopo  evidente  d'esso
 risiede   nel   bisogno   di  dover  approfondire  l'osservazione  di
 personalita' in formazione e, pur ove  non  si  voglia  aderire  alla
 posizione estrema della suprema Corte di cassazione, sezione seconda,
 ordinanza  n. 2401 nel proc. n. 3282/92 r.g., depositata il 29 maggio
 1992,  pres.  V.  Adami,  est.  G.  Giuliani,  secondo  la  quale  la
 sperimentabilita' dell'art. 28 del d.P.R. n. 488/1988 non soffrirebbe
 alcuna  preclusione in ragione dell'eta' dell'imputato, purche', come
 ovvio, trattasi di processo a carico di imputato a  cui  si  contesta
 aver  commesso  fatto di reato durante il corso della minore eta', al
 collegio pare che debba trovare, in ogni caso, applicazione l'art. 24
 del  d.lgs.  28  luglio  1989,  n.  272;  cosicche'  se  pienezza  di
 trattamento  minorile e' riservata fino al compimento del ventunesimo
 anno di eta' a riguardo  della  esecuzione  delle  misure  cautelari,
 delle  misure  alternative,  delle  sanzioni  sostitutive, delle pene
 detentive e delle misure di sicurezza,  non  si  vede  perche'  debba
 precludersi  ad  adolescente  che nel corso del processo raggiunga la
 soglia dei diciotto anni e tuttavia non abbia superato i ventuno,  la
 possibilita'  di  usufruire del privilegiato e peculiare percorso che
 ad un tempo consente osservazione e trattamento. In  sostanza,  ferma
 restando  la  concreta  verifica  di merito, che il collegio non puo'
 affrontare, come detto, che  solo  dopo  risolta,  eventualmente,  in
 senso  positivo  la questione di illegittimita' posta, circa presenza
 di personalita' in formazione  e  non  ancora  solidificatesi  in  un
 modello   adulto,  non  puo'  essere  accolta  quella  opinione,  pur
 incomprensibilmente  espressa  senza  dar  mostra  di  aver  presente
 precedente  decisione  (quella  sopra  citata)  di  segno  del  tutto
 opposto,  ma  con  strumenti  argomentativi,  anche   questa   volta,
 essenziali  ed apodittici, sempre della seconda sezione della suprema
 Corte di cassazione, presidente V. Adami (sent. n. 4193, n.  13564/92
 r.g.,  depositata  il  9 ottobre 1992): essere la soglia dei diciotto
 anni limite preclusivo formale invincibile. Fermo restando che se  un
 limite   oggettivo   vuole   reputarsi   sussistente  esso  non  puo'
 collocarsi, per le svolte ragioni, al  di  sotto  dei  ventuno  anni,
 appare  irragionevole  precludere  il ricorso all'istituto proprio le
 volte che esso  appare  emblematicamente  necessario,  trovandosi  in
 presenza  di  adolescente non adultizzato, per il quale il compimento
 della maggiore eta', giunga eventualmente esso nel  corso  di  prova,
 non  comporta  in  se  magico superamento di quella fase di vita, che
 piu' avanti, appunto verso i ventuno anni, transitera'  verso  l'eta'
 adulta.
    1)  Contrasto  con l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto
 duplice profilo:
       a) disparita' di trattamento.
    La decisione del p.m. di richiedere decreto di giudizio  immediato
 risponde  a logiche ed esigenze processuali affatto diverse da quelle
 che possono indurre ad una sospensione  del  processo  e  messa  alla
 prova.
    Gli artt. 453 e segg. del c.p.p., che certo non sono stati scritti
 avendo  presente  il processo minorile, laddove ricorrano determinati
 presupposti (evidenza di prova, iscrizione della notizia di reato  da
 meno  di  novanta  giorni e la persona sottoposta ad interrogatorio),
 indici  di  una  agevole  formazione  di   prova   al   dibattimento,
 attribuiscono   al   p.m.   il   potere   processuale   di   ottenere
 l'obliterazione della fase cui da avvio  la  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio e che si snoda nel corso della udienza preliminare. Una tale
 scelta  del  p.m.  non  e'  in  alcuna  maniera  censurabile da parte
 dell'imputato, il quale, nel caso in  cui  giudizio  immediato  venga
 disposto,  nessuna  lesione  di diritti processuali ne avra', potendo
 egli far valere le sue ragioni di innocenza  al  dibattimento,  luogo
 elettivamente  preposto  a giudicare di colpevolezza e innocenza; nel
 mentre, ove il processo fosse decidibile allo stato degli atti, egli,
 nei sette giorni successivi alla notifica  del  decreto  di  giudizio
 immediato  avra'  il  potere  processuale  di  chiedere  il  giudizio
 abbreviato (art. 458 del c.p.p.), cosi' restituendo  il  processo  al
 giudice dell'udienza preliminare e traendone il vantaggio, in caso di
 condanna,  delle  riduzione  di  cui all'art. 442, secondo comma, del
 c.p.p.
    Un tale assetto normativo, per un mancato coordinamento fra quanto
 disposto dal quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n.  488/1988  e  la
 disciplina  di  cui  sopra s'e' discorso, porta a trattare in maniera
 diseguale situazioni, invece, eguali.
    L'imputato, vien posto dal p.m.  davanti  al  bivio  obbligato  di
 chiedere  il  giudizio abbreviato e cosi' assicurarsi, specie laddove
 il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile  condanna,
 la riduzione di un terzo, cosi', tuttavia, precipitando, suo malgrado
 nell'inammissibilita'  di  cui  al detto quarto comma del citato art.
 28; oppure accettare il giudizio  immediato  nella  speranza  che  il
 giudice  del  dibattimento  reputi opportuno sospendere il processo e
 metterlo alla prova. Come appare chiaro la seconda  soluzione  carica
 di un rischio inaccettabile l'imputato minorenne: egli adolescente, o
 poco  piu'  che  tale,  che  potrebbe  accedere alla "possibilita' di
 misurarsi in primo luogo con se stesso e quindi con l'intera societa'
 civile nella sfida che vede in gioco la sua vita"  (come  lucidamente
 scriveva  il  p.m.m. a riguardo di analoga questione sollevata e gia'
 citata) non deve essere costretto per scelta, pur legittima, non sua,
 a  rinunciare  al beneficio certo della riduzione di cui all'art. 442
 del c.p.p. nella speranza, invero  assai  incerta,  e  collocata  non
 prossima  nel  tempo,  che  il giudice del dibattimento lo metta alla
 prova.
    In altri casi, pur essendo la prova evidente,  l'iscrizione  della
 notizia  di reato non piu' vecchia di novanta giorni ed essendo stato
 interrogato l'imputato, il p.m., come e' suo potere,  puo'  scegliere
 la  via  ordinaria  della  richiesta  di rinvio a giudizio (questa e'
 scelta quasi assoluta di molti pp.mm.mm., i quali  appunto  ritengono
 inopportuno per le peculiarita' del processo minorile saltare la fase
 innanzi  al g.u.p.) ed in tal caso, l'imputato, che pur versava nella
 medesima situazione dell'altro per il quale  venne  chiesto  giudizio
 immediato,  offrendosi  preliminarmente ad un tentativo di messa alla
 prova, nel caso in cui essa il g.u.p. non ritenga disporre ben potra'
 accedere al giudizio abbreviato "fino a che non  siano  formulate  le
 conclusioni" (art. 439, secondo comma, del c.p.p.).
    Detta  disparita',  si  fa piu' stridente, ove si consideri che la
 legge, perche' il p.m. possa richiedere e il g.i.p. disporre giudizio
 immediato, non prescrive la verifica della esistenza della condizione
 negativa  del  non  essere  necessario   valutare   la   personalita'
 dell'imputato  nel  corso e mediante sospensione del processo e messa
 alla prova.
    D'altronde, anche volendo (ma come si e' detto questa sarebbe  una
 valutazione di mera opportunita' giuridicamente non controllabile) il
 p.m.m.  non  puo'  tener conto nel momento in cui sceglie il giudizio
 immediato degli sviluppi della personalita' del giovane, sottoposto a
 stimoli  rieducativi,  tali  che  all'udienza  preliminare  avrebbero
 potuto  consigliare  la  sospensione del processo, che sul momento al
 p.m. puo' apparire impraticabile;
       b) manifesta illogicita' e irragionevolezza.
    Il ricorrere dei presupposti del  giudizio  immediato  e'  affatto
 casuale  (un  procedimento  puo'  mostrarsi di prova evidentissima ma
 solo dopo trascorsi novanta giorni dalla  iscrizione  di  notizia  di
 reato),  cosicche' far dipendere la grave preclusione di cui all'art.
 28, quarto comma, del d.P.R. n. 488/1988 da essi  appare  illogico  e
 irragionevolmente obliterante del diritto del minore alla valutazione
 della  personalita'  (artt.  9 e 28, del d.P.R. n. 488/1988) che egli
 chiede a viva voce.
    2) Contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione.
    Le  peculiarita'  dell'adolescenza  dell'uomo,  periodo  di  forti
 sentimenti,  di  particolare  debolezza rispetto ai contesti, terreno
 sempre  fertile,  pur  nei  casi  di  piu'   devastante   e   nefasta
 adultizzazione, impone che gli istituti processuali, modulati secondo
 le  esigenze dell'imputato adulto, debbano essere riportati al dovere
 di protezione  dell'infanzia,  il  quale  impone,  a  sua  volta,  la
 valorizzazione  di  quelle peculiarita'. Il quarto comma dell'art. 28
 del d.P.R. n. 448/1988, ha lo scopo di  garantire  all'imputato,  che
 cio'  preferisca,  la  certezza  del processo ed eventualmente, della
 condanna a pena ridotta,  rispetto  ad  una  prova,  anche  di  lunga
 durata, che egli rifiuta (Cass., sezione seconda, 27 ottobre 1992, n.
 4194);   anche   se,   pur   in  tal  caso,  c'e'  da  chiedersi  che
 ragionevolezza ci sia nel ritenere la preclusione anche nel  caso  in
 cui, dopo essere stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato
 a  chiedere  di  essere  messo alla prova; ma questa e' questione che
 esula  da  quella  in  trattazione e che, comunque, potrebbe trovare,
 attraverso  una  diversa  interpretazione  della  Corte  suprema   di
 cassazione, appagante soluzione.
    Il  mancato  coordinamento della preclusione di cui al citato art.
 28 con la situazione nella quale l'imputato "e' costretto" a chiedere
 il giudizio abbreviato per riappropriarsi della udienza  preliminare,
 che il p.m. gli ha sottratto ottenendo decreto di giudizio immediato,
 importa  il  mancato  riconoscimento,  e  quindi  rispetto, della sua
 condizione di adolescente.
    3) Contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
    Come noto il principio della inviolabilita' del diritto di difesa,
 non  solo,  come  e'  ovvio,  assicura  all'imputato  una   reale   e
 continuativa  difesa  tecnica e la garanzia dei diritti fondamentali,
 primi fra  tutti  quelli  al  silenzio  e  alla  prova,  ma,  secondo
 interpretazione  conseguente,  deve  far  ritenere costituzionalmente
 censurabili   tutte    quelle    scelte    legislative    le    quali
 irragionevolmente  pongano  l'imputato,  come  nel caso di specie, in
 situazione processuale deteriore non dipendente  da  scelte  di  lui;
 raggiunto  da  decreto  di giudizio immediato all'imputato si offrono
 due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non
 puo' sottrarsi.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87  e  l'art.  134
 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante  per  il procedimento in corso (n. 436/94 reg.
 g.u.p.) concernente l'imputato Leanza Carmelo  e  non  manifestamente
 infondato  il  dubbio,  di illegittimita' costituzionale, che solleva
 d'ufficio, del quarto comma dell'art.  28  del  d.P.R.  n.  448/1988,
 nella  parte  in cui esclude che si possa disporre la sospensione del
 processo e messa alla  prova  nel  caso  l'imputato  abbia  richiesto
 giudizio  abbreviato  in  seguito  a  decreto  di giudizio immediato,
 disposto su richiesta del pubblico ministero,  per  violazione  degli
 articoli 3, primo comma, 31, secondo comma, e 24, secondo comma della
 Costituzione;
    Ordina sospendersi il detto procedimento per il prosieguo;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  per cura della cancelleria che la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Catania, addi' 6 luglio 1994
          Il presidente del collegio g.u.p. estensore: GRASSO

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