N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1993- 1 ottobre 1994

                                N. 628
 Ordinanza   emessa   il   10  dicembre  1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 1 ottobre 1994) dal pretore di  Benevento,  sezione
 distaccata  di Guardia Saframondi, nella procedura esecutiva proposta
 da Di Chiara Giuseppe contro Di Gioia Aldo.
 Poste e telecomunicazioni - Crediti iscritti in libretti postali di
    risparmio - Insequestrabilita' e impignorabilita' - Disparita'  di
    trattamento  rispetto  ai  "debitori"  che  hanno somme depositate
    presso  istituti  di  credito  bancario  -  Ingiustificato  regime
    privilegiato del risparmio postale.
 (D.P.R. 29 marzo 1976, n. 156 (recte: 29 marzo 1973), art. 156
    (recte: art. 157)).
 (Cost., artt. 3 e 47).
(GU n.43 del 19-10-1994 )
                         IL VICE PRETORE G.E.
    Sciogliendo la riserva del verbale che predece;
    Considerato   che  il  creditore  ha  pignorato  somme  di  danaro
 depositate dal debitore presso l'ufficio postale  di  Amorosi  su  un
 libretto di risparmio;
    Visto  l'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1976, n. 156, che disciplina
 l'impignorabilita' e la insequestrabilita' dei  crediti  iscritti  in
 libretti di risparmio postali;
    Visti gli artt. 3 e 47 della Costituzione italiana;
    Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 156 del
 d.P.R.  29  marzo  1976,  n. 156, recante norme sul "codice postale e
 norme integrative", nella parte in cui non consente di  sottoporre  a
 pignoramento od a sequestro i crediti iscritti in libretti postali di
 deposito a risparmio. Tale norma, infatti, crea una palese disparita'
 di  trattamento  dei  "debitori"  che  hanno  somme depositate presso
 istituti di credito bancario e  quelli  che,  invece,  utilizzano  il
 deposito postale, in contrasto, quindi, con il dettato costituzionale
 di eguaglianza.
    Tale  normativa  favorisce,  inoltre,  in modo ingiustificato, una
 propensione al deposito postale nei confronti degli altri istituti di
 creddito, in contrasto, quindi, con l'art. 47 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Riservandosi all'esito ogni ulteriore decisione;
    Sospende il procedimento  esecutivo  n.  6819/93  ed  ordina  alla
 cancelleria  di  trasmettere  gli  atti alle autorita' competenti per
 l'esame  della  sollevata  eccezione   di   costituzionalita'   della
 richiamata norma di legge.
      Guardia Saframondi, addi' 10 dicembre 1993
                    Il vice pretore - G.E.: D'AMICO

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