N. 36 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 ottobre 1994
N. 36 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Bolzano) Finanza pubblica allargata - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane - Attribuzione con decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, esecutivo del decreto legislativo n. 504/1992, alle comunita' montane di L. 11.000.000.000 per il 1994 e di L. 14.000.000.000 per il 1995 - Asserita violazione dell'art. 41, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce la ripartizione dei fondi in questione tra le regioni e province autonome e la successiva ripartizione degli stessi alle comunita' montane - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, di agricoltura, foreste e bonifica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 126/1994 e 165/1994. (Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 10, 17 e 21, e artt. 16 e 104).(GU n.46 del 9-11-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5474 del 26 settembre 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 settembre 1994 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n. 17260) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, recante "Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane". F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme d'attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo sia - in generale - in materia di "lavori pubblici di interesse provinciale", e sia in materia di "urbanistica e piani regolatori", di "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti di carattere pubblico", e di "agricoltura, foreste, .. bonifica" (rispettivamente, nn. 17, 5, 10 e 21 dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). E' noto, altresi', che alla provincia autonoma di Bolzano le norme costituzionali (artt. 69 e segg. e 79 dello statuto T.-A.A.) attribuiscono anche autonomia finanziaria. Il bilancio della provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza. Al riguardo, anche in armonia con quanto stabilito dall'art. 79 dello statuto T.-A.A. (e dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale. In particolare l'art. 5 della legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al primo comma che "Le prov- ince autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo comma espressamente aggiunge che "I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge pure che "Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Giova anche ricordare, al riguardo, che la disciplina stabilita dall'art. 5 delle legge n. 386/1989 e' stata poi richiamata e confermata dalle ultime norme di attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. (emanate a conclusione della vertenza sull'attuazione del c.d. "pacchetto"). Infatti l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recita testualmente che "Le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate". 2. - Cio' premesso, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), agli artt. 34, terzo comma, e 41 ha disciplinato il finanziamento da parte dello Stato del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinato ad erogare contributi in conto capitale per la realizzazione di lavori e opere pubbliche degli enti locali (province, comuni e comunita' montane) "di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142/1990" (a sua volta l'art. 3, merita ricordare, stabilisce al quarto comma che ogni regione - e si deve intendere anche le province autonome - "determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"). Il quinto comma del citato art. 41 del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce inoltre che, per quanto riguarda in particolare le comunita' montane, "il fondo e' distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superfice dei territori classificati montani ..". Infine, il sesto ed ultimo comma del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UCI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto". Di fatto, in applicazione della surriferita disciplina del Fondo, negli anni 1991, 1992 e 1993 sono state regolarmente trasferite alla provincia autonoma di Bolzano le quote del Fondo concernenti in particolare i finanziamenti per le comunita' montane. Ma, inopinatamente, analogo trasferimento non e' stato effettuato dal Ministro dell'interno nel corrente anno 1994. Infatti il 6 agosto 1994 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1983 il d.m. 16 febbraio 1994, di esecuzione dell'art. 41, sesto comma, del d.lgs. n. 504/1992. Con l'art. 1 di tale decreto sono stati destinati complessivamente per le comunita' montane L. 11.000.000.000 per il 1994 e L. 14.000.000.000 per il 1995; mentre l'art. 2 ha attribuito, in particolare, " .. alle regioni per le comunita' montane i contributi elencati negli allegati tabulati". Ma in tali tabulati, questa volta, nessuna attribuzione di quota di fondo e' prevista per le province autonome di Trento e Bolzano (ne' per la regione Trentino-Alto Adige). Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, e' pertanto lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, che lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8, nn. 5, 10, 17 e 21; 16 e 104 dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione; nonche' dei principi relativi all'autonomia finanziaria provinciale di cui agli artt. 69 e segg. e 79 dello statuto speciale e relative norme d'attuazione (specie in relazione agli artt. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; e 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dal d.m. 16 febbraio 1994, che esclude la provincia ricorrente dal riparto dei contributi relativi alle comunita' montane, risulta con evidenza da quanto gia' sopra esposto. Tali contributi riguardano lavori pubblici di indubbio interesse provinciale ( ex art. 8, n. 17, dello statuto T.-A.A.) - tanto e' vero che essi costituiscono oggetto della programmazione provinciale (art. 41, quinto comma, del d.lgs. n. 504/1992) - ed addirittura riguardano anche i piu' specifici settori delle altre competenze provinciali di cui alle norme statutarie in epigrafe (viabilita', urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste, bonifiche, ecc.). La stessa legge statale che disciplina la distribuzione di tali contributi - art. 41, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992 - stabilisce che essi vanno ripartiti fra le regioni (e quindi anche fra le province autonome) che poi provvederanno alla successiva ripartizione alle comunita' montane. Nessun dubbio puo' dunque esservi sul fatto che si tratti di finanziamenti che rientrano fra quelli di cui all'art. 5 della citata legge n. 386/1989 (spec. secondo comma); art. 5 cui codesta ecc.ma Corte ha piu' volte riconosciuto il carattere di norme d'attuazione dello statuto T.-A.A., non modificabile ne' derogabile al di fuori del meccanismo dell'accordo Stato-province autonome ex art. 104 dello statuto (sentenze n. 123 e n. 366 del 1992, e da ultimo sentenza n. 166/1994). Tale applicabilita', del resto, risulta confermata - come gia' si e' detto - dall'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, contenente le ultime norme d'attuazione dello statuto in materia finanziaria. Ne' si potrebbe ritenere - come in passato era stato sostenuto in casi analoghi dall'amministrazione dello Stato - che il trasferimento in questione fosse precluso dalla disciplina stabilita dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 ("Norme d'attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento"), secondo cui "Fermo restando quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme d'attuazione, nelle materie di cui al primo comma (cioe' di competenza propria della regione o delle province autonome) le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Come e' noto, infatti, quella norma d'attuazione era stata intesa dallo Stato nel senso che essa, escludendo ogni forma di competenza propria delle province autonome, avrebbe comportato in venir meno di ogni finanziamento, con onere totale o parziale a carico dello Stato, diretto alle province autonome nelle materie di loro competenza (in tal senso v. per esempio, il decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993, in materia di finanziamento dell'edilizia sanitaria, da cui e' originato il conflitto deciso da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 126/1994). Ma tale tesi e' stata respinta una volta per tutte da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 165/1994, nella quale si e' affermato che scopo e significato di quella norma d'attuazione non e' gia' quello ora ricordato sostenuto dallo Stato (che avrebbe comportato, in sostanza, il blocco della finanza "derivata" provinciale); essa e' infatti "volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attivita' amministrative dell'ente stesso ..". In conclusione, in base ai principi costituzionali che garantiscono l'autonomia finanziaria della provincia ricorrente, ed alle specifiche norme statutarie e d'attuazione citate, il decreto ministeriale impugnato avrebbe dovuto trasferire anche alla provincia (cosi' come era avvenuto negli anni precedenti) una quota del finanziamento per le comunita' montane. Il non averlo fatto ha determinato una violazione delle sue attribuzioni costituzionali.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero dell'interno escludere la provincia autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui all'art. 41, quarto e sesto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato d.m. 16 febbraio 1994. Roma, addi' 4 ottobre 1994 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 94C1156