N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 ottobre 1994

                                 N. 37
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13
 ottobre 1994 (della regione Toscana)
 Agricoltura e foreste - Istituzione del repertorio degli stalloni
    delle  razze  equine puro sangue inglese e trottatore italiano, in
    esecuzione  della  legge  n.  30/1991  -  Previsione:   a)   della
    iscrizione  in  detto repertorio condizionata all'esito favorevole
    di  una  valutazione  effettuata  ad  opera  di  una   commissione
    nell'ambito  di  raduni  indetti  annualmente  dal  Ministero;  b)
    dell'onere dei proprietari di stalloni che intendano  iscrivere  i
    propri animali nel repertorio, di presentare domanda al Ministero,
    su  apposito modulo predisposto dallo stesso e previo pagamento di
    una somma a titolo di spesa  effettuato  a  favore  del  Ministero
    medesimo;  c)  della  comprovazione della iscrizione al repertorio
    mediante apposita certificazione ministeriale - Indebita invasione
    della sfera di competenza regionale in materia  di  agricoltura  e
    foreste,  zootecnia  e  allevamento di qualsiasi specie e relative
    riproduzioni.
 (Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
    26 luglio 1994, artt. 1, 4, 6 e 8).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.46 del 9-11-1994 )
   Ricorso per la regione Toscana,  in  persona  del  presidente  pro-
 tempore  della  giunta  regionale,  autorizzato  con deliberazione n.
 9656 del 3 ottobre 1994 rappresentato e difeso, per mandato in  calce
 al  presente  atto,  dall'avv.  Massimo  Ramalli  e  dall'avv.  Fabio
 Lorenzoni,   elettivamente   domiciliato   presso   lo   studio    di
 quest'ultimo,  in  Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore per conflitto di  attribuzione
 in   relazione  al  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
 alimentari e forestali in  data  26  luglio  1994,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto 1994, e, in particolare agli
 artt. 1, 4, 6 ed 8 dello stesso decreto.
    La  legge  15  gennaio 1991, n. 30, contenente la disciplina della
 riproduzione animale, dispone, all'art. 3, terzo comma,  testualmente
 quanto  segue:  "I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue
 inglese e trottatore sono istituiti e tenuti  dagli  enti  ippici  di
 diritto  pubblico,  che  formulano  i  piani  tecnici per lo sviluppo
 dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in
 armonia con  le  direttive  dell'Unione  nazionale  incremento  razze
 equine  (UNIRE).  Con  decreto del Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono  stabiliti
 i  requisiti  genealogici,  morfologici  ed  attitudinali, nonche' le
 modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette  razze  in  un
 apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che
 alla inseminazione artificiale".
    Con  decreto  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
 forestali  n.  172  in  data  13  gennaio  1994,  veniva  emanato  il
 regolamento  di  esecuzione  della  legge n. 30/1991, con particolare
 riferimento all'art. 8.
    Con  decreto  dello  stesso  Ministero  delle  risorse   agricole,
 alimentari  e forestali n. 23198 del 26 luglio 1994 (pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994) si  e'  provveduto  alla
 istituzione  del  repertorio  degli  stalloni delle razze equine puro
 sangue inglese e trottatore italiano, del quale pare  opportuno,  per
 comodita' espositiva, riportare la premessa:
    "Vista  la  legge  15  gennaio  1991,  n.  30, recante norme sulla
 'Disciplina della riproduzione animale'";
    Visto in particolare l'art. 3, terzo comma, della  predetta  legge
 che   prevede   la   fissazione   da   parte   dell'allora  Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in
 materia, dei  requisiti  genealogici,  morfologici  ed  attitudinali,
 nonche'  delle  modalita'  per  l'inserimento dei cavalli delle razze
 puro sangue inglese e trottatore italiano in un  apposito  repertorio
 degli  stalloni  idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione
 artificiale;
    Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce  il  nuovo
 Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  ed in
 particolare l'art. 2, secondo comma, che prevede che detto  dicastero
 succeda  in  tutti  i  rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al
 soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    Visto il decreto 13 gennaio  1994,  n.  172,  del  Ministro  delle
 risorse  agricole  ed  agroindustriali  nazionali  di concerto con il
 Ministro della sanita' con il quale e' stato approvato il regolamento
 di esecuzione della predetta legge n. 30/1991".
    Va segnalata anzitutto,  l'erroneita'  del  richiamo  all'art.  2,
 secondo  comma,  della  legge n. 491/1993, il quale prevede, appunto,
 che il nuovo Ministero succeda nei rapporti attivi e passivi  facenti
 capo al soppresso Ministero dell'agricoltura.
    Nella  fattispecie  non  sussiste  alcun  rapporto, ne' attivo ne'
 passivo in  cui  vi  sia  da  succedere.  Nella  fattispecie  vi  e',
 semplicemente,  da  istituire,  ex novo, un repertorio degli stalloni
 idonei sia alla monta  naturale  che  all'inseminazione  artificiale,
 giusta  il disposto dell'art. 8, quarto comma, della legge 15 gennaio
 1991, n. 30, citata.
    Il  richiamo all'art. 2, secondo comma, della legge n. 491/1993 e'
 pertanto  del  tutto   pretestuoso   ed   erroneo,   e   l'erroneita'
 dell'impostazione  inficia  l'intero  decreto, sotto il profilo delle
 competenze esclusive, che il decreto stesso attribuisce al Ministero.
    In effetti il repertorio e' istituito presso  il  Ministero  e  da
 esso  revisionato  (art.  1 del d.m. 26 luglio 1994); l'iscrizione al
 repertorio  presuppone  l'esito   favorevole   di   una   valutazione
 effettuata  nell'ambito di raduni indetti ogni anno del Ministero, ad
 opera di una commissione,  i  cui  atti  sono  conservati  presso  il
 Ministero (art. 4); i proprietari di stalloni che intendono iscrivere
 i  propri  animali nel repertorio hanno l'onere di presentare domanda
 al Ministero, su modulo predisposto dal Ministero e previo  pagamento
 di  una  somma  a  titolo  di spese, effettuato a favore dello stesso
 Ministero (art. 6):  l'iscrizione  al  repertorio  e'  comprovata  da
 apposito certificato rilasciato dallo stesso Ministero (art. 8, primo
 comma). L'unica "competenza" delle regioni (ma e' veramente improprio
 parlare di competenza) consiste nella circostanza che ad esse, ma non
 solo ad esse, deve essere comunicato l'elenco degli stalloni iscritti
 nel repertorio (art. 8, secondo comma).
    In  realta',  per  accertare  se  tutte  queste  competenze che il
 Ministero  si  e'  riservato  gli  spettino  veramente  ci  si   deve
 rivolgere, appunto, alla legge n. 491/1993, istitutiva del Ministero,
 esaminando le norme appropriate.
    L'art.  2,  terzo  comma,  della  legge elenca, in modo tassativo,
 quali siano le  competenze  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
 alimentari  e  forestali;  il successivo quarto comma elenca, in modo
 altrettanto  tassativo,  quali  siano  le  funzioni   trasferite   al
 Ministero, nei limiti di cui al precedente terzo comma; alla lett. c)
 del  quarto comma e' dato leggere che sono trasferite le funzioni "in
 materia veterinaria, nei limiti di cui all'art. 3".
    L'art. 3, a sua volta, prevede che, ferme restando  le  competenze
 del  Ministero  della  sanita'  in materia veterinaria, e' istituito,
 presso il Ministero delle risorse agricole,  un  comitato  permanente
 per la veterinaria e la zootecnia.
    Le competenze di detto comitato sono, tassativamente, le seguenti:
      "   a)   verifica   l'attuazione  della  normativa  nazionale  e
 comunitaria;
       b) propone ai ministeri interessati l'adozione di  norme  nella
 materia veterinaria e zootecnica;
       c)  definisce  le  modalita'  di  partecipazione del Governo al
 Consiglio dei Ministri  dell'agricoltura  della  Comunita'  economica
 europea, in materia veterinaria e zootecnica".
    Il   successivo   terzo   ed  ultimo  comma  dell'art.  3  dispone
 testualmente quanto segue: "Con uno o piu' decreti del Ministro e del
 Ministro della sanita' sono stabilite le modalita'  di  funzionamento
 del  comitato,  nonche' le procedure per l'interazione dei rispettivi
 sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune".
    L'esame della normativa induce a conclusioni univoche. V'e' stata,
 tra Ministero dell'agricoltura e foreste, soppresso con la  legge  n.
 491/1993, e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
 istituito con la stessa legge, una successione nei rapporti giuridici
 sussistenti.  Non v'e' stato, per converso, un trasferimento di tutte
 le  funzioni  del  Ministero  soppresso,  ma   soltanto   di   quelle
 tassativamente  indicate  dalla  legge  n.  491/1993. Le funzioni non
 trasferite, e cioe' tutte le funzioni residuali  sono  di  competenza
 delle regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione.
    Con  il  decreto  in  esame si rileva esclusivamente allo Stato la
 valutazione morfologica dei requisiti propri  degli  stalloni  idonei
 alla  riproduzione, e si riserva allo Stato stesso l'istituzione e la
 revisione del repertorio  destinato  a  dare  certezza  giuridica  in
 ordine ai requisiti degli stalloni ivi iscritti.
    Tutto  cio'  contrasta  con  la  legge  n.  491/1993,  piu'  volte
 richiamata, ed  e'  lesivo  delle  competenze  regionali  quali  sono
 desumibili dalla legge stessa.
   Altrimenti  detto,  l'art.  117  della  Costituzione  riserva  alle
 regioni, tra le  altre  materie,  quella  afferente  l'agricoltura  e
 foreste, ed alle regioni stesse sono affidate, a norma del successivo
 art.  118,  le  relative funzioni amministrative. A sua volta, l'art.
 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce  alle
 regioni  le  funzioni  amministrative  nella  materia  "agricoltura e
 foreste", le quali concernono, tra l'altro,  "le  coltivazioni  della
 terra  e le attivita' zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie
 con le relative produzioni, i soggetti singoli  e  associati  che  vi
 operano,  i  mezzi  e  gli  strumenti  che  vi  sono  destinati";  il
 successivo secondo comma dello stesso art. 66 dispone:  "le  funzioni
 predette  comprendono  anche:  ..  d)  il  miglioramento e incremento
 zootecnico, il  servizio  diagnostico  delle  malattie  trasmissibili
 degli animali e delle zoonosi, le gestione dei centri di fecondazione
 artificiale".
    Posto  che  la  materia  disciplinata  dal d.m. 26 luglio 1994 non
 rientra tra quelle che la legge  n.  491/1993  riserva  al  Ministero
 delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  ne consegue, de
 plano, che essa non e' di competenza dello Stato,  ma  di  competenza
 delle   regioni.   Ricorrendone  i  presupposti,  lo  Stato  potrebbe
 intervenire con un atto di indirizzo e coordinamento: piu' in la' non
 sembra che si possa andare, senza ledere le competenze regionali.
                               P. Q. M.
    Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo
 Stato istituire il repertorio di cui all'art. 8, terzo  comma,  della
 legge  15  gennaio  1991,  n. 30, in violazione degli artt. 117 e 118
 della Costituzione, nonche' dell'art.  66,  primo  e  secondo  comma,
 lett.  d) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, per l'effetto, voglia
 annullare gli artt. 1, 4, 6 ed  8  del  decreto  del  Ministro  delle
 risorse  agricole,  forestali  ed  alimentari  del  26  luglio  1994,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.
    Si producono:
      1) copia del decreto del Ministero  delle  risorse  agricole  in
 data 26 luglio 1994;
      2)   copia   autentica   della  deliberazione  autorizzativa  al
 giudizio.
              Avv. Massimo RAMALLI - Avv. Fabio LORENZONI

 94C1157