N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 ottobre 1994
N. 37 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 ottobre 1994 (della regione Toscana) Agricoltura e foreste - Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, in esecuzione della legge n. 30/1991 - Previsione: a) della iscrizione in detto repertorio condizionata all'esito favorevole di una valutazione effettuata ad opera di una commissione nell'ambito di raduni indetti annualmente dal Ministero; b) dell'onere dei proprietari di stalloni che intendano iscrivere i propri animali nel repertorio, di presentare domanda al Ministero, su apposito modulo predisposto dallo stesso e previo pagamento di una somma a titolo di spesa effettuato a favore del Ministero medesimo; c) della comprovazione della iscrizione al repertorio mediante apposita certificazione ministeriale - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, zootecnia e allevamento di qualsiasi specie e relative riproduzioni. (Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994, artt. 1, 4, 6 e 8). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.46 del 9-11-1994 )
Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 9656 del 3 ottobre 1994 rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Massimo Ramalli e dall'avv. Fabio Lorenzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, e, in particolare agli artt. 1, 4, 6 ed 8 dello stesso decreto. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, contenente la disciplina della riproduzione animale, dispone, all'art. 3, terzo comma, testualmente quanto segue: "I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' le modalita' per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale". Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 172 in data 13 gennaio 1994, veniva emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991, con particolare riferimento all'art. 8. Con decreto dello stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 23198 del 26 luglio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994) si e' provveduto alla istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, del quale pare opportuno, per comodita' espositiva, riportare la premessa: "Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla 'Disciplina della riproduzione animale'"; Visto in particolare l'art. 3, terzo comma, della predetta legge che prevede la fissazione da parte dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, dei requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonche' delle modalita' per l'inserimento dei cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, secondo comma, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole ed agroindustriali nazionali di concerto con il Ministro della sanita' con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991". Va segnalata anzitutto, l'erroneita' del richiamo all'art. 2, secondo comma, della legge n. 491/1993, il quale prevede, appunto, che il nuovo Ministero succeda nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura. Nella fattispecie non sussiste alcun rapporto, ne' attivo ne' passivo in cui vi sia da succedere. Nella fattispecie vi e', semplicemente, da istituire, ex novo, un repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale, giusta il disposto dell'art. 8, quarto comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, citata. Il richiamo all'art. 2, secondo comma, della legge n. 491/1993 e' pertanto del tutto pretestuoso ed erroneo, e l'erroneita' dell'impostazione inficia l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive, che il decreto stesso attribuisce al Ministero. In effetti il repertorio e' istituito presso il Ministero e da esso revisionato (art. 1 del d.m. 26 luglio 1994); l'iscrizione al repertorio presuppone l'esito favorevole di una valutazione effettuata nell'ambito di raduni indetti ogni anno del Ministero, ad opera di una commissione, i cui atti sono conservati presso il Ministero (art. 4); i proprietari di stalloni che intendono iscrivere i propri animali nel repertorio hanno l'onere di presentare domanda al Ministero, su modulo predisposto dal Ministero e previo pagamento di una somma a titolo di spese, effettuato a favore dello stesso Ministero (art. 6): l'iscrizione al repertorio e' comprovata da apposito certificato rilasciato dallo stesso Ministero (art. 8, primo comma). L'unica "competenza" delle regioni (ma e' veramente improprio parlare di competenza) consiste nella circostanza che ad esse, ma non solo ad esse, deve essere comunicato l'elenco degli stalloni iscritti nel repertorio (art. 8, secondo comma). In realta', per accertare se tutte queste competenze che il Ministero si e' riservato gli spettino veramente ci si deve rivolgere, appunto, alla legge n. 491/1993, istitutiva del Ministero, esaminando le norme appropriate. L'art. 2, terzo comma, della legge elenca, in modo tassativo, quali siano le competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; il successivo quarto comma elenca, in modo altrettanto tassativo, quali siano le funzioni trasferite al Ministero, nei limiti di cui al precedente terzo comma; alla lett. c) del quarto comma e' dato leggere che sono trasferite le funzioni "in materia veterinaria, nei limiti di cui all'art. 3". L'art. 3, a sua volta, prevede che, ferme restando le competenze del Ministero della sanita' in materia veterinaria, e' istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, un comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia. Le competenze di detto comitato sono, tassativamente, le seguenti: " a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria; b) propone ai ministeri interessati l'adozione di norme nella materia veterinaria e zootecnica; c) definisce le modalita' di partecipazione del Governo al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunita' economica europea, in materia veterinaria e zootecnica". Il successivo terzo ed ultimo comma dell'art. 3 dispone testualmente quanto segue: "Con uno o piu' decreti del Ministro e del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' di funzionamento del comitato, nonche' le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune". L'esame della normativa induce a conclusioni univoche. V'e' stata, tra Ministero dell'agricoltura e foreste, soppresso con la legge n. 491/1993, e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con la stessa legge, una successione nei rapporti giuridici sussistenti. Non v'e' stato, per converso, un trasferimento di tutte le funzioni del Ministero soppresso, ma soltanto di quelle tassativamente indicate dalla legge n. 491/1993. Le funzioni non trasferite, e cioe' tutte le funzioni residuali sono di competenza delle regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione. Con il decreto in esame si rileva esclusivamente allo Stato la valutazione morfologica dei requisiti propri degli stalloni idonei alla riproduzione, e si riserva allo Stato stesso l'istituzione e la revisione del repertorio destinato a dare certezza giuridica in ordine ai requisiti degli stalloni ivi iscritti. Tutto cio' contrasta con la legge n. 491/1993, piu' volte richiamata, ed e' lesivo delle competenze regionali quali sono desumibili dalla legge stessa. Altrimenti detto, l'art. 117 della Costituzione riserva alle regioni, tra le altre materie, quella afferente l'agricoltura e foreste, ed alle regioni stesse sono affidate, a norma del successivo art. 118, le relative funzioni amministrative. A sua volta, l'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alle regioni le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste", le quali concernono, tra l'altro, "le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli e associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati"; il successivo secondo comma dello stesso art. 66 dispone: "le funzioni predette comprendono anche: .. d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, le gestione dei centri di fecondazione artificiale". Posto che la materia disciplinata dal d.m. 26 luglio 1994 non rientra tra quelle che la legge n. 491/1993 riserva al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ne consegue, de plano, che essa non e' di competenza dello Stato, ma di competenza delle regioni. Ricorrendone i presupposti, lo Stato potrebbe intervenire con un atto di indirizzo e coordinamento: piu' in la' non sembra che si possa andare, senza ledere le competenze regionali.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato istituire il repertorio di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' dell'art. 66, primo e secondo comma, lett. d) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, per l'effetto, voglia annullare gli artt. 1, 4, 6 ed 8 del decreto del Ministro delle risorse agricole, forestali ed alimentari del 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994. Si producono: 1) copia del decreto del Ministero delle risorse agricole in data 26 luglio 1994; 2) copia autentica della deliberazione autorizzativa al giudizio. Avv. Massimo RAMALLI - Avv. Fabio LORENZONI 94C1157