N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 ottobre 1994
N. 70 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 1994 (del presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Trentino-Alto Adige - Camera di commercio - Previsione dell'obbligo della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 266/1992 entro sei mesi dalla entrata in vigore dello stesso - Mancato adeguamento della legislazione regionale a detti principi ed, in particolare, omessa previsione: a) della possibilita' di realizzare interventi a favore delle imprese e di promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti; b) della facolta' di promuovere forme di controllo su eventuali clausole inique inserite nei contratti e l'azione per la repressione della concorrenza sleale - Disciplina divergente da quella statale in ordine: alla composizione e alle ipotesi di scioglimento del Consiglio; alle designazioni per la nomina dei componenti del Consiglio stesso, ai requisiti dei componenti nonche' alle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' degli stessi; alla composizione della Giunta; alla elezione e durata in carica del presidente; alla nomina ed ai compiti del collegio dei revisori; ai compiti e alla qualifica del segretario generale; alla disciplina dello stato giuridico del personale delle Camere di commercio - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di Camere di commercio (legge 29 dicembre 1993, n. 580, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 25). (Leggi regione Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29; 9 novembre 1983, n. 14; 17 ottobre 1988, n. 22, artt. 3, 6, 8 e 9, in relazione alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; 22 maggio 1980, n. 8; 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).(GU n.45 del 2-11-1994 )
IL TRIBUNALE Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro il presidente della giunta della regione Trentino-Alto Adige per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale (in relazione ed ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 4, n. 8 dello statuto speciale del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modifiche ed integrazioni) delle norme delle leggi regionali T.A. a) 9 agosto 1982, n. 7 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29; b) 9 novembre 1983, n. 14; c) 17 ottobre 1988, n. 22 ed in particolare degli artt. 3, 6, 8, 9, siccome non adeguate ai principi recati dalla legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580 (in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, s.g. n. 7) concernente "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; nonche', per quanto di ragione legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8 siccome non adeguate ai principi della legge statale 23 ottobre 1992, n. 421 e d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25 richiamate dall'art. 19 della legge n. 580/1993. In conformita' della deliberazione del 6 ottobre 1994, del Consiglio dei Ministri (che in copia autentica sara' depositata unitamente al presente atto) il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme indicate in epigrafe per i seguenti motivi: La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il "Riordinamento delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura", ridefinisce le funzioni e la struttura delle camere di commercio, dettando una nuova disciplina delle loro attribuzioni, della tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, della composizione e funzioni dei loro organi, del loro finanziamento e del loro personale. Poiche' l'ordinamento attribuisce alle camere di commercio funzioni e poteri tanto incisivi quali quelli di tenere il registro delle imprese (unico strumento di pubblicita' dei soggetti del traffico commerciale), di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale, le camere stesse si rivelano strumenti di primario livello istituzionale per modo che le stesse norme che ne definiscono la struttura, che ne precisano le funzioni e ne fissano la composizione degli organi possono essere considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale. In altri termini, poiche' le camere di commercio svolgono siffatte funzioni di primario livello pubblico, le diposizioni statali in ordine all'individuazione della loro struttura, alle funzioni e alla composizione e al funzionamento dei loro organi e al personale sono da considerarsi come norme di principio ed espressione di principi generali cui anche le regioni a statuto speciale e le province autonome debbono conformarsi ed adeguare, di conseguenza, la rispettiva legislazione. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome e' necessario, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992, che tale adeguamento intervenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge statale, prevedendosi, in caso contrario, la possibilita' di ricorso alla Corte costituzionale da parte dello Stato ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale. La regione Trentino-Alto Adige, la quale ai sensi dell'art. 4, n. 8, dello Statuto, ha potesta' di emanare norme legislative in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha disciplinato la materia in oggetto con la legge 9 agosto 1982, n. 7, successivamente integrata e modificata dalle leggi 9 novembre 1983, n. 14 e 17 ottobre 1988, n. 22, e lo stato giuridico e trattamento economico del personale delle camere stesse con la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, modificata e integrata dalle leggi regionali 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8. Tale disciplina non e' stata ancora adeguata in violazione dell'obbligo di cui si e' detto, e, poiche' risulta in contrasto con i principi informatori della nuova normativa statale per le ragioni di seguito indicate, se ne chiede la dichiarazione di illegittimita' costituzionale. Invero: 1) L'art. 1 della legge regionale n. 7/1982, definendo le camere di commercio "enti locali territoriali, di diritto pubblico" contrasta con il principio desumibile dall'art. 1, primo comma, della legge n. 580/1993 che le qualifica "enti autonomi di diritto pubblico", e attribuisce loro, al successivo art. 3, potesta' statutaria, potesta' non contemplata dalla legislazione regionale, che e' per cio' censurabile. 2) Anche l'art. 3 della legge regionale n. 7/1982 e' censurabile in quanto non prevede, fra le attribuzioni, le possibilita' di realizzare interventi a favore delle imprese partecipando agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come stabilito nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 580. Il medesimo articolo non prevede, altresi', sempre tra le attribuzioni, quelle elencate all'art. 2, quarto comma, della legge n. 580 e consistenti nella possibilita' di: a) predisporre e promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti; b) promuovere forme di controllo sulle presenze di clausole inique inserite nei contratti; c) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 3) L'art. 6 della legge regionale n. 7/1982, nello stabilire il numero dei componenti del consiglio (quarantacinque), e la sua composizione (quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori e un quinto in rappresentanza dei liberi professionisti) contrasta con i principi di cui all'art. 10 della legge n. 580 che fissa il criterio di proporzionalita' tra il numero dei componenti il consiglio e il numero delle imprese iscritte nel registro, nonche' il particolare principio di ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni e di rappresentativita' di determinati settori e tipi di impresa, prevede- ndo, inoltre, la rappresentanza in seno al consiglio delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori. 4) Di conseguenza, anche l'art. 7 della legge regionale n. 7/1982, che prevede che le designazioni per la nomina dei componenti il consiglio siano effettuate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito delle province nonche' dagli ordini professionali, contrasta con i principi di cui all'art. 12 della legge n. 580 secondo il quale tali designazioni devono essere effettuate da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti agli specifici settori di cui all'art. 10, secondo comma, rispettando, per ciascuno di tali settori il criterio di proporzionalita' della loro rappresentativita' in ambito provinciale, nonche' dalle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori. 5) L'art. 3 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22, che sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 7/1982, stabilendo i requisiti per la nomina a membro del Consiglio fissa condizioni soggettive piu' restrittive e comunque diverse da quelle enunciate nell'art. 13, primo comma, della legge n. 580. 6) L'art. 9 della legge 17 ottobre 1988, n. 22, che sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 7/1982, concernente le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di membro del Consiglio camerale non e' coerente con i principi di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 580 che, alle lettere a), b), d), e), f) enuncia un numero assai piu' vasto di cause ostative alla carica di consigliere. 7) Conseguentemente anche l'art. 6 della legge regionale n. 22/1988, che sostituisce l'art. 15 della legge regionale n. 7/1982, riguardante le cause di decadenza degli organi camerali, non e' in linea con l'art. 13, terzo comma, della citata legge statale, recando un'elencazione diversa dei motivi ostativi alle prosecuzioni della carica e non contemplando quale causa di decadenza la sopravvenienza delle situazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'art. 13, secondo comma. Il medesimo art. 6 non prevede inoltre la possibilita' di opzione per una delle cariche qualora sopravvengono le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 580. 8) L'art. 10 della legge regionale n. 7/1982, che individua i compiti del Consiglio, detta una disciplina che non e' in linea con quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 580, in quanto non prevede compiti che l'art. 11, lettere a) ed e), della legge n. 580 dichiara propri del consiglio, quali la predisposizione e deliberazione dello Statuto e relative modifiche, e la delibera degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio. 9) L'art. 11, della legge regionale n. 7/1982, concernente la composizione e i compiti della giunta, contrasta poi con i principi di cui all'art. 14 della citata legge statale. Infatti: a) il primo comma dell'art. 11 regolamenta la composizione, il numero dei componenti, la modalita' di elezione dei componenti della giunta in maniera difforme da quanto previsto nel primo e secondo comma dell'art. 14 della legge n. 580; b) il terzo comma dell'art. 11 disciplina la nomina del vicepresidente in modo contrastante con quanto e' stabilito dall'art. 14, terzo comma. 10) L'art. 12 e l'art. 16, secondo comma sub b), riguardanti l'elezione e la durata in carica del Presidente, non sono in linea con qunto disposto in merito dall'art. 16, primo comma. 11) L'art. 13 della legge regionale n. 7/1982, relativo alla nomina ed ai compiti del collegio dei revisori dei conti, non e' coerente con i principi di cui all'art. 17 della legge n. 580 sotto piu' profili: sia per cio' che attiene all'individuazione dei soggetti deputati alle designazioni dei membri, sia per cio' che riguarda i requisiti che devono avere i membri effettivi e i supplenti, sia per cio' che concerne la nomina del Presidente, le funzioni di controllo (che la legge statale prevede piu' penetranti) nonche' le connesse responsabilita'. 12) L'art. 16 della legge regionale n. 7/1982, prevede modalita' di adozione delle deliberazioni camerali non conformi ai principi stabiliti dall'art. 15 della legge n. 580/1993. 13) L'art. 19 della legge regionale n. 7/1982 non e' in linea con l'art. 18 della legge de qua in quanto non prevede la nuova forma di finanziamento che, tra l'altro, indica anche criteri per la determinazione del diritto annuale. 14) L'art. 21 della legge regionale n. 7/1982 e l'art. 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, riguardanti rispettivamente i compiti e la qualifica di segretario generale, non sono conformi ai principi di cui all'art. 20 della legge n. 580, che, tra l'altro, al secondo comma, disciplina la modalita' per le nomine e i requisiti necessari per ricoprire tale carica. 15) L'art. 22 della legge regionale n. 7/1982, attinente alle unioni regionali, non e' in linea con l'art. 6 della legge n. 580, laddove non prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti per la delibera dello statuto disciplinare dell'attivita' dell'unione regionale. 16) Gli artt. 8 e 9 della legge n. 22/1988, che sostituiscono rispettivamente gli artt. 25 e 27 della legge regionale n. 7/1982, concernenti l'indicazione delle deliberazioni camerali soggette ad approvazione e controllo contrastano con la legge n. 580 in quanto non contemplano tra tali delibere quella indicata nel secondo comma dell'art. 4 di tale legge, relativa alla costituzione di aziende speciali, ed inoltre prevedono una procedura di controllo difforme da quella stabilita nell'art. 4, quinto e sesto comma. 17) L'art. 29 della legge regionale n. 7/1982 non e' conforme ai principi di cui all'art. 5 della legge n. 580 in quanto tra i casi di scioglimento del Consiglio non prevede quello relativo alla mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo e del conto consuntivo ((primo comma, lett. c)) e quello relativo alla mancata elezione del Presidente ((primo comma, lett. d)). 18) L'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come modificato dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 e della legge regionale 1987, n. 8, contrasta con i principi di cui all'art. 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'applicazione al personale delle camere di commercio delle disposizioni di cui alla legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 29/1993: la legislazione regionale, infatti, opera in rinvio alla applicazione della normativa relativa al personale della regione Trentino-Alto Adige in vigore, che non risulta allo stato essersi adeguata ai principi generali del d.l. n. 29 e successive modifiche. A tal proposito si rammenta che in data 18 agosto 1994 e' stato notificato alla regione Trentino-Alto Adige ricorso per illegittimita' costituzionale della legislazione regionale in materia di personale in quanto non adeguata alla normativa statale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (v. ricorso n. 57 in Gazzetta Ufficiale, I s.s. n. 40 del 28 settembre 1994). In particolare e' da censurare l'art. 5 della legge n. 8/1987, che sostituisce l'art. 6 della legge regionale n. 8/1980, il quale prevede la presenza di organi rappresentativi del personale in seno al Consiglio per l'organizzazione e il personale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 48 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29. Cosi' anche l'art. 7 della stessa legge regionale, che sostituisce l'art. 4 della legge n. 8/1980, nel rimandare all'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, la disciplina delle procedure concorsuali e' illegittimo in quanto fa riferimento ad una disciplina che e' stata modificata dal d.P.R. n. 29/1993 il quale esclude che possa far parte nelle commissioni di esame un rappresentante del personale.
P. Q. M. Chiede che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle leggi regionali e relative norme indicate in epigrafe. Roma, addi' 6 ottobre 1994 Antonino FRENI, avvocato dello Stato 94C1161