N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 ottobre 1994

                                 N. 70
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 15 ottobre 1994  (del  presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Camera  di  commercio  - Previsione
 dell'obbligo della  regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  province
 autonome  di  adeguare  la propria legislazione ai principi stabiliti
 dal decreto legislativo n. 266/1992 entro sei mesi dalla  entrata  in
 vigore   dello   stesso  -  Mancato  adeguamento  della  legislazione
 regionale a detti principi ed, in particolare, omessa previsione:  a)
 della possibilita' di realizzare interventi a favore delle imprese  e
 di promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni
 di  tutela  degli  interessi  dei  consumatori  ed  utenti;  b) della
 facolta' di promuovere  forme  di  controllo  su  eventuali  clausole
 inique  inserite  nei  contratti  e l'azione per la repressione della
 concorrenza sleale -  Disciplina  divergente  da  quella  statale  in
 ordine:   alla  composizione  e  alle  ipotesi  di  scioglimento  del
 Consiglio;  alle  designazioni  per  la  nomina  dei  componenti  del
 Consiglio  stesso,  ai requisiti dei componenti nonche' alle cause di
 ineleggibilita' e incompatibilita' degli  stessi;  alla  composizione
 della  Giunta;  alla elezione e durata in carica del presidente; alla
 nomina ed ai compiti del collegio dei revisori;  ai  compiti  e  alla
 qualifica  del  segretario  generale;  alla  disciplina  dello  stato
 giuridico del personale delle Camere di commercio  -  Violazione  dei
 principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di Camere di
 commercio  (legge 29 dicembre 1993, n. 580, legge 23 ottobre 1992, n.
 421, e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  25).
 (Leggi regione Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, artt.  1,  2,
 3,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29; 9
 novembre 1983, n. 14; 17 ottobre 1988, n. 22, artt. 3, 6, 8 e  9,  in
 relazione  alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; 22 maggio 1980, n. 8;
 27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n.  8,  in  relazione  alla
 legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25).
 (Statuto  Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266).
(GU n.45 del 2-11-1994 )
                             IL TRIBUNALE
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in  persona  del
 Presidente  in  carica, rappresentato e difeso dall'avvocato generale
 dello Stato, presso i cui uffici e'  domiciliato  in  Roma,  via  dei
 Portoghesi  n.  12,  contro  il presidente della giunta della regione
 Trentino-Alto  Adige   per   la   dichiarazione   dell'illegittimita'
 costituzionale  (in  relazione  ed ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16
 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 4, n. 8  dello  statuto  speciale  del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successive modifiche ed integrazioni)
 delle  norme  delle leggi regionali T.A. a) 9 agosto 1982, n. 7 ed in
 particolare degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  16,
 19,  21,  22,  25,  27,  29; b) 9 novembre 1983, n. 14; c) 17 ottobre
 1988, n. 22 ed in particolare degli artt. 3, 6,  8,  9,  siccome  non
 adeguate ai principi recati dalla legge dello Stato 29 dicembre 1993,
 n. 580 (in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, s.g. n. 7) concernente
 "riordinamento  delle  camere di commercio, industria, artigianato ed
 agricoltura"; nonche', per  quanto  di  ragione  legge  regionale  22
 maggio  1980,  n.  8,  27 novembre 1983, n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8
 siccome non adeguate ai principi della legge statale 23 ottobre 1992,
 n. 421 e d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 25 richiamate dall'art. 19  della
 legge n. 580/1993.
    In  conformita'  della  deliberazione  del  6  ottobre  1994,  del
 Consiglio dei Ministri  (che  in  copia  autentica  sara'  depositata
 unitamente al presente atto) il Presidente del Consiglio dei Ministri
 propone  il  presente  ricorso per la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale delle  norme  indicate  in  epigrafe  per  i  seguenti
 motivi:
    La  legge  29 dicembre 1993, n. 580, concernente il "Riordinamento
 delle Camere di commercio,  industria  artigianato  ed  agricoltura",
 ridefinisce  le  funzioni  e  la struttura delle camere di commercio,
 dettando una nuova disciplina delle loro attribuzioni, della  tenuta,
 conservazione   e   gestione   del   registro  delle  imprese,  della
 composizione e funzioni dei loro organi, del loro finanziamento e del
 loro personale.
    Poiche'  l'ordinamento  attribuisce  alle  camere   di   commercio
 funzioni  e  poteri tanto incisivi quali quelli di tenere il registro
 delle imprese  (unico  strumento  di  pubblicita'  dei  soggetti  del
 traffico  commerciale),  di  costituirsi  parte  civile  nei  giudizi
 relativi  ai  delitti  contro  l'economia  pubblica, l'industria e il
 commercio, di promuovere azioni per la repressione della  concorrenza
 sleale,  le  camere  stesse si rivelano strumenti di primario livello
 istituzionale per modo che le stesse  norme  che  ne  definiscono  la
 struttura,  che ne precisano le funzioni e ne fissano la composizione
 degli organi possono essere considerate norme fondamentali di riforma
 economico-sociale.
    In altri termini, poiche' le camere di commercio svolgono siffatte
 funzioni di primario livello  pubblico,  le  diposizioni  statali  in
 ordine  all'individuazione della loro struttura, alle funzioni e alla
 composizione e al funzionamento dei loro organi e al  personale  sono
 da  considerarsi  come  norme di principio ed espressione di principi
 generali cui anche le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
 autonome   debbono   conformarsi  ed  adeguare,  di  conseguenza,  la
 rispettiva legislazione.
    Per la regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  e'
 necessario,  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo n. 266/1992, che tale adeguamento  intervenga  entro  sei
 mesi  dalla  data di pubblicazione della legge statale, prevedendosi,
 in  caso  contrario,  la   possibilita'   di   ricorso   alla   Corte
 costituzionale  da  parte  dello  Stato  ai  sensi dell'art. 97 dello
 statuto speciale.
    La regione Trentino-Alto Adige, la quale ai sensi dell'art. 4,  n.
 8, dello Statuto, ha potesta' di emanare norme legislative in materia
 di  ordinamento delle camere di commercio, ha disciplinato la materia
 in oggetto  con  la  legge  9  agosto  1982,  n.  7,  successivamente
 integrata  e  modificata  dalle  leggi  9  novembre  1983, n. 14 e 17
 ottobre 1988, n. 22, e lo stato giuridico e trattamento economico del
 personale delle camere stesse con la legge regionale 22 maggio  1980,
 n.  8, modificata e integrata dalle leggi regionali 27 novembre 1983,
 n. 18 e 18 giugno 1987, n. 8.  Tale disciplina non  e'  stata  ancora
 adeguata  in  violazione  dell'obbligo di cui si e' detto, e, poiche'
 risulta in contrasto con i principi informatori della nuova normativa
 statale  per  le  ragioni  di  seguito  indicate,  se  ne  chiede  la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale.
    Invero:
    1)  L'art.  1 della legge regionale n. 7/1982, definendo le camere
 di  commercio  "enti  locali  territoriali,  di   diritto   pubblico"
 contrasta con il principio desumibile dall'art. 1, primo comma, della
 legge  n.  580/1993  che  le  qualifica  "enti  autonomi  di  diritto
 pubblico",  e  attribuisce  loro,  al  successivo  art.  3,  potesta'
 statutaria,  potesta'  non  contemplata dalla legislazione regionale,
 che e' per cio' censurabile.
    2) Anche l'art. 3 della legge regionale n. 7/1982  e'  censurabile
 in  quanto  non  prevede,  fra  le  attribuzioni,  le possibilita' di
 realizzare  interventi  a  favore  delle  imprese  partecipando  agli
 accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990, come
 stabilito  nell'art.  2, terzo comma, della legge n. 580. Il medesimo
 articolo non prevede, altresi', sempre tra  le  attribuzioni,  quelle
 elencate  all'art.  2, quarto comma, della legge n. 580 e consistenti
 nella possibilita' di:
  a) predisporre e promuovere contratti tra imprese, loro associazioni
 e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti; b)
 promuovere  forme  di  controllo  sulle  presenze  di clausole inique
 inserite nei contratti; c) promuovere  l'azione  per  la  repressione
 della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
    3)  L'art.  6  della legge regionale n. 7/1982, nello stabilire il
 numero dei  componenti  del  consiglio  (quarantacinque),  e  la  sua
 composizione  (quattro  quinti in rappresentanza degli imprenditori e
 un quinto in rappresentanza dei liberi professionisti) contrasta  con
 i  principi  di  cui  all'art.  10  della  legge  n. 580 che fissa il
 criterio  di  proporzionalita'  tra  il  numero  dei  componenti   il
 consiglio e il numero delle imprese iscritte nel registro, nonche' il
 particolare  principio  di  ripartizione  dei  consiglieri secondo le
 caratteristiche    economiche    delle    circoscrizioni     e     di
 rappresentativita' di determinati settori e tipi di impresa, prevede-
 ndo,   inoltre,   la   rappresentanza  in  seno  al  consiglio  delle
 organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  delle  associazioni  di
 tutela dei consumatori.
    4) Di conseguenza, anche l'art. 7 della legge regionale n. 7/1982,
 che  prevede  che  le  designazioni  per  la nomina dei componenti il
 consiglio  siano   effettuate   dalle   associazioni   di   categoria
 maggiormente rappresentative nell'ambito delle province nonche' dagli
 ordini  professionali,  contrasta  con  i principi di cui all'art. 12
 della legge n. 580 secondo il quale tali designazioni  devono  essere
 effettuate   da  parte  delle  organizzazioni  rappresentative  delle
 imprese appartenenti agli  specifici  settori  di  cui  all'art.  10,
 secondo  comma, rispettando, per ciascuno di tali settori il criterio
 di  proporzionalita'  della   loro   rappresentativita'   in   ambito
 provinciale,   nonche'   dalle   organizzazioni   sindacali  e  delle
 associazioni di tutela dei consumatori.
    5) L'art. 3 della legge regionale 17  ottobre  1988,  n.  22,  che
 sostituisce  l'art.  8  della legge regionale n. 7/1982, stabilendo i
 requisiti per la nomina  a  membro  del  Consiglio  fissa  condizioni
 soggettive  piu'  restrittive  e comunque diverse da quelle enunciate
 nell'art. 13, primo comma, della legge n. 580.
    6) L'art. 9 della legge 17 ottobre 1988, n.  22,  che  sostituisce
 l'art.  9  della  legge  regionale n. 7/1982, concernente le cause di
 ineleggibilita' e di incompatibilita' con la  carica  di  membro  del
 Consiglio camerale non e' coerente con i principi di cui all'art. 13,
 secondo  comma,  della legge n. 580 che, alle lettere a), b), d), e),
 f) enuncia un numero assai piu' vasto di cause ostative  alla  carica
 di consigliere.
   7)  Conseguentemente  anche  l'art.  6  della  legge  regionale  n.
 22/1988, che sostituisce l'art. 15 della legge regionale  n.  7/1982,
 riguardante  le  cause  di decadenza degli organi camerali, non e' in
 linea con l'art. 13, terzo comma, della citata legge statale, recando
 un'elencazione diversa dei motivi ostativi  alle  prosecuzioni  della
 carica  e non contemplando quale causa di decadenza la sopravvenienza
 delle situazioni di cui alle  lettere  d),  e)  e  f)  dell'art.  13,
 secondo comma. Il medesimo art. 6 non prevede inoltre la possibilita'
 di  opzione per una delle cariche qualora sopravvengono le situazioni
 di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13,  secondo  comma,  della
 legge n. 580.
    8)  L'art.  10  della  legge  regionale n. 7/1982, che individua i
 compiti del Consiglio, detta una disciplina che non e' in  linea  con
 quanto  disposto  dall'art.  11  della  legge  n.  580, in quanto non
 prevede compiti che l'art. 11, lettere a) ed e), della legge  n.  580
 dichiara   propri   del   consiglio,   quali   la  predisposizione  e
 deliberazione dello Statuto e relative modifiche, e la delibera degli
 emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio.
    9) L'art. 11, della legge  regionale  n.  7/1982,  concernente  la
 composizione  e  i compiti della giunta, contrasta poi con i principi
 di cui all'art. 14 della citata legge statale. Infatti: a)  il  primo
 comma  dell'art.  11  regolamenta  la  composizione,  il  numero  dei
 componenti, la modalita' di elezione dei componenti della  giunta  in
 maniera  difforme  da  quanto  previsto  nel  primo  e  secondo comma
 dell'art. 14 della legge n. 580;  b)  il  terzo  comma  dell'art.  11
 disciplina  la  nomina  del  vicepresidente  in modo contrastante con
 quanto e' stabilito dall'art. 14, terzo comma.
    10) L'art. 12 e l'art.  16,  secondo  comma  sub  b),  riguardanti
 l'elezione  e  la  durata in carica del Presidente, non sono in linea
 con qunto disposto in merito dall'art. 16, primo comma.
    11) L'art. 13 della  legge  regionale  n.  7/1982,  relativo  alla
 nomina  ed  ai  compiti  del  collegio dei revisori dei conti, non e'
 coerente con i principi di cui all'art. 17 della legge n.  580  sotto
 piu'  profili:  sia  per  cio'  che  attiene  all'individuazione  dei
 soggetti deputati alle designazioni dei  membri,  sia  per  cio'  che
 riguarda  i  requisiti  che  devono  avere  i  membri  effettivi  e i
 supplenti, sia per cio' che concerne la  nomina  del  Presidente,  le
 funzioni  di controllo (che la legge statale prevede piu' penetranti)
 nonche' le connesse responsabilita'.
    12) L'art. 16 della legge regionale n. 7/1982,  prevede  modalita'
 di  adozione  delle  deliberazioni  camerali non conformi ai principi
 stabiliti dall'art. 15 della legge n. 580/1993.
    13) L'art. 19 della legge regionale n. 7/1982 non e' in linea  con
 l'art.  18 della legge de qua in quanto non prevede la nuova forma di
 finanziamento  che,  tra  l'altro,  indica  anche  criteri   per   la
 determinazione del diritto annuale.
    14)  L'art.  21  della legge regionale n. 7/1982 e l'art. 11 della
 legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, riguardanti  rispettivamente  i
 compiti  e  la qualifica di segretario generale, non sono conformi ai
 principi di cui all'art. 20 della legge n. 580, che, tra l'altro,  al
 secondo  comma,  disciplina  la modalita' per le nomine e i requisiti
 necessari per ricoprire tale carica.
    15) L'art. 22 della legge  regionale  n.  7/1982,  attinente  alle
 unioni  regionali,  non  e' in linea con l'art. 6 della legge n. 580,
 laddove non prevede la maggioranza dei due terzi dei  componenti  per
 la  delibera  dello  statuto  disciplinare dell'attivita' dell'unione
 regionale.
    16) Gli artt. 8 e 9 della  legge  n.  22/1988,  che  sostituiscono
 rispettivamente  gli  artt.  25 e 27 della legge regionale n. 7/1982,
 concernenti l'indicazione delle deliberazioni  camerali  soggette  ad
 approvazione  e  controllo  contrastano con la legge n. 580 in quanto
 non contemplano tra tali delibere quella indicata nel  secondo  comma
 dell'art.  4  di  tale  legge,  relativa alla costituzione di aziende
 speciali, ed inoltre prevedono una procedura di controllo difforme da
 quella stabilita nell'art. 4, quinto e sesto comma.
    17)  L'art.  29 della legge regionale n. 7/1982 non e' conforme ai
 principi di cui all'art. 5 della legge n. 580 in quanto tra i casi di
 scioglimento del Consiglio non prevede quello relativo  alla  mancata
 approvazione   nei  termini  del  bilancio  preventivo  e  del  conto
 consuntivo ((primo comma, lett. c)) e quello  relativo  alla  mancata
 elezione del Presidente ((primo comma, lett. d)).
    18)  L'art.  1  della  legge  regionale 22 maggio 1980, n. 8, come
 modificato dalla legge regionale 27 novembre  1983,  n.  18  e  della
 legge  regionale 1987, n. 8, contrasta con i principi di cui all'art.
 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che  prevede  l'applicazione
 al personale delle camere di commercio delle disposizioni di cui alla
 legge  n.  421/1992  e  d.lgs. n. 29/1993: la legislazione regionale,
 infatti, opera in rinvio alla applicazione della  normativa  relativa
 al  personale  della  regione  Trentino-Alto Adige in vigore, che non
 risulta allo stato essersi adeguata ai principi generali del d.l. n.
 29 e successive modifiche. A tal proposito si rammenta che in data 18
 agosto 1994 e' stato  notificato  alla  regione  Trentino-Alto  Adige
 ricorso   per   illegittimita'   costituzionale   della  legislazione
 regionale in  materia  di  personale  in  quanto  non  adeguata  alla
 normativa  statale  ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266 (v. ricorso n. 57 in Gazzetta Ufficiale, I  s.s.  n.  40  del  28
 settembre 1994).
    In particolare e' da censurare l'art. 5 della legge n. 8/1987, che
 sostituisce  l'art.  6  della  legge  regionale  n.  8/1980, il quale
 prevede la presenza di organi rappresentativi del personale  in  seno
 al  Consiglio  per  l'organizzazione e il personale, in contrasto con
 quanto previsto dall'art. 48 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29. Cosi'
 anche l'art. 7 della stessa legge regionale, che sostituisce l'art. 4
 della  legge  n.  8/1980,  nel  rimandare  all'art.  20  della  legge
 regionale  9  agosto  1982,  n.  7,  la  disciplina  delle  procedure
 concorsuali e' illegittimo in quanto fa riferimento ad una disciplina
 che e' stata modificata dal d.P.R. n. 29/1993 il  quale  esclude  che
 possa  far  parte  nelle  commissioni  di esame un rappresentante del
 personale.
                               P. Q. M.
   Chiede che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.  266,
 sia  dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle leggi regionali
 e relative norme indicate in epigrafe.
      Roma, addi' 6 ottobre 1994
                 Antonino FRENI, avvocato dello Stato

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