N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1994
N. 657 Ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Bettarini Franco Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 1992 - Ingiustificata disparita' di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1993. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., art. 3).(GU n.46 del 9-11-1994 )
IL PRETORE Nel procedimento a carico di Bettarini Franco imputato: a) del reato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976 perche' in qualita' di legale rappresentante della ditta Colorfibre S.r.l. effettuava lo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore dell'impianto in acque superficiali in violazione dei limiti di accettabilita' stabiliti dalla tab. A) allegata alla legge citata quanto ai parametri "caratteri organolettrici" COD e tensioattivi. In Agliana, prelievo del 16 aprile 1993; b) del reato di cui all'art. 25, terzo comma, 1) ip. d.P.R. n. 915/1982 perche', nella qualita' di cui al capo a), realizzava presso l'impianto della ditta Colorfibre S.r.l. una discarica non autorizzata di rifiuti speciali propri (fanghi provenienti dal depuratore della ditta). Acc. in Agliana il 16 aprile 1993. Recidiva; c) del reato p. e p. dall'art. 723- bis della legge n. 319/1976, perche', nella qualita' di cui al capo a), non provvedeva all'installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate ed ometteva di effettuare la prescritta denuncia agli organi competenti; d) del reato p. e p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976, perche', nella qualita' di cui al capo a), effettuava scarichi di acque reflue in una fossa affluente del torrente "Calice", superando i limiti di cui alla tab. A), quanto ai seguenti parametri: PH, materiali sedimentabili, materiali in sospensione totali, C.O.D., tensioattivi anionici; e) del reato p. e p. dagli artt. 3 n. 5 e 9-octies della legge n. 475/1988, perche', nella qualita' di cui al capo a), non annotava sul registro di carico e scarico i rifiuti speciali (fanghi); f) del reato p. e p. dall'art. 25 del d.P.R. n. 15/1982, perche', realizzava una discarica di rifiuti speciali (fanghi) in assenza della prescritta autorizzazione. In Agliana, acc. il 24 aprile 1992. O S S E R V A Il prevenuto e' stato tratto a giudizio per rispondere, fra l'altro di due episodi di scarichi di acque reflue eccedenti i limiti della tab. A), previsti e puniti dall'art. 21 della legge n. 319/1976. Preliminarmente alla apertura del dibattimento, la difesa ha sollevato questione di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui include, fra le esclusioni oggettive, che impediscono l'applicazione delle pene sostitutive anche i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Il p.m. ha aderito alla richiesta. In effetti la questione appare fondata, alla luce delle osservazioni sollevate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 249/1933. Con tale pronunzia la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui ricomprende fra le esclusioni oggettive il 590 del c.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al fatto che per i fatti, piu' gravi, di omicidio colposo, puniti dalla norma di cui all'art. 589 del c.p., tale limitazione non opera, dal momento che, a seguito della modifica della competenza penale del pretore l'omicidio colposo e' rientrato fra i reati di competenza del pre- tore. Nel caso di specie, successivamente alla legge n. 319, sono state emanate altre disposizioni di legge che puniscono fatti analoghi di inquinamento delle acque. In particolare il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, per la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ed il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, irrogano delle sanzioni penali per fatti di inquinamento delle acque, analoghi a quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976. Per tali fatti non opera l'esclusione oggettiva della possibilita' di applicare all'imputato la pena sostitutiva. Si e' generata, pertanto, una irrazionale ed immotivata disparita' di trattamento, in relazione ai fatti analoghi previsti dalla legge n. 319/1976, che potrebbe violare il principio di eguaglianza formale, di cui al primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ricomprende fra le esclusioni oggettive i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento alle sopravvenute disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Pistoia, addi' 6 giugno 1994 Il pretore: GALLO 94C1176