N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio - 29 ottobre 1994
N. 670 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 ottobre 1994) dalla pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano nel procedimento penale a carico di Mammi Guido Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 915/1982, 203/1988 e 133/1992 - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge 2 novembre 1981, n. 689 (recte: 24 novembre 1981), art. 60). (Cost., art. 3).(GU n.47 del 16-11-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 6002/94 r.g. pretura circondariale di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, pendente nei confronti di Mammi Guido, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perche', in qualita' di legale rappresentante della ditta "ceramica Campani", effettuava uno scarico di reflui derivanti dal processo di lavorazione in acque superficiali (canale di Reggio) eccedente nei parametri dei solidi sospesi, Cod, boro, piombo e zinco i limiti di accettabilita' di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976; Rilevato che all'udienza del 10 gennaio 1994 il difensore dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione; che l'imputato ha fatto istanza di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. subordinando la richiesta alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria; che il p.m. si e' associato alla eccezione di illegittimita' costituzionale proposta dalla difesa; O S S E R V A La questione appare rilevante. L'imputato ha chiesto infatti ex art. 444 del c.p.p. l'applicazione della pena di un mese e dieci giorni di arresto che vorrebbe sostituita ex art. 53 della legge n. 689/1981, come modificato dalla legge n. 296/1993, con lire 1.000.000 di ammenda. Dall'esame degli atti processuali (in particolare verbali di prelievo e di analisi) non emergono elementi per l'immediata declaratoria di cause di non punibilita' ex art. 129 del c.p.p. In ragione della condizione personale di incensurato del Mammi e della occasionalita' del superamento dei limiti tabellari dello scarico (da attribuirsi alla rottura della membrana di derivazione delle acque) ben potrebbe applicarsi la sanzione sostitutiva pecuniaria ma a tale sostituzione osta il disposto dell'art. 60 della legge n. 689/1981 che tra le esclusioni oggettive pone gli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319; La questione appare altresi' non manifestamente infondata. L'esclusione lamentata si pone infatti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di coerenza dell'ordinamento giuridico. Non sono infatti ricomprese nel novero delle esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 altre fattispecie contravvenzionali di pericolo poste a protezione dello stesso bene giuridico ambiente. Basti pensare ai reati previsti dal d.P.R. n. 915/1982 in materia di smaltimento dei rifiuti, a quelli previsti dal d.P.R. n. 203/1988 in materia di inquinamento atmosferico ed a quelli di cui al recente d.P.R. n. 133/1992 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. La possibilita' di sostituire le pene detentive da queste fattispecie e l'esclusione di una tale facolta' per le fattispecie previste dalla legge Merli e' priva di qualsiasi giustificazione razionale. E cio' emerge con ancor piu' evidenza se si considera che il d.P.R. n. 133/1992, il quale disciplina la stessa materia (scarichi industriali nelle acque) gia' regolata dalla legge Merli ma con specifico riguardo al regime degli scarichi industriali di sostanze pericolose ("tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico-idrico" art. 1, secondo comma lett. c)), prevede fattispecie contravvenzionali piu' gravi ma per le quali e' applicabile il regime della sostituibilita' delle pene (cfr. in particolare l'art. 18, quinto comma ove la violazione del divieto di scarico di sostanze pericolose e' sanzionato con l'arresto da tre mesi a tre anni e l'art. 18, primo comma ove i nuovi scarichi senza autorizzazione sono sanzionati con l'arresto fino a due anni laddove la legge Merli per analoga fattispecie prevede la pena dell'arresto - da due mesi a due anni - in alternativa all'ammenda, da lire 500.000 a 10.000.000). L'irraggionevolezza di questa esclusione si palesa ancor piu' chiaramente dopo le modifiche alla legge n. 689/1981 introdotte con la legge n. 296/1993 che, abrogando l'art. 54 della legge sulla depenalizzazione, hanno esteso anche ai piu' gravi reati di competenza del tribunale, il regime delle sanzioni sostitutive oltre ad allargare i limiti edittali della stessa sostituzione (ammessa per i reati puniti in concreto con pena detentiva fino ad un anno). Gli interventi legislativi ricordati, cui deve aggiungersi il nuovo codice di procedura penale che allargando la competenza del pretore necessariamente ha inciso sull'applicazione dell'istituto della sostituzione, hanno fortemente minato l'equilibrio e la coerenza del sistema per cui non puo' dirsi piu' attuata la ratio di protezione dei beni giuridici considerati particolarmente rilevanti sottesa alle esclusioni di cui all'art. 60, della legge n. 689/1981 posto che per interi settori di tutela ambientale (inquinamento atmosferico, idrico-scarichi di sostanze pericolose e rifiuti) e' ammessa la sostituzione. Rileva infine il pretore che secondo la riflessione della Corte costituzionale il nostro ordinamento positivo configura l'ambiente come bene unitario oggetto di tutela anche penale in rapporto alle sue multiformi espressioni sicche', pur attraverso le distinte normative di settore succedutesi nel tempo, si e' venuto delineando un sistema tendenzialmente organico ed unitario con discipline uniformi anche nella tecnica di incriminazione e sanzionatoria. Con la conseguenza che le attuali deviazioni da uniformi trattamenti normativi debbono trovare una specifica giustificazione nell'eccezionalita' di particolari fattispecie. Per certo invece l'esclusione della "sostituzione" (qui criticata) non trova alcuna giustificazione nella particolarita' della fattispecie incriminatrice (art. 21, terzo comma, legge Merli) e rappresenta quindi un'anomalia irragionevole, precisa espressione della disattenzione del legislatore. Nello sviluppo della produzione normativa nel settore ambientale successiva alla legge n. 689/1981 il legislatore ha infatti ritenuto misura conforme agli indirizzi repressivi al riguardo la generale applicazione dell'istituto della "sostituzione" a tutti i reati contravvenzionali di pericolo per immissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici, nel suolo e nell'atmosfera, ma non ha considerato che dal nuovo indirizzo erano rimasti esclusi i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, cosi' determinandosi un evidente squilibrio di cui lo stesso legislatore non pare abbia preso coscienza.
P. Q. M. Visto l'artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 60 della legge 2 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976; Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Scandiano, addi' 25 febbraio 1994 Il pretore: LOSAVIO 94C1189