N. 380 ORDINANZA 26 ottobre - 7 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  ed  assistenza  -  Medici  convenzionati   col   Servizio
 sanitario  nazionale  -  Facolta'  di  permanenza  in servizio per un
 periodo massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per  il
 collocamento  a riposo - Omessa previsione - Definizione del rapporto
 di detti medici come lavoro autonomo - Richiamo  alla  giurisprudenza
 della Corte - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16).
 
 (Cost., artt. 3 e 4, primo comma).
 
(GU n.47 del 16-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI,
 prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
 SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento  del
 sistema  previdenziale  dei  lavoratori  privati  e pubblici, a norma
 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),  promosso  con
 ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia - Sezione
 distaccata  di  Gubbio  nel  procedimento civile vertente tra Ciliegi
 Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n.  780  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio cautelare proposto dal
 dott. Giuseppe Ciliegi contro la  U.S.L.  di  Alto  Chiascio  per  la
 sospensione  del  provvedimento  amministrativo  di  reiezione  della
 domanda di prolungamento del rapporto convenzionale  per  un  biennio
 oltre  il  limite  di  eta'  di  settanta  anni previsto dall'art. 11
 dell'accordo  collettivo  nazionale  reso  esecutivo  dal  d.P.R.  28
 settembre  1990,  n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di
 Gubbio,  con  ordinanza  del  19  novembre  1993,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  4,  primo  comma, della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del  d.lgs.  30
 dicembre  1992,  n.  503,  nella parte in cui non prevede anche per i
 medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facolta'  di
 permanenza  in  servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i
 limiti di eta' per il collocamento a riposo;
      che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta
 col  principio  di  ragionevolezza  in   quanto   il   "rapporto   di
 collaborazione"  di  cui  e'  causa  e'  connotato  "in  modo tale da
 renderlo pienamente assimilabile" ai  rapporti  di  pubblico  impiego
 previsti dalla disposizione impugnata;
      che  tale  disposizione si porrebbe "altresi', almeno in qualche
 misura, in contrasto col principio del diritto  al  lavoro  affermato
 nell'art. 4, primo comma, della Costituzione";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata;
    Considerato  che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col
 Servizio sanitario nazionale - definito "rapporto di lavoro autonomo"
 dall'art. 1 del citato accordo collettivo nazionale -  essenzialmente
 diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall'art. 16 del
 d.lgs.  n.  503  del  1992,  nessuna  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  e'  ravvisabile  sotto  il  profilo  del  principio  di
 eguaglianza;
      che  questo  parametro costituzionale non appare violato nemmeno
 sotto  il  profilo  del  principio   di   ragionevolezza,   dovendosi
 riconoscere  un'ampia  discrezionalita' del legislatore in materia di
 prolungamento dell'eta' pensionabile, col solo limite della manifesta
 arbitrarieta' (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991;  ord.
 nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992);
      che palesemente inconsistente e' la pretesa violazione dell'art.
 4,  primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne
 l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha
 gia' raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 n. 503 (Norme per il  riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei
 lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23
 ottobre  1992,  n.  421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4,
 primo comma, della Costituzione, dal Pretore  di  Perugia  -  Sezione
 distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C1195