N. 380 ORDINANZA 26 ottobre - 7 novembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza ed assistenza - Medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale - Facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo - Omessa previsione - Definizione del rapporto di detti medici come lavoro autonomo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16). (Cost., artt. 3 e 4, primo comma).(GU n.47 del 16-11-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Ciliegi Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio cautelare proposto dal dott. Giuseppe Ciliegi contro la U.S.L. di Alto Chiascio per la sospensione del provvedimento amministrativo di reiezione della domanda di prolungamento del rapporto convenzionale per un biennio oltre il limite di eta' di settanta anni previsto dall'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di Gubbio, con ordinanza del 19 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui non prevede anche per i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facolta' di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo; che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta col principio di ragionevolezza in quanto il "rapporto di collaborazione" di cui e' causa e' connotato "in modo tale da renderlo pienamente assimilabile" ai rapporti di pubblico impiego previsti dalla disposizione impugnata; che tale disposizione si porrebbe "altresi', almeno in qualche misura, in contrasto col principio del diritto al lavoro affermato nell'art. 4, primo comma, della Costituzione"; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale - definito "rapporto di lavoro autonomo" dall'art. 1 del citato accordo collettivo nazionale - essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione e' ravvisabile sotto il profilo del principio di eguaglianza; che questo parametro costituzionale non appare violato nemmeno sotto il profilo del principio di ragionevolezza, dovendosi riconoscere un'ampia discrezionalita' del legislatore in materia di prolungamento dell'eta' pensionabile, col solo limite della manifesta arbitrarieta' (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991; ord. nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992); che palesemente inconsistente e' la pretesa violazione dell'art. 4, primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha gia' raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1195