N. 381 ORDINANZA 26 ottobre - 7 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  ed assistenza - I.N.A.I.L. - Sanatoria per il recupero di
 prestazioni  indebite  -  Operativita'  -  Ambito   -   Provvedimento
 definitivo  viziato  - Ripetibilita' delle somme percepite - Richiamo
 alla sentenza n. 39/1993 della Corte dichiarativa dell'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 13, primo comma,  della  legge  30  dicembre
 1991, n. 412 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104).
 
(GU n.47 del 16-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,
 prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
 SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 Nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promossi  con  n. 2 ordinanze emesse il 2 luglio
 1992 dal Tribunale di Pordenone nei procedimenti civili vertenti  tra
 Marcon  Giovannina  ed altri e l'I.N.P.S. e tra l'I.N.P.S. e Barbassi
 Ines ed altri, iscritte ai nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1994  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di costituzione di Rubert Maria  ved.  Battistella,
 di Barbassi Ines e dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili  riuniti  proposti,
 in  appello,  da  Marcon Giovannina, Moretto Giocondo, Rubert Maria e
 Chivilo' Francesco  contro  l'I.N.P.S.,  perche',  in  riforma  delle
 sentenze  di  primo  grado,  fosse dichiarata l'irripetibilita' delle
 somme indebitamente erogate dall'Istituto  a  titolo  di  prestazioni
 pensionistiche,  il  Tribunale  di Pordenone, con ordinanza emessa in
 data 2 luglio 1992, pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio
 1994, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni
 in materia di finanza pubblica);
      che  la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,
 della legge 9  marzo  1989,  n.  88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
 nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto nazionale per
 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si  interpreta  nel
 senso  che  la  sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni
 indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
 definitivo   provvedimento,   del   quale  sia  stata  data  espressa
 comunicazione all'interessato e che  risulti  viziato  da  errore  di
 qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
 percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;
      che  detta  norma  prevede  altresi'  che l'omessa od incompleta
 segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto
 o sulla misura della pensione goduta, che non siano  gia'  conosciuti
 dall'ente   competente,   consente   la   ripetibilita'  delle  somme
 indebitamente percepite;
      che, secondo il parere del giudice a  quo  ,  tale  disposizione
 violerebbe gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;
      che  identica  questione e' stata sollevata dal medesimo Pretore
 con altra ordinanza recante la  stessa  data  (pervenuta  alla  Corte
 Costituzionale il 14 gennaio 1994), emessa nel corso dei procedimenti
 civili  riuniti  proposti,  in appello, dall'I.N.P.S. contro Barbassi
 Ines, Zucco Elisa, De Zan Angelo, Deotto Gemma;
      che in entrambi i giudizi si sono  costituiti  l'I.N.P.S.  e  le
 parti   private   -  le  quali,  nell'imminenza  dell'udienza,  hanno
 depositato memorie - concludendo per  la  manifesta  inammissibilita'
 della  questione,  poiche'  la norma oggetto di censura e' gia' stata
 dichiarata costituzionalmente illegittima  con  sentenza  n.  39  del
 1993,  nella  parte  in  cui  "e' applicabile anche ai rapporti sorti
 precedentemente alla data di entrata in vigore o pendenti alla stessa
 data";
    Considerato che le questioni, per l'identita'  del  tema,  debbono
 essere riunite e trattate congiuntamente;
      che,  con  sentenza  n. 39 del 1993, la Corte ha gia' dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  primo  comma,  della
 legge  30  dicembre  1991,  n. 412, nella parte in cui e' applicabile
 anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della  sua  entrata
 in vigore o, comunque, pendenti alla stessa data;
      che,   pertanto,   le   relative   questioni   vanno  dichiarate
 manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 119 e 177 del 1993);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  sollevate,  in riferimento agli artt. 3, 36, 38,
 101 e 104 della Costituzione,  dal  Tribunale  di  Pordenone  con  le
 ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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