N. 40 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 ottobre 1994
N. 40 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Trento) Regione Trentino-Alto Adige - Nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Designazione dei membri rappresentanti dello Stato e nomina tra gli stessi del presidente nella persona dell'on. Giancarlo Innocenzi - Violazione delle attribuzioni della provincia di Trento e del principio di leale collaborazione per la mancata adozione del criterio (seguito negli anni precedenti) della nomina del presidente mediante votazione tra i membri della commissione o mediante intesa tra gli enti (Stato, regioni e province autonome) rappresentati nella commissione. (Decreti del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 107).(GU n.49 del 30-11-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 13094 del 13 ottobre 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 13 ottobre 1994 n. 60244 di rep., contro il Presidente del Consialio dei Ministri pro-tempore in relazione al decreto del Ministro per la finanza pubblica e per gli affari regionali in data 9 agosto 1994, comunicato con nota dello stesso Ministro in data 10 agosto 1994, prot. n. 200/2895, pervenuta alla provincia in data 18 agosto 1994, relativo alla costituzione della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nonche' al decreto del Ministro per la finanza pubblica e per gli affari regionali in data 24 agosto 1994, non comunicato alla provincia, relativo a sua volta alla costituzione della medesima commissione paritetica. F A T T O Con decreto in data 9 agosto 1994, trasmesso alla provincia ricorrente con nota in data 20 agosto 1994, prot. n. 200/2895, pervenuta alla provincia stessa il 18 agosto 1994, il Ministro senza portafoglio per la finanza pubblica e per gli affari regionali ha disposto la nomina dei membri di designazione statale della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 1); ha disposto che i precedenti componenti di parte statale cessassero a far parte della commissione (art. 2); ha dato atto della composizione della commissione, elencando i membri di nomina governativa, nonche' quelli di nomina dei consigli provinciali e del consiglio regionale (art. 3); ha disposto che le funzioni di segreteria della commissione siano svolte da un primo dirigente presso il dipartimento affari regionali (art. 4). Successivamente la provincia ricorrente e' venuta a conoscenza dell'emanazione di altro decreto dello stesso Ministro, in data 24 agosto 1994, non comunicato alla provincia medesima, di contenuto identico al precedente, ma solo con la esatta indicazione dei componenti della commissione nominati dal consiglio provinciale di Trento, (nella persona del dott. Gianni Bazzanella e dell'avv. Maurizio Tosadori), mentre il precedente decreto recava erroneamente menzione del dott. Gianni Bazzanella e dell'avv. Sergio De Carneri. In entrambi i decreti tuttavia, nell'art. 1, l'on. Giancarlo Innocenti e' nominato come "presidente", senza che in tale senso sia intervenuta alcuna intesa fra il Governo e la regione e le province autonome. Tale qualificazione non e' ripetuta nell'art. 3 che enuncia la composizione completa della commissione. Se la designazione dell'on. Innocenzi come "presidente", contenuta nell'art. 11, sta ad indicare che questi sono stati nominati dal Governo come presidente della commissione paritetica (e non solo come eventuale coordinatore della delegazione di parte governativa: infatti l'art. 1 reca la sola nomina dei componenti rappresentanti dello Stato), i decreti in questione (o quello di essi che debba ritenersi allo stato operante, cioe' presumibilmente il secondo) appaiono, in parte qua, illegittimi e lesivi dell'autonomia della provincia ricorrente, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione dell'art. 107 dello statuto speciale, del principio di pariteticita' e dei principi generali in tema di organi collegiali. L'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce che le norme di attuazione dello statuto medesimo siano emanate "sentita una commissione paritetica composta da dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano"; e aggiunge che "tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Il secondo comma dello stesso articolo prevede che in seno alla commissione sia istituita "una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Come si vede, la norma statutaria da un lato designa espressamente la commissione come "paritetica" (carattere che dunque risulta sancito in modo esplicito, e non solo derivato, dalla distribuzione delle rappresentanze); dall'altro lato non prevede che il presidente della commissione (ne' quello della speciale commissione per le materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano) sia di nomina governativa. Nel silenzio della norma, non puo' dunque che trovare applicazione il principio generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque stabilendo autonomamente tutto cio' che non e' regolato in modo vincolante da dette norme di diritto. Onde anche la scelta e l'elezione del presidente, se non e' stabilito diversamente, spetta alla commissione. Nella specie, poi, la commissione in questione e' paritetica, e cioe' realizza la presenza paritaria della rappresentanza statale e di quella regionale e provinciale. Ora, tale pariteticita' e' palesemente contraddetta se il presidente della commissione viene unilateralmente designato, senza previa intesa con le altre parti, da una delle parti rappresentate nella commissione, nella specie lo Stato. D'altronde il carattere di pariteticita' non solo e' espressamente sancito nella norma statutaria, ma e' intrinsecamente necessario ai fini della funzione che la commissione e' chiamata a svolgere. Il parere preventivo della commissione, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione previsto dall'art. 107 dello statuto, e' la garanzia fondamentale che l'attuazione dello statuto per via normativa non avvenga secondo criteri unilateralmente determinati dallo Stato, ma ricercando la collaborazione e l'intesa con le parti regionali e provinciali. Ora, a tal fine il ruolo svolto dal presidente della commissione e' delicato e importante, poiche' a lui fa capo la formazione dell'ordine del giorno, l'ordine delle discussioni, piu' in generale l'organizzazione del lavoro della commissione. Onde e' fondamentale che questa funzione venga affidata sulla base di una intesa fra le due rappresentanze paritetiche per la designazione all'ufficio, cosi' da garantire che essa sia svolta nella salvaguardia degli interessi delle parti e del carattere di pariteticita' proprio dell'organo. La prassi fino ad oggi seguita si era del resto attenuta a tale criterio. Infatti il precedente presidente della commissione paritetica, on. Alcide Berloffa, non era stato nominato a tale incarico dal Governo, da cui pure proveniva la sua nomina a far parte della commissione, ma era stato eletto concordemente dalla commissione. Non si comprende dunque perche' il Ministro, nel procedere alla nomina dei nuovi membri di designazione governativa, si sia discostato da questa prassi e abbia voluto invece imporre ab externo la presidenza della commissione. Tale pretesa si manifesta, per le ragioni dette, in contrasto con l'art. 107 dello statuto e piu' in generale con i principi costituzionalmente sanciti di tutela dell'autonomia regionale e provinciale.
P. Q. M. Chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, nominare il presidente della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e per l'effetto annullare l'art. 1 del decreto del Ministro medesimo in data 24 agosto 1994 (nonche', in quanto occorra, l'art. 1 del decreto dello stesso Ministro in data 9 agosto 1994, comunicato alla provincia medesima con nota 10 agosto 1994, prot. n. 200/2895) nella parte in cui, nel nominare i membri della commissione di designazione governativa, nomina l'on. Giancarlo Innocenzi come presidente, anziche' solo come componente, della commissione medesima. Roma, addi' 14 ottobre 1994 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 94C1207