N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 ottobre 1994
N. 72 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 ottobre 1994 (della regione Campania) Edilizia e urbanistica - Riapertura ed estensione agli immobili costruiti abusivamente sino a tutto il 31 dicembre 1993, del condono edilizio introdotto come misura eccezionale dalla legge statale n. 47/1985 - Previsione: a) di programmi di intervento comunali i cui criteri di formazione ed i contenuti sono riservati al Ministro dei lavori pubblici; b) della disciplina analitica e compiuta delle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie senza qualificare la disciplina stessa come provvisoria e sussidiaria; c) della procedura relativa all'affidamento ed esecuzione di opere pubbliche; d) dell'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici di eventuali poteri sostitutivi per i provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta - Asserita illegittimita' del d.l. impugnato per la mancanza del presupposto della necessita' ed urgenza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica e del principio di leale collaborazione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1141/1988, 73/1991, 359/1985, 151/1986 e 302/1988 - Istanza di sospensione. (D.L. 27 settembre 1994, n. 226, artt. 1, 2, 3, 4, 7, decimo comma, e 9, quarto comma). (Cost., artt. 9, 77, 117, 118 e 130).(GU n.48 del 23-11-1994 )
Ricorre la regione Campania, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, prof. Giovanni Grasso, autorizzato con delibera della giunta regionale dell'11 ottobre 1994, n. 6627, rappresentato e difeso in virtu' del mandato a margine del presente atto dall'avv. Sergio Ferrari e dall'avv. prof. Michele Scudiero e insieme con essi elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della regione Campania in via del Tritone n. 61, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, Roma, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, recante "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1994, n. 226, e in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4 e 7, decimo comma, 9, quarto comma, per violazione degli artt. 117, 118, 9, 130 nonche' 77 della Costituzione. 1. - Il d.l. 27 settembre 1994, n. 551, come il precedente d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, e' stato adottato invocando la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il rilancio delle attivita' economiche e la ripresa delle attivita' imprenditoriali, nonche' la semplificazione di procedimenti in materia urbanistico- edilizia; mostra invece di avere come suo principale oggetto la regolarizzazione delle violazioni edilizie, ossia la sanatoria degli abusi urbanistico-edilizi compiuti entro il 31 dicembre 1993: la legalizzazione dunque di opere realizzate contra legem che stanno ormai li' sul territorio a dimostrare la scarsa docilita' di una parte dei cittadini nei confronti delle prescrizioni dell'ordinamento. Nel venire precipitosamente in soccorso di questi cittadini (rispetto ai quali quelli che si sono invece attenuti ai divieti e ai criteri stabiliti dall'ordinamento rischiano di apparire improvvidi o poco intraprendenti), il Governo ha non solo violato l'art. 77 della Costituzione per la palese assenza dei presupposti della straordinaria necessita' e urgenza. Invero, la sanatoria di opere abusive gia' realizzate al 31 dicembre 1993 non puo' avere alcuna conseguenza o interferenza con il proclamato "rilancio economio ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata". In ogni caso assai meglio le finalita' perseguite con il decreto-legge potevano, e potrebbero, essere sottoposte alla valutazione del Parlamento mediante un normale disegno di legge. Ma il Governo ha non meno gravemente violato le disposizioni costituzionali che riconoscono la competenza legislativa e amministrativa della regione anzitutto nella materia urbanistica e nella materia della tutela ambientale e paesaggistica. D'altra parte, l'impugnato decreto-legge, titolato "misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata", e' in aperta violazione del cennato art. 77 della Costituzione per la denunciata palese assenza dei presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza perche' certamente la sanatoria di opere abusive, gia' realizzate al 31 dicembre 1993, nessuna conseguenza e nessuna interferenza hanno con il proclamato "rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata". La ricorrente regione ben conosce l'orientamento di codesta ecc.ma Corte secondo il quale le regioni non possono impugnare decreti-legge dello Stato sotto il profilo dell'insussistenza dell'urgenza e della necessita' per carenza di interessi, ma, nel caso di specie, nell'impugnare il decreto de quo, perche' lesivo ed invasivo della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita, non possono non evidenziarsi profili di insussistenza della straordinaria necessita' ed urgenza in un decreto che, sotto la suggestivita' del titolo, regolamenta fatti gia' verificatisi, ininfluenti, ovviamente, con il preteso rilancio economico ed occupazionale. 2. - Come e' noto, la materia "urbanistica" attribuita come propria alla regione concerne la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali attinenti alla salvaguardia e alla trasformazione del suolo (art. 80 d.P.R. n. 616/1977); su di essa la regione ha potesta' legislativa concorrente, sicche' lo Stato deve limitarsi a porre principi fondamentali e lasciare che l'autonomia costituzionale garantita alla regione si dispieghi attraverso la produzione delle norme di dettaglio, anche mediante specificazioni derogatorie (per una fattispecie in tal senso: Corte costituzionale sentenza n. 1141/1988). L'assetto costituzionale delle competenze appena indicato trova autorevole riconoscimento nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio: sentenza n. 73/1991). Ma ad esso si e' conformato lo stesso legislatore statale, allorche', intervenendo nella materia con norme recanti una disciplina compiuta, e non solo criteri o fini fondamentali, ha dichiarato la provvisorieta' e sussidiarieta' di tali norme. Cosi', in particolare, ha stabilito - in modo significativamente rilevante ai fini di specie - la legge 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 1, secondo comma: "Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge"); e cosi', in modo non meno specificamente rilevante, ha stabilito la legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (art. 4, procedure per il rilascio delle concessioni edilizie: primo comma; in assenza di legislazione regionale si applicano le disposizioni del presente articolo ..). 3. - Per altro verso, nella materia paesaggistico-ambientale, secondo l'autorevole insegnamento della Corte, l'assetto costituzionale dei rapporti fra lo Stato e le regioni, dopo le disposizioni attuative recate dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 431/1985, e' conformato nel senso che le competenze regionali e le competenze statali sono ordinate in un rapporto di concorrenza, in modo cioe' che le competenze statali siano esercitate solo in caso di mancato esercizio di quelle regionali e solo in quanto l'intervento dello Stato sia reso necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela (sentenze nn. 359/1985, 151/1986 e 302/1988). E questo assetto, reso esplicito dal legislatore statale del 1985, trova il suo fondamento costituzionale nel principio cooperativo, che presiede in modo essenziale al sistema delle relazioni istituzionali in cui sono organizzati e agiscono il potere statale e i poteri regionali. In coerenza appunto con tale principio, di cui costituisce momento centrale il dovere di leale cooperazione, al fine di realizzare il valore primario di cui all'art. 9 della Costituzione, la concorrenza dei poteri e' destinata a svilupparsi - come si diceva - nel senso che l'attivita' normale e' affidata alle regioni, e, soltanto in caso di inerzia di queste o per rispondere a esigenze di estrema difesa del valore anzidetto, e' consentito un intervento, in seconda fase, del potere centrale. 4. - Dell'assetto delle competenze sopra richiamato il d.l. n. 551/1994, che qui si contesta, non mostra di tener alcun conto. E' davvero sorprendente che, pur intervenendo su materie che notoriamente secondo Costituzione ricadono nella sfera di competenza della regione, di questa istituzione dell'autonomia territoriale l'atto governativo di urgenza non faccia alcuna diretta menzione, mai, nei suoi pur prolissi dettati. Un indiretto, assai avaro, riferimento puo' ora leggersi nell'art. 3, primo comma, che menziona - ad un fine assai limitato - la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Di guisa che un lettore poco provveduto che volesse farsi - tramite il decreto in questione - un'idea del sistema istituzionale vigente in Italia nel settore organico dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, sarebbe indotto a concludere che questo si articola esclusivamente nel potere statale e in quello comunale; mentre nessun esplicito elemento trarrebbe per supporre che esista anche il potere regionale. E tutto cio' in netto contrasto con la proclamata volonta' del Governo di perseguire il rafforzamento dell'autonomia locale. 4.1. - Ora in via generale e complessiva, l'avere il decreto-legge n. 551/1994 dato cosi' largo ingresso al condono edilizio, che rileva con incontestabile immediatezza rispetto alla materia dell'urbanistica e a quella paesaggistico-ambientale, senza consentire alcuno spazio di intervento alla regione, costituisce una palese violazione delle competenze di questa, fondate negli artt. 117, 118 e 9 della Costituzione. Invero, tale largo ingresso, che ammette a sanatoria le opere abu- sive ultimate entro il 31 dicembre 1993, incluse quelle realizzate prima della legge n. 47/1985 e ricadenti sotto lo speciale regime sanzionatorio dettato nell'art. 40 di detta legge, senza che fosse tuttavia intervenuta la richiesta di condono secondo tale legge, in grado di pregiudicare qualunque disegno di programmazione e di gestione del territorio, di incidere negativamente sull'esplicarsi di tutte le potesta' normative e provvedimenti della regione (non meno che degli altri enti a vocazione territoriale), vanificandoli, precludendole, sovrapponendosi ad esse. Il rispetto del principio di leale cooperazione avrebbe preteso che, applicando i meccanismi e i procedimenti predisposti dall'ordinamento, il potere centrale valutasse insieme con le regioni gli indirizzi politici da attuare nelle materie di competenza regionale. In particolare che dibattesse tali indirizzi almeno nella conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni (art. 12 legge 23 agosto 1988, n. 400), la cui stretta inerenza al richiamato principio cooperativo e' stato da tempo autorevolmente messa in luce. Ne segue che il decreto impugnato, oltre che nelle singole disposizioni che ledono la competenza regionale, e' in generale e preliminarmente illegittimo per palese violazione del principio di leale collaborazione, che e' principio anzitutto di garanzia della sfera di competenza delle regioni e delle province autonome. Ricorre, dunque, nella specie, l'impugnabilita' del decreto-legge anche in relazione al parametro di validita' di cui all'art. 77 della Costituzione in quanto il ricorso a tale atto, in assenza del prescritto presupposto della straordinaria necessita' ed urgenza, viene a coincidere con la violazione delle garanzie assicurate alle regioni e alle province autonome dal principio cooperativo e dal dovere di leale collaborazione, nelle materie di competenza regionale, che trova moduli di attuazione nelle procedure di informazione, di raccordo e di intesa. 4.2. - La lamentata violazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla regione nelle materie dell'urbanistica e della tutela paesaggistico-ambientale, per i motivi di cui al precedente capo, inficia tutte le disposizioni del d.l. n. 551/1994 che ammettono il condono edilizio e ne regolano il procedimento, in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4, concorrendo dutti questi disposti ad integrare un contesto normativo che estromette e pregiudica l'esercizio delle potesta' regionali. Tale lesiva rilevanza puo' emblematicamente cogliersi nel dettato dell'art. 3 che, prevedendo uno strumento pianificatorio comunale (i programmi di intervento), riserva al Ministro dei lavori pubblici il potere di determinare non solo i criteri di formazione ma addirittura i contenuti di detti programmi. Non sembra necessario insistere sul pregiudizio che tale potere ministeriale assume rispetto alla potesta' normativa della regione nella materia dell'urbanistica. Tale potere ministeriale appare comunque non riconducibile in tutte le manifestazioni previste del suo esplicarsi, e in ispecie nella puntuale determinazione dei contenuti dei programmi di intervento, alla funzione di indirizzo e coordinamento. 4.3. - Illegittimo e' anche l'art. 9, quarto comma, del d.l. impugnato, per violazione della competenza legislativa della regione, in quanto tale articolo, nel dettare una disciplina analitica e compiuta delle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, omette di qualificare tale disciplina di dettaglio come provvisoria e sussidiaria rispetto alla legislazione regionale, cui e' riservato, secondo il dettato dell'art. 117 della Costituzione, di emanare le norme di dettaglio destinate ad operare in via definitiva nelle materie di cui al detto disposto nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica (cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 214/1985, 433/1987, 123/1992, puo' qui ribadirsi che il censurato tenore dell'art. 9, quarto comma, e' contraddittorio rispetto alla precedente disciplina posta sullo stesso oggetto con l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che esordiva infatti al comma 1 con la formula "in assenza di legislazione regionale ..". 4.4. - In connessione con quanto appena rilevato al punto 4.3., illegittimo e', sotto ulteriore profilo, l'art. 4 del d.l. n. 551/1994 che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di nominare commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco, prevedendo a presupposto del suo esercizio un generico "caso di inadempienze" e ordinando tale potere, non meno genericamente, "ai fini di quanto previsto dal presente decreto". Tale disposto e' anzitutto in contrasto con l'art. 130 della Costituzione che attribuisce ad un organo della regione (oggi il comitato regionale di controllo) il controllo sia preventivo e successivo, sia sostitutivo nei confronti degli atti dei comuni, come e' specificato dall'art. 48 della legge n. 142/1990. D'altra parte la genericita' e l'ampiezza della previsione legislativa consentono di intendere tale potere come destinato ad esplicarsi anche in ambiti rientranti nella competenza amministrativa, oltre che legislativa, della regione, come appunto la materia del rilascio delle connessioni edilizie (Corte costituzionale, sentenza n. 73/1991). 4.5. - Sospettabile di illegittimita' costituzionale e', infine, l'art. 7, decimo comma, del d.l. in questione (articolo recante: definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche). Invero tale articolo, nel prescrivere al decimo comma un adempimento relativo all'esame delle procedure di affidamento o di esecuzione delle opere pubbliche, indica come destinatario della prescrizione "le pubbliche amministrazioni" in genere, non escludendo le regioni e gli enti dipendenti regionali. Sotto questo profilo il decimo comma citato e' illegittimo per violazione della competenza della regione, legislativa e amministrativa, in materia di opere pubbliche di interesse regionale. 5. - Istanza di sospensione. Sono note le difficolta' opposte all'ammissibilita' della richiesta di sospensiva dell'esecuzione dell'atto impugnato nei giudizi di legittimita' costituzionale sugli atti legislativi. Esse sono fondamentalmente argomentate con il rilievo che le pronunce cautelari sono espressamente previste per il giudizio sui conflitti di attribuzione, mentre non lo sono per i giudizi sulla costituzionalita' delle leggi. Peraltro, a superare tale rilievo possono invocarsi gli insegnamenti della Corte costituzionale secondo cui "il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e' elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi in definitiva con l'annullamento degli atti" (sentenza n. 284/1974) e che "la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione" (sentenza n. 190/1985). Tali insegnamenti incoraggiano a chiedere qui formalmente la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'impugnato d.l. 26 luglio 1994, n. 468, deducendo la palese e per piu' versi argomentata illegittimita' delle disposizioni di urgenza impugnate, e sottolineando il pregiudizio grave che la loro immediata operativita' sta arrecando alla competenza legislativa e amministrativa della regione Campania. Tanto piu', perche', nella specie, non potrebbe valere il rilievo in altra occasione avanzato dall'avvocatura dello Stato, secondo cui, a termini di Costituzione, la disponibilita' degli effetti del decreto-legge non spetta alla Corte, ma solo al Parlamento che puo' renderli stabili ovvero farli venir meno ab initio. Invero, questo rilievo attiene al profilo politico della decisione legislativa, alla sua opportunita', ma non puo' certo valere allorche' si contesta la legittimita' dell'atto impugnato.
P. Q. M. Si conclude chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' degli artt. 1, 2, 3, 4, 7, decimo comma, 9, quarto comma, del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 130 nonche' dell'art. 77 della Costituzione, pre- via sospensione dell'operativita' dei predetti articoli del decreto impugnato. Roma, addi' 22 ottobre 1994 Avv. Sergio Ferrari - Avv. prof. Michele Scudiero 94C1209