N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 1994
N. 73 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Ambiente (tutela dell') - Mancato adeguamento della legislazione provinciale alla disciplina stabilita dal d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 (convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61), concernente disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) e di agenzie regionali e delle province autonome, dotate di autonomia dagli organi di amministrazione attiva e con l'attribuzione all'A.N.P.A. di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico - Violazione dei principi stabiliti dall'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, circa l'adeguamento della legislazione della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome ai principi e norme costituzionali indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto e recati da atto legislativo statale entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 356/1994. (Leggi provincia di Trento 6 settembre 1971, n. 12; 25 luglio 1973, n. 16; 25 luglio 1973, n. 17; 26 luglio 1973, n. 18; 29 novembre 1973, n. 59; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 ottobre 1977, n. 30; 28 agosto 1978, n. 32; 18 novembre 1978, n. 47; 9 dicembre 1978, n. 56; 20 dicembre 1982, n. 29; 31 ottobre 1983, n. 37; 24 giugno 1985, n. 7; 27 febbraio 1986, n. 4; 28 aprile 1986, n. 12; 23 giugno 1986, n. 14; 18 maggio 1987, n. 8; 3 settembre 1987, n. 23; 29 agosto 1988, n. 28; 27 novembre 1990, n. 32; 18 marzo 1991, n. 6; 18 aprile 1991, n. 7; 6 agosto 1991, n. 16; 16 marzo 1992, n. 13; 1 aprile 1993, n. 10; 27 agosto 1993, n. 21; 30 agosto 1993, n. 22). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, secondo e terzo comma).(GU n.48 del 23-11-1994 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale in carica, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per mancato adeguamento al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, delle norme provinciali l.p. 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (tutela del paesaggio); l.p. 25 luglio 1973, n. 16: norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore; l.p. 25 luglio 1973, n. 17: protezione della flora alpina; l.p. 26 luglio 1973, n. 18: norme per la disciplina della raccolta dei funghi; l.p. 29 novembre 1973, n. 59: costituzione del Dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e successive modificazioni e integrazioni; l.p. 21 ottobre 1974, n. 29: iniziative per l'incremento economico della produttivita' e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro; l.p. 31 ottobre 1977, n. 30: norme per la difesa dei boschi dagli incendi; l.p. 28 agosto 1978, n. 32: protezione dei minerali e dei fossili; l.p. 18 novembre 1978, n. 47: norme per la tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni; l.p. 9 dicembre 1978, n. 56: disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia; l.p. 20 dicembre 1982, n. 29: smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l.p. 31 ottobre 1983, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni: protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico; l.p. 24 giugno 1985, n. 7: disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili; l.p. 27 febbraio 1986, n. 4: piano provinciale di risanamento delle acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; l.p. 28 aprile 1986, n. 12 e successive modifiche: disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente; l.p. 23 giugno 1986, n. 14: norme per la salvaguardia dei biotipi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico; l.p. 18 maggio 1987, n. 8: ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente; l.p. 3 settembre 1987, n. 23: disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano; l.p. 29 agosto 1988, n. 28: disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente; l.p. 27 novembre 1990, n. 32: interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale; l.p. 18 marzo 1991, n. 6: provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico; l.p. 18 aprile 1991, n. 7: provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualita' e dell'ambiente di lavoro; 6 agosto 1991, n. 16: disciplina della raccolta dei funghi; l.p. 16 marzo 1992, n. 13: interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alla finalita' di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; l.p. 1 aprile 1993, n. 10: nuova disciplina del servizio sanitario provinciale; l.p. 27 agosto 1993, n. 21: norme concernenti le materie prime secondarie e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dagli inquinamenti; l.p. 30 agosto 1993, n. 22: norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio - modifiche ed integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico; per contrasto con la normativa statale di cui agli artt. 01, 03 e 1 del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui non e' prevista l'istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nella configurazione risultante dalla normativa statale, e conseguentemente sono attribuite ad altri organi amministrativi competenze che devono essere attribuite all'agenzia provinciale. Con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni con la legge 21 gennaio 1994, sono state emanate le "disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente". La nuova disciplina, che segue alla abrogazione parziale a seguito di referendum popolare con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, di alcune disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge n. 833/1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale, prevede l'istituzione di appositi organismi con compiti tecnici articolati nell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e nelle Agenzie regionali e delle province autonome, dotate di autonomia dagli organi di amministrazione attiva e con l'attribuzione all'ANPA di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico. Con sentenza 27 luglio 1994, n. 356, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del citato d.l., nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla adozione da parte delle stesse di apposita normativa. La Corte ha cosi' deciso ritenendo che il predetto art. 7 doveva considerarsi illegittimo per avere invertito la sequenza prevista dalle norme di attuazione dello statuto speciale per il trentino-Alto Adige di cui al d.l. n. 266/1992 e ravvisando pertanto la necessita' di uniformare la legge statale al principio per cui le Province autonome sono tenute ad adeguare la loro legislazione alle norme statali entro sei mesi dalla pubblicazione delle medesime. Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'impugnazione dinnanzi alla Corte costituzionale a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma del d.l. n. 266/1992. L'obbligo di adeguamento di cui si censura la mancata osservanza concerne, avuto riguardo al tenore dispositivo del citato d.l. e di quanto ritenuto dalla predetta sentenza della Corte, la mancata previsione, mediante appropriate norme provinciali, della istituzione nella provincia di Trento, della agenzia provinciale secondo lo schema organizzativo e funzionale risultante dall'art. 03 e dalle altre connesse disposizioni della legge n. 61/1964 di conversione del d.l. n. 496/1993. Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale fondata sul mancato adeguamento della legislazione provinciale alla legge nazionale, non puo' non assumere a riferimento il complesso delle leggi provinciali in epigrafe indicate come oggetto del presente ricorso che, avendo contenuti normativi attinenti alla gestione dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni e che per tale ragione mettono in gioco forme di azione pubblica in ordine alle quali dovrebbe intervenire la nuova organizzazione dei controlli ambientali, si presentano come obiettivamente non adeguate alla legge statale. Infatti la mancata previsione normativa della istituzione dell'agenzia provinciale comporta l'assenza di questo organismo nel quadro delle disposizioni regolatrici delle funzioni pubbliche di natura ambientale nella provincia di Trento e di conseguenza la attribuzione di compiti, che a tale agenzia dovrebbero essere affidati, ad altri organi amministrativi.
E pertanto si chiede che la Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari la illeggittimita' costituzionale delle norme della provincia di Trento indicate in epigrafe, nella parte e nei limiti del loro mancato adeguamento al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61. Roma, addi' 21 ottobre 1994 Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato 94C1210