N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 1994

                                 N. 73
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 2 novembre 1994  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Ambiente (tutela dell') - Mancato adeguamento della legislazione
    provinciale  alla  disciplina stabilita dal d.l. 4 dicembre 1993,
    n. 496 (convertito in legge 21 gennaio 1994, n.  61),  concernente
    disposizioni  sulla  riorganizzazione  dei  controlli ambientali e
    l'istituzione   dell'Agenzia   regionale   per    la    protezione
    dell'ambiente  (A.N.P.A.)  e di agenzie regionali e delle province
    autonome, dotate di  autonomia  dagli  organi  di  amministrazione
    attiva  e con l'attribuzione all'A.N.P.A. di poteri di indirizzo e
    coordinamento  tecnico  -  Violazione   dei   principi   stabiliti
    dall'art.  2,  secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
    266,  circa  l'adeguamento  della   legislazione   della   regione
    Trentino-Alto  Adige e delle province autonome ai principi e norme
    costituzionali indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto  e  recati
    da  atto  legislativo  statale  entro  i  sei mesi successivi alla
    pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta  Ufficiale   -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 356/1994.
 (Leggi provincia di Trento 6 settembre 1971, n. 12; 25 luglio 1973,
    n.  16;  25 luglio 1973, n. 17; 26 luglio 1973, n. 18; 29 novembre
    1973, n. 59; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 ottobre 1977,  n.  30;  28
    agosto  1978,  n. 32; 18 novembre 1978, n. 47; 9 dicembre 1978, n.
    56; 20 dicembre 1982, n. 29; 31 ottobre 1983,  n.  37;  24  giugno
    1985,  n.  7;  27  febbraio  1986, n. 4; 28 aprile 1986, n. 12; 23
    giugno 1986, n. 14; 18 maggio 1987, n. 8; 3 settembre 1987, n. 23;
    29 agosto 1988, n. 28; 27 novembre 1990, n. 32; 18 marzo 1991,  n.
    6;  18  aprile 1991, n. 7; 6 agosto 1991, n. 16; 16 marzo 1992, n.
    13; 1 aprile 1993, n. 10; 27 agosto 1993, n. 21; 30  agosto  1993,
    n. 22).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
    266, art. 2, secondo e terzo comma).
(GU n.48 del 23-11-1994 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'avvocatura  generale  dello  Stato,  presso i cui uffici
 domicilia in Roma via dei  Portoghesi  n.  12,  contro  la  provincia
 autonoma   di   Trento,   in  persona  del  presidente  della  giunta
 provinciale in carica,  per  la  dichiarazione  della  illegittimita'
 costituzionale  in  relazione all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 266, agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale  di  cui  al  d.P.R.  31
 agosto  1972,  n.  670,  per  mancato adeguamento al d.l. 4 dicembre
 1993, n. 496, convertito con modificazioni  nella  legge  21  gennaio
 1994,  n. 61, delle norme provinciali l.p. 6 settembre 1971, n. 12, e
 successive modifiche ed integrazioni (tutela del paesaggio); l.p.  25
 luglio 1973, n. 16: norme per la tutela di alcune specie della  fauna
 inferiore; l.p. 25 luglio 1973, n. 17: protezione della flora alpina;
 l.p.  26  luglio  1973, n. 18: norme per la disciplina della raccolta
 dei  funghi;  l.p.  29  novembre  1973,  n.  59:   costituzione   del
 Dipartimento  ecologico  provinciale  e  provvedimenti urgenti per la
 tutela dell'ambiente e successive modificazioni e integrazioni;  l.p.
 21  ottobre  1974, n. 29: iniziative per l'incremento economico della
 produttivita'  e  dell'occupazione  e  per  la   salvaguardia   della
 sicurezza  e  della  salute  nell'ambiente di lavoro; l.p. 31 ottobre
 1977, n. 30: norme per la difesa dei boschi dagli  incendi;  l.p.  28
 agosto  1978,  n.  32: protezione dei minerali e dei fossili; l.p. 18
 novembre 1978, n. 47: norme per  la  tutela  dell'aria  e  dell'acqua
 dall'inquinamento  e  successive  modifiche  ed  integrazioni; l.p. 9
 dicembre  1978,  n.  56:  disposizioni  transitorie  in  materia   di
 protezione  della  fauna  e disciplina della caccia; l.p. 20 dicembre
 1982, n. 29: smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l.p.  31  ottobre
 1983, n. 37 e successive modificazioni e integrazioni: protezione del
 patrimonio  mineralogico,  paleontologico  e  carsico; l.p. 24 giugno
 1985, n. 7: disposizioni per la tutela dei parchi e riserve  naturali
 dall'inquinamento  prodotto  da aeromobili; l.p. 27 febbraio 1986, n.
 4:  piano  provinciale  di  risanamento  delle  acque  ed   ulteriori
 disposizioni  in  materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 l.p. 28 aprile 1986, n. 12 e successive  modifiche:  disposizioni  di
 salvaguardia  del territorio e dell'ambiente; l.p. 23 giugno 1986, n.
 14: norme per la salvaguardia  dei  biotipi  di  rilevante  interesse
 ambientale,  culturale  e  scientifico;  l.p.  18  maggio 1987, n. 8:
 ulteriori  disposizioni  di  salvaguardia   dell'ambiente;   l.p.   3
 settembre   1987,   n.  23:  disciplina  della  ricerca,  raccolta  e
 commercializzazione dei tartufi, modifiche  di  leggi  provinciali  e
 disposizioni  relative  alla salvaguardia dell'ambiente montano; l.p.
 29 agosto 1988, n.  28:  disciplina  della  valutazione  dell'impatto
 ambientale  e  ulteriori  norme  di  tutela  dell'ambiente;  l.p.  27
 novembre 1990, n. 32: interventi provinciali per il ripristino  e  la
 valorizzazione  ambientale;  l.p.  18 marzo 1991, n. 6: provvedimenti
 per la  prevenzione  ed  il  risanamento  ambientale  in  materia  di
 inquinamento  acustico;  l.p.  18 aprile 1991, n. 7: provvedimenti in
 materia di armonizzazione dello sviluppo  produttivo  agli  obiettivi
 ambientali  e  di  tutela della qualita' e dell'ambiente di lavoro; 6
 agosto 1991, n. 16: disciplina della raccolta  dei  funghi;  l.p.  16
 marzo   1992,   n.   13:   interventi   per  la  razionalizzazione  e
 l'adeguamento  alla  finalita'  di  tutela  ambientale  del   settore
 dell'autotrasporto  di  cose  per conto terzi; l.p. 1 aprile 1993, n.
 10: nuova disciplina del  servizio  sanitario  provinciale;  l.p.  27
 agosto  1993,  n. 21: norme concernenti le materie prime secondarie e
 ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia
 di tutela dagli inquinamenti; l.p.  30 agosto 1993, n. 22: norme  per
 la  costituzione  del consorzio di gestione del Parco nazionale dello
 Stelvio -  modifiche  ed  integrazioni  delle  leggi  provinciali  in
 materia  di  ordinamento  dei  parchi  naturali e di salvaguardia dei
 biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale  e  scientifico;
 per  contrasto  con la normativa statale di cui agli artt. 01, 03 e 1
 del d.l. 4 dicembre 1993, n.  496, convertito con  legge  21  gennaio
 1994,  n.  61,  nella  parte  in  cui  non  e' prevista l'istituzione
 dell'agenzia  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente   nella
 configurazione risultante dalla normativa statale, e conseguentemente
 sono  attribuite ad altri organi amministrativi competenze che devono
 essere attribuite all'agenzia provinciale.
    Con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito  con  modificazioni
 con  la  legge  21  gennaio 1994, sono state emanate le "disposizioni
 urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
 dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
    La nuova disciplina, che segue alla abrogazione parziale a seguito
 di referendum popolare con d.P.R. 5 giugno 1993, n.  177,  di  alcune
 disposizioni  in  materia  ambientale dettate dalla legge n. 833/1978
 istitutiva del servizio sanitario nazionale, prevede l'istituzione di
 appositi  organismi  con  compiti  tecnici  articolati   nell'Agenzia
 nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ANPA) e nelle Agenzie
 regionali e delle province autonome, dotate di autonomia dagli organi
 di amministrazione attiva e con l'attribuzione all'ANPA di poteri  di
 indirizzo e coordinamento tecnico.
    Con  sentenza  27  luglio 1994, n. 356, la Corte costituzionale ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  7  del  citato
 d.l.,  nella  parte in cui dispone che le norme in esso contenute si
 applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano
 fino alla adozione da parte delle stesse di  apposita  normativa.  La
 Corte  ha  cosi'  deciso  ritenendo  che  il  predetto  art. 7 doveva
 considerarsi illegittimo per avere  invertito  la  sequenza  prevista
 dalle norme di attuazione dello statuto speciale per il trentino-Alto
 Adige di cui al d.l. n. 266/1992 e ravvisando pertanto la necessita'
 di  uniformare  la  legge  statale  al  principio per cui le Province
 autonome sono tenute ad adeguare  la  loro  legislazione  alle  norme
 statali entro sei mesi dalla pubblicazione delle medesime.
    Con  il  presente ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri
 esercita l'impugnazione dinnanzi alla Corte  costituzionale  a  norma
 dell'art. 2, secondo e terzo comma del d.l. n. 266/1992.
    L'obbligo  di  adeguamento di cui si censura la mancata osservanza
 concerne, avuto riguardo al tenore dispositivo del citato d.l. e  di
 quanto  ritenuto  dalla  predetta  sentenza  della  Corte, la mancata
 previsione, mediante appropriate norme provinciali, della istituzione
 nella provincia di  Trento,  della  agenzia  provinciale  secondo  lo
 schema  organizzativo  e  funzionale  risultante dall'art. 03 e dalle
 altre connesse disposizioni della legge n. 61/1964 di conversione del
 d.l. n. 496/1993.
    Di conseguenza, la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
 fondata  sul  mancato adeguamento della legislazione provinciale alla
 legge nazionale, non puo' non assumere  a  riferimento  il  complesso
 delle  leggi  provinciali  in  epigrafe  indicate  come  oggetto  del
 presente ricorso  che,  avendo  contenuti  normativi  attinenti  alla
 gestione  dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni e che per tale
 ragione mettono in gioco forme di  azione  pubblica  in  ordine  alle
 quali  dovrebbe  intervenire  la  nuova  organizzazione dei controlli
 ambientali, si presentano come obiettivamente non adeguate alla legge
 statale.
    Infatti  la  mancata  previsione   normativa   della   istituzione
 dell'agenzia  provinciale  comporta l'assenza di questo organismo nel
 quadro delle disposizioni regolatrici  delle  funzioni  pubbliche  di
 natura  ambientale  nella  provincia  di  Trento  e di conseguenza la
 attribuzione  di  compiti,  che  a  tale  agenzia  dovrebbero  essere
 affidati, ad altri organi amministrativi.
   E  pertanto  si  chiede  che  la Corte in accoglimento del presente
 ricorso, dichiari la illeggittimita' costituzionale delle norme della
 provincia di Trento indicate in epigrafe, nella parte  e  nei  limiti
 del  loro  mancato  adeguamento  al  d.l.   4 dicembre 1993, n. 496,
 convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61.
      Roma, addi' 21 ottobre 1994
               Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato

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