N. 386 ORDINANZA 7 - 10 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  I.R.Pe.F.  -  Indennita'  premio  di servizio
 I.N.A.D.E.L.  e  indennita'  di  buonuscita  E.N.P.A.S.  -   Identico
 trattamento  tributario -  Ius superveniens: legge 26 settembre 1985,
 n. 482 - Necessita' di riesame  della  rilevanza  della  questione  -
 Restituzione degli atti al giudice  a quo
 
 (D.P.R.  29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett.  e) e 46, secondo
 comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 76).
 
(GU n.47 del 16-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.    Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e),
 e  46,  secondo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre  1973,   n.   597
 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche), promosso con  ordinanza  emessa  il  6  aprile  1984  dalla
 Commissione  tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto
 da Rinaldo Ripa contro l'Ufficio Imposte Dirette di Rimini,  iscritta
 al  n.  131  del  registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 13,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Rimini,
 sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo avverso il  silenzio-rifiuto  in
 ordine alla sua istanza rivolta ad ottenere il rimborso della imposta
 Irpef  sulla liquidazione della indennita' premio di servizio Inadel,
 corrispostagli nel mese di dicembre del 1982, e della  indennita'  di
 buonuscita Enpas, corrispostagli in data 4 luglio 1983, con ordinanza
 del  6  aprile  1984,  pervenuta alla Corte solo in data 3 marzo 1994
 (R.O. n. 131  del  1994),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  12,  lett. e), e 46, comma secondo, del
 d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597   (Istituzione   e   disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), i quali sottopongono
 ad  identico  trattamento  tributario  l'indennita'  di  anzianita' e
 quelle  di  previdenza  in  quanto  redditi  soggetti  a   tassazione
 separata;
      che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme violerebbero
 l'art.  76 della Costituzione, in relazione alla legge di delegazione
 9 ottobre 1971, n. 825, che, nel sottoporre a tassazione separata "le
 indennita' spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
 subordinato",  si  riferirebbe  alle  sole   che   traggono   origine
 direttamente  da  detto rapporto - in particolare, alla indennita' di
 anzianita' - le quali, avendo natura di  retribuzione  differita,  si
 diversificano   rispetto   alla   indennita'  di  buonuscita  e  alla
 indennita' premio di servizio, che hanno funzione previdenziale;
      che  per  le  stesse  ragioni  il  collegio  remittente  ravvisa
 altresi'  nella  normativa  impugnata un contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione  sotto  il  profilo  dell'assoggettamento  ad   identico
 trattamento  tributario  di  due  tipi  di indennita' aventi natura e
 funzioni differenti;
    Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
 rimessione, e'  intervenuta  la  legge  26  settembre  1985,  n.  482
 (Modificazioni  del  trattamento  tributario delle indennita' di fine
 rapporto e dei capitali corrisposti in  dipendenza  di  contratti  di
 assicurazione  sulla  vita),  che  ha  modificato la regolamentazione
 della materia, introducendo un nuovo meccanismo di  tassazione  delle
 indennita'  di  fine  rapporto,  cui  e'  stato  dato dal legislatore
 effetto retroattivo;
      che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice
 a quo per il riesame della rilevanza  della  questione  alla  stregua
 dello ius superveniens.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli atti alla Commissione tributaria di
 primo grado di Rimini.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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