N. 387 ORDINANZA 7 - 10 novembre 1994
Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994(GU n.47 del 16-11-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ravvisata la necessita' di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994, che, nel secondo capo del dispositivo, non contiene, accanto all'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, anche l'art. 8 dello stesso decreto legislativo, come indicato nel punto 6 del Considerato in diritto; Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che l'errore materiale occorso nella sentenza n. 338 del 19 luglio 1994 sia corretto nel modo che segue: nel secondo capo del dispositivo, le parole "dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede" sono sostituite dalle seguenti: "degli artt. 3, secondo comma, e 8 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevedono". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1221