N. 388 ORDINANZA 7 - 10 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Immobili  ad  uso abitativo - Rilascio - Esecuzione dei
 provvedimenti in materia - Cause  di  priorita'  nell'esecuzione  del
 titolo  -  Assistenza  della  forza pubblica - Condizioni - Parere di
 apposita commissione provinciale - Identica questione gia' dichiarata
 inammissibile dalla Corte con sentenza  n.  282/1994  -  Difetto  del
 nesso   di   strumentalita'  tra  la  soluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale e la decisione del giudizio principale  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L.  30  dicembre  1988,  n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5,
 convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  21  febbraio
 1989, n. 61).
 
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).
 
(GU n.47 del 16-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato  GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2, ultimo
 comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988,  n.  551  (Misure
 urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di disponibilita'
 abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la  legge  21
 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994
 dal  Pretore  di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel
 procedimento civile vertente tra Vincenzo  Pisapia  e  Amedeo  Siani,
 iscritta  al  n.  247  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  19,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 12  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia
 nei confronti di  Amedeo  Siani  per  accertare  l'inadempimento  del
 conduttore,  sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad
 uso di abitazione, e conseguire quindi la  priorita'  nell'esecuzione
 del  titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di
 Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, ultimo comma,
 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551  (Misure  urgenti
 per  fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative),
 convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  21  febbraio
 1989, n. 61;
      che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei
 provvedimenti  di  rilascio  di immobili urbani ad uso di abitazione,
 prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore  competente,  puo'
 chiedere  l'accertamento  della  sussistenza  di  cause  di priorita'
 nell'esecuzione del titolo (art. 2);  che  l'assistenza  della  forza
 pubblica  avvenga  secondo  criteri  stabiliti  dal prefetto entro un
 periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato  di  ulteriori  24
 mesi,  da  ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.
 601) con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990,  con  priorita'
 di  esecuzione  per  i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che
 siano  divenuti  inadempienti  (art.  3);  che,  nel  fissare  questi
 criteri,   il   prefetto   si   avvale   di  un'apposita  commissione
 provinciale, che  esprime  il  proprio  parere  tenendo  conto  della
 generale  situazione  abitativa  della provincia e delle richieste di
 esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5);
      che  il  giudice  rimettente  dubita  del  contrasto  di  queste
 disposizioni  con  gli  artt.  24,  primo comma, e 42, secondo comma,
 della Costituzione, perche' il titolo esecutivo sarebbe  in  concreto
 ineseguibile  per  la  mancata  concessione  della forza pubblica per
 assistere  l'ufficiale  giudiziario  nelle  operazioni  di  rilascio;
 inoltre   il  locatore  vedrebbe  compresso  il  suo  diritto,  quale
 proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e  sarebbe  cosi'
 privato   della  tutela  giurisdizionale,  mentre  la  determinazione
 amministrativa sull'uso della  forza  pubblica  rappresenterebbe  una
 ingerenza nella sfera giudiziale;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'inammissibilita' della questione;
    Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice
 rimettente  nel  corso  di  un  analogo  procedimento di accertamento
 dell'esistenza di una delle cause di  priorita'  nell'esecuzione  del
 titolo, e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282
 del 1994;
      che  anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalita'
 necessaria  fra  la  soluzione  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  e  la decisione del giudizio principale, in quanto il
 dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico  e
 delimitato  procedimento  diretto  a stabilire se sussista o meno una
 causa  di  priorita'  nell'esecuzione  del  titolo,  ma  riguarda  la
 disciplina  complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
 di immobili  e  dei  criteri  di  concessione  dell'uso  della  forza
 pubblica,  la  quale  attiene  a  fasi che precedono e che seguono il
 procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del
 decreto-legge  30  dicembre  1988,  n.  551   (Misure   urgenti   per
 fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'  abitative),
 convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  21  febbraio
 1989,  n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e
 42, secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Salerno,
 sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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