N. 388 ORDINANZA 7 - 10 novembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobili ad uso abitativo - Rilascio - Esecuzione dei provvedimenti in materia - Cause di priorita' nell'esecuzione del titolo - Assistenza della forza pubblica - Condizioni - Parere di apposita commissione provinciale - Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte con sentenza n. 282/1994 - Difetto del nesso di strumentalita' tra la soluzione della questione di legittimita' costituzionale e la decisione del giudizio principale - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61). (Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).(GU n.47 del 16-11-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Vincenzo Pisapia e Amedeo Siani, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Vincenzo Pisapia nei confronti di Amedeo Siani per accertare l'inadempimento del conduttore, sopravvenuto alla scadenza del contratto di locazione ad uso di abitazione, e conseguire quindi la priorita' nell'esecuzione del titolo di rilascio, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61; che le disposizioni censurate, nel disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione, prevedono: che il locatore, con ricorso al pretore competente, puo' chiedere l'accertamento della sussistenza di cause di priorita' nell'esecuzione del titolo (art. 2); che l'assistenza della forza pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal prefetto entro un periodo non superiore a 48 mesi (termine prorogato di ulteriori 24 mesi, da ultimo con l'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601) con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990, con priorita' di esecuzione per i titoli relativi, tra l'altro, a conduttori che siano divenuti inadempienti (art. 3); che, nel fissare questi criteri, il prefetto si avvale di un'apposita commissione provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (artt. 4 e 5); che il giudice rimettente dubita del contrasto di queste disposizioni con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, perche' il titolo esecutivo sarebbe in concreto ineseguibile per la mancata concessione della forza pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di rilascio; inoltre il locatore vedrebbe compresso il suo diritto, quale proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe cosi' privato della tutela giurisdizionale, mentre la determinazione amministrativa sull'uso della forza pubblica rappresenterebbe una ingerenza nella sfera giudiziale; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' della questione; Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente nel corso di un analogo procedimento di accertamento dell'esistenza di una delle cause di priorita' nell'esecuzione del titolo, e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 282 del 1994; che anche in questo giudizio difetta il nesso di strumentalita' necessaria fra la soluzione della questione di legittimita' costituzionale e la decisione del giudizio principale, in quanto il dubbio prospettato dal giudice rimettente non investe lo specifico e delimitato procedimento diretto a stabilire se sussista o meno una causa di priorita' nell'esecuzione del titolo, ma riguarda la disciplina complessiva dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei criteri di concessione dell'uso della forza pubblica, la quale attiene a fasi che precedono e che seguono il procedimento incidentale, del quale il giudice stesso era investito; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1222