N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 novembre 1994

                                 N. 82
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 9 novembre 1994 (dell'assemblea regionale siciliana)
 Regione Sicilia - Istruzione pubblica - Interventi urgenti nel
    settore  del  diritto allo studio universitario - Previsione della
    facolta'  dell'assessore  regionale  per  i  beni   culturali   ed
    ambientali e per la pubblica istruzione di derogare, limitatamente
    all'anno  accademico  1994-1995,  ai  criteri  di formazione della
    graduatoria per la fruizione dei benefici e  dei  servizi  di  cui
    all'art.  3,  terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, emanato in
    esecuzione dell'art. 4 della legge  2  dicembre  1991,  n.  390  -
    Previsione,  altresi', della facolta' delle opere universitarie di
    praticare tariffe privilegiate per  la  fruizione  di  servizi  di
    mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non
    assegnatari  di  borse di studio - Estrema genericita' dell'ambito
    di esercizio del potere  derogatorio  e  violazione  dei  principi
    della legislazione statale in materia (artt. 4, legge n. 390/1/991
    legge   n.   537/1993)  ispirati  alla  necessita'  di  assicurare
    uniformita'  di  trattamento   degli   studenti   e   di   evitare
    discriminazioni nell'esercizio del diritto allo studio.
 (Legge regione Sicilia del 25 ottobre 1994, n. 809, art. 1, primo
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 34; statuto regione Sicilia art. 17, lett. d), in
    relazione  all'art.  4  della  legge  2  dicembre  1991, n. 390, e
    all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
    L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 ottobre  1994
 ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  809 dal titolo "Interventi
 urgenti nel settore del diritto allo studio universitario"  pervenuto
 a  questo  commissariato  dello  Stato  ai  sensi  e  per gli effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale il 28 ottobre 1994.
    L'articolo unico di cui e' composto il  provvedimento  legislativo
 testualmente recita:
    "1.  -  L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e
 per la pubblica istruzione  e'  autorizzato,  limitatamente  all'anno
 accademico  1994/1995,  a  derogare  ai criteri di formulazione delle
 graduatorie per la fruizione  dei  benefici  e  dei  servizi  di  cui
 all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art.4 della legge
 2  dicembre  1991,  n.  390,  nonche'  all'attribuzione  dei predetti
 benefici  e  servizi  per  corsi  di laurea ed anni di corso previsti
 dall'art. 2, terzo comma, del medesimo decreto.
    2. - Le opere universitarie hanno facolta'  di  praticare  tariffe
 privilegiate  per  la  fruizione  dei servizi di mensa ed alloggio in
 favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di
 studio".
    La disposizione teste' riportata da' adito a censure di  carattere
 costituzionale  sotto il profilo del mancato rispetto degli artt. 3 e
 34 della Costituzione nonche'  della  violazione  dell'art.  4  della
 legge  n.  390/1991 e dell'art. 3, terzo comma del d.P.C.M. 13 aprile
 1994, in relazione ai limiti posti al legislatore siciliano dall'art.
 17 lett. d) dello statuto speciale.
    Secondo questa ultima disposizione statutaria, e le relative norme
 di attuazione di cui  al  d.P.R.  n.  246/1985,  e'  riconosciuta  al
 legislatore   regionale  una  competenza  in  materia  di  istruzione
 universitaria limitata dai principi  ed  interessi  generali  cui  si
 informa  la  legislazione  dello  Stato  e rivolta al soddisfacimento
 delle condizioni particolari e degli interessi propri della  regione;
 competenza peraltro riaffermata, con il medesimo contenuto, dall'art.
 11 della legge n. 390/1991.
    La  norma  in questione delega "in bianco" all'assessore regionale
 preposto al ramo il potere di derogare,  seppure  per  il  solo  anno
 accademico  1994/1995, ai criteri determinati uniformemente a livello
 nazionale dal  d.P.C.M.  13  aprile  1994,  per  la  redazione  delle
 graduatorie  valide  per  l'ammissione ai benefici e servizi previsti
 dalla  legislazione  statale  vigente  in   favore   degli   studenti
 universitari.
    L'estrema   genericita'   dell'ambito   di  esercizio  del  potere
 derogatorio concesso all'Assessore regionale, che non trova  peraltro
 adeguata  motivazione  e  congruo  supporto  nei lavori parlamentari,
 potrebbe  trarre  origine  con  ogni  verosimiglianza  delle  recenti
 manifestazioni  di  protesta  attuate  dagli studenti dell'Ateneo del
 capoluogo siciliano avverso  l'applicazione  dei  criteri  innovativi
 legati  prioritariamente  al  merito,  introdotti  con il gia' citato
 d.P.C.M. del 13 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge
 n. 390/1991 e dell'art. 5 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
 previo parere del C.U.N. e della Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
    L'art.   4   della  legge  n.  390/1991,  ai  fini  di  assicurare
 uniformita' di trattamento  ed  evitare  conseguentemente  disparita'
 nell'esercizio  del  diritto  allo studio tutelato dall'art. 34 della
 Costituzione, demanda all'autorita' statale il compito di determinare
 i requisiti di merito e delle  condizioni  economiche  richiesti  per
 beneficiare dei servizi erogati dalle strutture universitarie.
    L'individuazione di criteri, comunque difformi da quelli stabiliti
 per  gli  studenti  di  tutti  gli  Atenei  del territorio nazionale,
 produce necessariamente una violazione del  principi  di  eguaglianza
 nei  confronti  degli  universitari delle altre regioni nonche' degli
 stessi studenti siciliani che,  pur  in  possesso  dei  requisiti  di
 merito  e  di  reddito  richiesti dalla normativa statale, potrebbero
 vedersi  esclusi  dall'accesso  alle  provvidenze  in  virtu'   della
 emananda  disciplina  derogatoria  regionale,  e  pertanto impediti o
 comunque menomati nell'esercizio del loro diritto allo studio.
    La  prospettata  violazione  dei  suddetti principi costituzionali
 risulta ancor piu' grave laddove si consideri  che  viene  effettuata
 con  atto amministrativo cui non vengono posti dal legislatore limiti
 di sorta nell'individuazione dei criteri alternativi a quelli fissati
 a livello nazionale.
    Orbene non puo'  ritenersi,  ad  avviso  del  ricorrente,  che  la
 competenza  di  cui  all'art.  17 lett. d) dello statuto speciale sia
 talmente ampia da ricomprendere la  possibilita'  di  autorizzare  si
 ribadisce  senza  prefissione  di  alcun criterio o limite, deroghe a
 fonti normative secondarie statale  attuative  di  specifico  dettato
 legislativo,  giacche'  in  tal modo operando si configura una palese
 elusione di quest'ultimo.
    Se  la  norma  regionale  fosse  attuata,  infatti,   troverebbero
 ingresso  criteri di selezione dei beneficiari difformi o addirittura
 contrastanti con quelli fissati dal terzo comma del d.P.C.M.  del  13
 aprile  1994,  per cui e' determinante il merito e soltanto a parita'
 di posizioni la condizione economica.
    Potrebbe, invero,  configurarsi,  ad  esempio,  l'ipotesi  che  la
 valutazione  delle  disagiate condizioni economiche superi quella del
 merito considerato prevalente dal legislatore nazionale in attuazione
 del dettato costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 34.
    D'altronde che l'uniformita'  di  trattamento,  con  la  correlata
 univocita' nella determinazione dei criteri di selezione, finalizzata
 alla  concreta  realizzazione  del  diritto allo studio universitario
 possa essere garantita esclusivamente  dall'autorita'  statale  trova
 indiretta  conferma  nella decisione di codesta Corte n. 281/1992 ove
 viene  riconosciuta  la  competenza  dello  Stato  a   stabilire   il
 coordinamento  e  la programmazione degli interventi nella materia in
 questione.
    La norma de qua, derogatoria ed invasiva della competenza statale,
 non puo' ritenersi inoltre giustificata dalla mancata adozione di  un
 provvedimento  legislativo  regionale  con cui si da' attuazione alle
 previsioni contenute nel capo III della legge  2  dicembre  1991,  n.
 390.
    Detto  provvedimento (che avrebbe dovuto essere adottato entro due
 anni dall'entrata in vigore della legge n. 390 e che si trova  ancora
 presso  la  competente  commissione  di  merito), nel disciplinare le
 modalita' di accesso ai servizi  ed  alle  provvidenze  non  fruibili
 dalla  generalita' degli studenti, secondo quanto stabilito dall'art.
 7, primo comma lettera c) della cennata legge, non potrebbe  in  ogni
 caso  infatti  esimersi  dal rispetto dei criteri di cui all'art. 4 e
 nella fattispecie quindi del d.P.C.M. 13 aprile 1994.
    Il contenuto dell'art. 7 seppure rivolto alle  regioni  a  statuto
 ordinario,   si   ritiene,  invero,  riferibile  anche  alla  regione
 siciliana in virtu' del combinato disposto dell'art. 11 della  stessa
 legge e dell'art. 17, lett. d), dello statuto speciale.
    Quest'ufficio   non   ignora   che   vaste   rappresentanze  degli
 universitari  siciliani   hanno   vivamente   manifestato   la   loro
 contrarieta'  al  citato  d.P.C.M.,  ritenuto  lesivo degli interessi
 degli  studenti  bisognosi  poiche'  il  criterio  del   reddito   e'
 postergato a quello del merito.
    Tuttavia  non  puo'  non  rilevarsi  che  se ingiustizie dovessero
 ravvisarsi nel provvedimento del governo nazionale e/o nella legge di
 cui esso  costituisce  attuazione  esse  non  potrebbero  che  essere
 eliminate   rispettivamente   dal  Presidente  del  Consiglio  e  dal
 Parlamento  Nazionale  che  le  hanno  poste  in  essere, non essendo
 giuridicamente ammissibile,  seppure  umanamente  comprensibile,  una
 deroga, peraltro temporanea ed indeterminata attraverso l'adozione di
 una legge da parte di un organo non competente.
                               P. Q. M.
    E  con  riserva  di presentare memorie illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato
 per la regione siciliana;
    Visto l'art. 28  dello  statuto  speciale  con  il  presente  atto
 impugna  l'art. 1, primo comma del disegno di legge n. 809 dal titolo
 "Interventi   urgenti   nel   settore   del   diritto   allo   studio
 universitario" approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 25
 ottobre  1994  per  violazione  degli artt. 3 e 34 della Costituzione
 nonche' dell'art. 4 della legge n. 390/1991e dell'art. 3, terzo comma
 del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai limiti  posti  dall'art.
 17 lett. d) dello statuto speciale.
      Palermo, addi' 2 novembre 1994
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio PIRANEO

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