N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 novembre 1994
N. 82 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 novembre 1994 (dell'assemblea regionale siciliana) Regione Sicilia - Istruzione pubblica - Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario - Previsione della facolta' dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di derogare, limitatamente all'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formazione della graduatoria per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - Previsione, altresi', della facolta' delle opere universitarie di praticare tariffe privilegiate per la fruizione di servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio - Estrema genericita' dell'ambito di esercizio del potere derogatorio e violazione dei principi della legislazione statale in materia (artt. 4, legge n. 390/1/991 legge n. 537/1993) ispirati alla necessita' di assicurare uniformita' di trattamento degli studenti e di evitare discriminazioni nell'esercizio del diritto allo studio. (Legge regione Sicilia del 25 ottobre 1994, n. 809, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 3 e 34; statuto regione Sicilia art. 17, lett. d), in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e all'art. 3, terzo comma, del d.P.C.M. 13 aprile 1994).(GU n.50 del 7-12-1994 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 25 ottobre 1994 ha approvato il disegno di legge n. 809 dal titolo "Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario" pervenuto a questo commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 28 ottobre 1994. L'articolo unico di cui e' composto il provvedimento legislativo testualmente recita: "1. - L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, limitatamente all'anno accademico 1994/1995, a derogare ai criteri di formulazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' all'attribuzione dei predetti benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti dall'art. 2, terzo comma, del medesimo decreto. 2. - Le opere universitarie hanno facolta' di praticare tariffe privilegiate per la fruizione dei servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio". La disposizione teste' riportata da' adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto degli artt. 3 e 34 della Costituzione nonche' della violazione dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e dell'art. 3, terzo comma del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai limiti posti al legislatore siciliano dall'art. 17 lett. d) dello statuto speciale. Secondo questa ultima disposizione statutaria, e le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 246/1985, e' riconosciuta al legislatore regionale una competenza in materia di istruzione universitaria limitata dai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e rivolta al soddisfacimento delle condizioni particolari e degli interessi propri della regione; competenza peraltro riaffermata, con il medesimo contenuto, dall'art. 11 della legge n. 390/1991. La norma in questione delega "in bianco" all'assessore regionale preposto al ramo il potere di derogare, seppure per il solo anno accademico 1994/1995, ai criteri determinati uniformemente a livello nazionale dal d.P.C.M. 13 aprile 1994, per la redazione delle graduatorie valide per l'ammissione ai benefici e servizi previsti dalla legislazione statale vigente in favore degli studenti universitari. L'estrema genericita' dell'ambito di esercizio del potere derogatorio concesso all'Assessore regionale, che non trova peraltro adeguata motivazione e congruo supporto nei lavori parlamentari, potrebbe trarre origine con ogni verosimiglianza delle recenti manifestazioni di protesta attuate dagli studenti dell'Ateneo del capoluogo siciliano avverso l'applicazione dei criteri innovativi legati prioritariamente al merito, introdotti con il gia' citato d.P.C.M. del 13 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previo parere del C.U.N. e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'art. 4 della legge n. 390/1991, ai fini di assicurare uniformita' di trattamento ed evitare conseguentemente disparita' nell'esercizio del diritto allo studio tutelato dall'art. 34 della Costituzione, demanda all'autorita' statale il compito di determinare i requisiti di merito e delle condizioni economiche richiesti per beneficiare dei servizi erogati dalle strutture universitarie. L'individuazione di criteri, comunque difformi da quelli stabiliti per gli studenti di tutti gli Atenei del territorio nazionale, produce necessariamente una violazione del principi di eguaglianza nei confronti degli universitari delle altre regioni nonche' degli stessi studenti siciliani che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti dalla normativa statale, potrebbero vedersi esclusi dall'accesso alle provvidenze in virtu' della emananda disciplina derogatoria regionale, e pertanto impediti o comunque menomati nell'esercizio del loro diritto allo studio. La prospettata violazione dei suddetti principi costituzionali risulta ancor piu' grave laddove si consideri che viene effettuata con atto amministrativo cui non vengono posti dal legislatore limiti di sorta nell'individuazione dei criteri alternativi a quelli fissati a livello nazionale. Orbene non puo' ritenersi, ad avviso del ricorrente, che la competenza di cui all'art. 17 lett. d) dello statuto speciale sia talmente ampia da ricomprendere la possibilita' di autorizzare si ribadisce senza prefissione di alcun criterio o limite, deroghe a fonti normative secondarie statale attuative di specifico dettato legislativo, giacche' in tal modo operando si configura una palese elusione di quest'ultimo. Se la norma regionale fosse attuata, infatti, troverebbero ingresso criteri di selezione dei beneficiari difformi o addirittura contrastanti con quelli fissati dal terzo comma del d.P.C.M. del 13 aprile 1994, per cui e' determinante il merito e soltanto a parita' di posizioni la condizione economica. Potrebbe, invero, configurarsi, ad esempio, l'ipotesi che la valutazione delle disagiate condizioni economiche superi quella del merito considerato prevalente dal legislatore nazionale in attuazione del dettato costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 34. D'altronde che l'uniformita' di trattamento, con la correlata univocita' nella determinazione dei criteri di selezione, finalizzata alla concreta realizzazione del diritto allo studio universitario possa essere garantita esclusivamente dall'autorita' statale trova indiretta conferma nella decisione di codesta Corte n. 281/1992 ove viene riconosciuta la competenza dello Stato a stabilire il coordinamento e la programmazione degli interventi nella materia in questione. La norma de qua, derogatoria ed invasiva della competenza statale, non puo' ritenersi inoltre giustificata dalla mancata adozione di un provvedimento legislativo regionale con cui si da' attuazione alle previsioni contenute nel capo III della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Detto provvedimento (che avrebbe dovuto essere adottato entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 390 e che si trova ancora presso la competente commissione di merito), nel disciplinare le modalita' di accesso ai servizi ed alle provvidenze non fruibili dalla generalita' degli studenti, secondo quanto stabilito dall'art. 7, primo comma lettera c) della cennata legge, non potrebbe in ogni caso infatti esimersi dal rispetto dei criteri di cui all'art. 4 e nella fattispecie quindi del d.P.C.M. 13 aprile 1994. Il contenuto dell'art. 7 seppure rivolto alle regioni a statuto ordinario, si ritiene, invero, riferibile anche alla regione siciliana in virtu' del combinato disposto dell'art. 11 della stessa legge e dell'art. 17, lett. d), dello statuto speciale. Quest'ufficio non ignora che vaste rappresentanze degli universitari siciliani hanno vivamente manifestato la loro contrarieta' al citato d.P.C.M., ritenuto lesivo degli interessi degli studenti bisognosi poiche' il criterio del reddito e' postergato a quello del merito. Tuttavia non puo' non rilevarsi che se ingiustizie dovessero ravvisarsi nel provvedimento del governo nazionale e/o nella legge di cui esso costituisce attuazione esse non potrebbero che essere eliminate rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Parlamento Nazionale che le hanno poste in essere, non essendo giuridicamente ammissibile, seppure umanamente comprensibile, una deroga, peraltro temporanea ed indeterminata attraverso l'adozione di una legge da parte di un organo non competente.
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana; Visto l'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna l'art. 1, primo comma del disegno di legge n. 809 dal titolo "Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario" approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 25 ottobre 1994 per violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione nonche' dell'art. 4 della legge n. 390/1991e dell'art. 3, terzo comma del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. d) dello statuto speciale. Palermo, addi' 2 novembre 1994 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio PIRANEO 94C1226