N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1994

                                N. 682
 Ordinanza  emessa  il 16 settembre 1994 dal Consiglio superiore della
 magistratura, sezione disciplinare nel  procedimento  disciplinare  a
 carico di Giammarino Amalia
 Ordinamento giudiziario - Magistrati - Sezione disciplinare del
    Consiglio   superiore   della   magistratura  -  Lamentata  omessa
    previsione (sempre o in casi determinati: nella specie,  richiesta
    di   autodifesa)   dell'obbligatorieta'   dell'assistenza  tecnica
    dell'incolpato - Irragionevole disparita' di trattamento  rispetto
    al  processo penale nel cui ambito vige il divieto di autodifesa -
    Lesione  del  principio  di   eguaglianza   -   Mancata   garanzia
    dell'effettivita'  del  diritto  di  difesa - Richiamo ai principi
    espressi nella sentenza n. 190/1970.
 (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.48 del 23-11-1994 )
               IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   con    l'intervento
 dell'avvocato  generale dott. Franco Morozzo Della Rocca delegato dal
 procuratore generale della Repubblica presso la Corte di  cassazione,
 e   con   l'assistenza  del  segretario,  dott.  Giovanni  Mannarini,
 magistrato addetto alla  segreteria  del  Consiglio  superiore  della
 magistratura,  nel procedimento disciplinare n. 70/1993 r.g. a carico
 della dott.ssa Amalia Giammarino;
    Premesso che nel  giudizio  disciplinare  relativo  alla  dott.ssa
 Giammarino,   la   predetta  ha  dichiarato  che  intende  difendersi
 personalmente;
    Sentito il procuratore generale, il quale ha dichiarato di opporsi
 alla  nomina  di  un  difensore  di   ufficio,   stante   la   scelta
 dell'incolpata;
    Sentita  quest'ultima  la  quale  si  e' opposta alla nomina di un
 difensore d'ufficio;
                              R I L E V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza, tranne  il  punto  in
 cui  in  dispositivo,  si  "ordina la sospensione del procedimento in
 corso" ove e' citato il "n. 70/1993" anziche'  "n.    47/1993"  (Reg.
 ord. n. 680/1994).
 94C1229