N. 684 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1994

                                N. 684
 Ordinanza emessa il 16 settembre 1994 dal Consiglio  superiore  della
 magistratura,  sezione  disciplinare  nel procedimento disciplinare a
 carico di Giammarino Amalia
 Ordinamento giudiziario - Magistrati - Sezione disciplinare del
    Consiglio  superiore  della  magistratura   -   Lamentata   omessa
    previsione  (sempre o in casi determinati: nella specie, richiesta
    di  autodifesa)   dell'obbligatorieta'   dell'assistenza   tecnica
    dell'incolpato  - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto
    al processo penale nel cui ambito vige il divieto di autodifesa  -
    Lesione   del   principio   di   eguaglianza  -  Mancata  garanzia
    dell'effettivita' del diritto di difesa  -  Richiamo  ai  principi
    espressi nella sentenza n. 190/1970.
 (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.48 del 23-11-1994 )
               IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
    Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   con   l'intervento
 dell'avvocato generale dott. Franco Morozzo Della Rocca delegato  dal
 procuratore  generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
 e  con  l'assistenza  del  segretario,  dott.   Giovanni   Mannarini,
 magistrato  addetto  alla  segreteria  del  Consiglio superiore della
 magistratura, nel procedimento disciplinare n. 54/1993 r.g. a  carico
 della dott.ssa Amalia Giammarino;
    Premesso  che  nel  giudizio  disciplinare  relativo alla dott.ssa
 Giammarino,  la  predetta  ha  dichiarato  che   intende   difendersi
 personalmente;
    Sentito il procuratore generale, il quale ha dichiarato di opporsi
 alla   nomina   di   un   difensore  di  ufficio,  stante  la  scelta
 dell'incolpata;
    Sentita quest'ultima la quale si e'  opposta  alla  nomina  di  un
 difensore d'ufficio;
                              R I L E V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza, tranne  il  punto  in
 cui  in  dispositivo,  si  "ordina la sospensione del procedimento in
 corso" ove e' citato il "n. 54/1993" anziche'  "n.    47/1993"  (Reg.
 ord. n. 680/1994).
 94C1231