N. 685 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1994
N. 685 Ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Le Pera Tommaso Processo penale - Custodia cautelare - Proroga - Previsto provvedimento del g.i.p., emesso in camera di consiglio, "sentiti il p.m. e il difensore" - Lamentata omessa previsione della applicazione delle norme generali sul procedimento camerale ex art. 127 del cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 305, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.48 del 23-11-1994 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 560 del registo delle impugnazioni delle misure cautelari personali dell'anno 1994, riservato per la decisione alla udienza camerale del giorno 29 settembre 1994, sulla istanza presentata nell'interesse di Le Pera Tommaso, nato a Gimigliano l'8 aprile 1954, detenuto presso la casa circondariale di Cosenza, indagato, appellante, avverso l'ordinanza deliberata il 22 giugno 1994, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto la proroga fino al 23 ottobre 1994 del termine della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 22 giugno 1993; Sentiti l'indagato ed i difensori, avv. Giovanni Le Pera ed Antonio Chiarella; Esaminati gli atti di causa; Udito il presidente relatore; R I L E V A Il giudice a quo ha argomentato che: la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare non deve essere notificata al difensore dell'indagato ne' posta a sua disposizione, assieme agli atti e documenti che la legittimano, mediante il previo deposito in cancelleria; nella procedura ex art. 305 del c.p.p., a contraddittorio limitato per la esclusa partecipazione del cautelato, non e' nemmeno richiesto il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 127 del c.p.p., per un adeguato apprestamento dei mezzi difensivi; l'audizione del difensore e' funzionale alla "rappresentazione dei fatti e delle esigenze offerte dall'accusa, spettando, per il resto, al giudice - organo di garanzia cui solo possono essere compiutamente disvelati gli atti e le prognosi investigative posti a fondamento della richiesta - di valutare il merito". Richiamati essenzialmente i connotati del rito, nel suo modello normativo e nella sua pratica applicazione, sussistono, ad avviso del collegio, le condizioni per prospettare la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 305.2 del c.p.p., nella parte in cui, prescrivendo l'audizione del p.m. e del difensore, non prevede ne' l'intervento dell'indagato ne' il rispetto delle disposizioni generali del procedimento camerale, a' termini dell'art. 127 del c.p.p. ed in funzione di un utile ed adeguato contraddittorio. La questione e' rilevante. La norma in esame e' di diretta applicazione nel presente procedimento, e lo e' stata nei rigorosi e delimitati modi sopra esposti; costituisce, peraltro, oggetto di articolata ed espressa doglianza di annullamento. La questione si appalesa, poi, non manifestamente infondata. 1) La norma esclude, in primo luogo, la personale partecipazione dell'interessato o, quanto meno, un meccanismo procedurale di audizione, laddove invece detto diritto deve essere garantito nel susseguente procedimento di gravame, assimilato giustamente all'appello de libertate, (sede ove, peraltro, sarebbe piu' ragionevolmente giustificabile la delimitazione ad una difesa tecnica), oppure nel, senz'altro meno significativo sotto il profilo garantistico, procedimento di correzione di errore materiale che dovesse inficiare l'essenziale e primigenio provvedimento di proroga (arg. ex art. 130 del c.p.p.). 2) Nonostante la rilevanza costituzionale del bene della liberta' personale, indubitabilmente e gravosamente compromesso dalla incidentale valutazione sulla protrazione della custodia cautelare oltre il limite massimo di fase, pregiudica sostanzialmente il correlato esercizio del diritto di difesa, perche': preclude la previa ed adeguata conoscenza della richiesta del p.m., quale atto introduttivo del pocedimento incidentale; inibisce l'esame degli atti posti a fondamento di essa, cosi' da rendere del tutto apparente "il parere"" formulabile ex adverso (a fronte di un inutile, perche' formale, parere del p.m., gia' forte della articolata richiesta) ed evanescente la susseguente impugnazione di merito (argomento che neutralizza l'assunto del g.i.p., quale organo di garanzia deputato all'esclusivo giudizio sul punto); non prescrive, e senza alcuna comprensibile ragione derogatoria, tenuto conto della materia giudicanda, senz'altro da privilegiare rispetto ad ogni altra che sia oggetto di cognizione camerale, il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni per l'efficace esplicazione del contraddittorio. Si evidenzia, come parametro costituzionale, il principio di ragionevolezza, cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del suo potere, essendo sotteso nel disposto dell'art. 3 della Costituzione, posto che, a parita' di condizioni, se non addirittura in presenza evidente di una situazione poziore, la norma in esame non tutela il rispetto del principio del contraddittorio camerale. Si appalesa altresi' consistentemente vulnerato il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, della Costituzione, attraverso la personale e diretta partecipazione della parte privata, e mediante l'applicazione delle norme generali sul procedimento camerale, con deposito al difensore della richiesta di proroga e degli atti sui quali essa si fonda, con la connessa facolta' di estrarne copia e con il rispetto del congruo termine dilatorio di giorni dieci in funzione di un adeguato contraddittorio.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 20 marzo 1953, n. 87; Solleva, di ufficio, la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 305, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, all'indagato, al difensore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Sospende il procedimento ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Catanzaro, addi' 29 settembre 1994 Il presidente est.: BAUDI 94C1232