N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 settembre 1994

                                N. 690
 Ordinanza emessa il 5 settembre 1994 dal pretore di Ascoli Piceno nel
 procedimento civile vertente tra Lelli Rossella ed altro e E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
    assistenza   veterinari   (E.N.P.A.V.)  -  Previsione,  con  norma
    autoqualificata        interpretativa,        dell'obbligatorieta'
    dell'iscrizione all'E.N.P.A.V., anche per i medici veterinari gia'
    avvalentisi  di altre forme di previdenza obbligatoria - Incidenza
    sul principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita'  di
    trattamento  tra  veterinari  e  della lesione del principio della
    certezza giuridica per effetto della  retroattivita'  della  norma
    impugnata.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, punto 26).
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.48 del 23-11-1994 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva, ritenuto che l'art. 11 punto 25 della
 legge  24  dicembre 1993, n. 537, pur espressamente qualificata quale
 norma  interpretativa,  ha,  in  realta',  carattere   oggettivamente
 innovativo  della disciplina previgente laddove ripristina de jure il
 rapporto di obbligazione contributiva  Inpal  a  carico  di  tutti  i
 veterinari,  cosi'  facendo venir meno la facolta', gia' riconosciuta
 ai veterinari lavoratori subordinati,  di  conservare  la  iscrizione
 all'albo professionale indipendentemente dalla iscrizione all'Enpav;
    Ritenuto   che  la  predetta  disposizione,  nel  momento  in  cui
 attraverso  la   formale   qualificazione   in   termini   di   norma
 interpretativa,  (pur  trattandosi,  invece,  di norma innovativa con
 effetto retroattivo) e' oggettivamente tale da  eludere  il  naturale
 limite  di  irretrattivita'  delle  norme che siano incisive in senso
 modificativo a carico di rapporti giuridici gia' perfezionati con  la
 definitiva  produzione  degli  effetti  tipici (nella specie, la gia'
 esercitata e consumata facolta', in capo ai veterinari dipendenti, di
 optare per il regime contributivo proprio dei  dipendenti,  salva  la
 iscrizione   all'albo   professionale,   con  conseguente  produzione
 definitiva degli effetti di tale opzione);
    Ritenuto, dunque, che  la  alterazione  retroattiva  del  predetto
 assetto  giuridico-economico  gia'  instauratosi  con  la  definitiva
 produzione degli effetti tipici della opzione consentita  del  regime
 previgente  e'  contraria  al principio di intangibilita' retroattiva
 delle posizioni giuridiche acquisite in forza di fatti generatori  di
 diritto  gia'  consumatisi  nella  forma tipica prevista dalla legge,
 fermo restando che il predetto principio di intangibilita', nel senso
 sopra considerato, va inquadrato nell'ottica dei generali  valori  di
 equita'  e razionalita' della legge, sottesi ai fondamentali principi
 di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
   Tutto  cio'  premesso,  ritenuta  non  manifestamente  infondata la
 predetta questione di circostanzialita' relativa all'art.  11,  punto
 26  della  legge  n.  537/1993 con riferimento agli artt. 2 e 3 della
 Corte costituzionale, sospende il giudizio  in  corso  e  dispone  la
 trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale,  disponendo
 altresi' che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti  ed  al  signor  Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e comunicata ai signori Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento della Repubblica.
      Ascoli Piceno, addi' 5 settembre 1994
                         Il pretore: CENTINARO

 94C1237