N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 settembre 1994
N. 690 Ordinanza emessa il 5 settembre 1994 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Lelli Rossella ed altro e E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V., anche per i medici veterinari gia' avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Incidenza sul principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento tra veterinari e della lesione del principio della certezza giuridica per effetto della retroattivita' della norma impugnata. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, punto 26). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.48 del 23-11-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, ritenuto che l'art. 11 punto 25 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pur espressamente qualificata quale norma interpretativa, ha, in realta', carattere oggettivamente innovativo della disciplina previgente laddove ripristina de jure il rapporto di obbligazione contributiva Inpal a carico di tutti i veterinari, cosi' facendo venir meno la facolta', gia' riconosciuta ai veterinari lavoratori subordinati, di conservare la iscrizione all'albo professionale indipendentemente dalla iscrizione all'Enpav; Ritenuto che la predetta disposizione, nel momento in cui attraverso la formale qualificazione in termini di norma interpretativa, (pur trattandosi, invece, di norma innovativa con effetto retroattivo) e' oggettivamente tale da eludere il naturale limite di irretrattivita' delle norme che siano incisive in senso modificativo a carico di rapporti giuridici gia' perfezionati con la definitiva produzione degli effetti tipici (nella specie, la gia' esercitata e consumata facolta', in capo ai veterinari dipendenti, di optare per il regime contributivo proprio dei dipendenti, salva la iscrizione all'albo professionale, con conseguente produzione definitiva degli effetti di tale opzione); Ritenuto, dunque, che la alterazione retroattiva del predetto assetto giuridico-economico gia' instauratosi con la definitiva produzione degli effetti tipici della opzione consentita del regime previgente e' contraria al principio di intangibilita' retroattiva delle posizioni giuridiche acquisite in forza di fatti generatori di diritto gia' consumatisi nella forma tipica prevista dalla legge, fermo restando che il predetto principio di intangibilita', nel senso sopra considerato, va inquadrato nell'ottica dei generali valori di equita' e razionalita' della legge, sottesi ai fondamentali principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
Tutto cio' premesso, ritenuta non manifestamente infondata la predetta questione di circostanzialita' relativa all'art. 11, punto 26 della legge n. 537/1993 con riferimento agli artt. 2 e 3 della Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al signor Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Ascoli Piceno, addi' 5 settembre 1994 Il pretore: CENTINARO 94C1237