N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 1994

                                N. 691
 Ordinanza  emessa  il  28 settembre 1994 dal pretore di Ascoli Piceno
 nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed
 altra
 Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e
    torbiere -  Riduzione  del  limite  di  eta'  pensionabile  -  Non
    operativita'  nei  confronti  dei lavoratori dipendenti da imprese
    che esercitino lavori di altro genere ma comunque in ambienti  del
    sottosuolo   -   Ingiustificata   disparita'  di  trattamento  con
    incidenza sul diritto alla assicurazione di  mezzi  adeguati  alle
    esigenze  di  vita  del  lavoratore - Questione gia' oggetto della
    ordinanza della Corte  costituzionale  n.  461/1991  di  manifesta
    inammissibilita' per mancanza di motivazione in punto di rilevanza
    e riproposta dal giudice a quo emendata dal predetto vizio.
 (Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.48 del 23-11-1994 )
                              IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva, vista la rinnovata proposizione, ad
 opera della parte ricorrente, di eccezione di incostituzionalita' con
 riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio  1960,  n.  5  (in
 rapporto  agli  artt.  3  e  38 della Costituzione); laddove le norme
 predette escludono dalla tutela, dalle stesse prevista, i  lavoratori
 dipendenti da imprese che comunque esercitano in condizioni analoghe,
 lavori  in  ambienti  di  sottosuolo; ritenuto che analoga eccezione,
 ritenuta non manifestamente  infondata  da  questo  giudicante,  (con
 conseguente  rimessione  degli  atti  alla  Corte costituzionale), e'
 stata dichiarata formalmente non ammissibile dalla Corte, cosi'  come
 proposta,  per  rilevata carenza di indicazione e articolazione degli
 elementi probatori di sostegno della ordinanza di rimessione;
    Ritenuto che tale pronuncia della Corte, proprio  perche'  fondata
 sul   rilievo   preliminare   di   carenza   di  natura  formale  del
 provvedimento di remissione, non ha carattere di pronuncia nel merito
 della stessa eccezione di costituzionalita', dal che consegue che  la
 stessa  eccezione,  che  resta  impregiudicata nel merito, puo', allo
 stato attuale, venir nuovamente riproposta;
    Posto quanto sopra, e ritenuto (come gia' rilevato nella  precorsa
 ordinanza  di  rimessione)  che  l'ottica  ispiratrice  della legge 3
 gennaio 1960, N. 5 e' incentrata su di un giudizio di  valore  avente
 come  punto  di  riferimento  la  considerazione  della esposizione a
 rischio   della   integrita'   fisica   del   lavoratore,   collegato
 all'esercizio  di  attivita'  di  lavoro nel sottosuolo, in relazione
 alle  particolari  caratteristiche  morfologiche  di tale ambiente di
 lavoro e del relativo rischio;
    Ritenuto, tuttavia, che la stessa legge 3 gennaio 1960,  n.  5  e'
 espressamente  destinata ad operare in relazione alla ipotesi di quel
 particolare lavoro in ambienti di sottosuolo che e' dato  dal  lavoro
 in  miniera,  e  che  peraltro  la stessa normativa, avente carattere
 speciale, non e' suscettibile di applicazione  analogica  ad  ipotesi
 diverse, ancorche' affini;
    Ritenuto,  peraltro,  che la ipotesi oggetto del presente giudizio
 fa riferimento ad un tipo  di  lavoro  nel  sottosuolo  che  (secondo
 comune e notoria esperienza) presenta caratteristiche morfologiche ed
 ambientali  del  tutto omogenee con quelle considerate dalla predetta
 legge n. 5/1960, onde la circostanza che tale normativa speciale  sia
 destinata  ad operare solo con riferimento ad una specifica categoria
 di attivita' lavorativa svolta in ambienti di sottosuolo, delinea  in
 re  ipsa  una  situazione  sperequativa  e discriminatoria rispetto a
 categorie di  attivita'  lavorative  affini,  in  quanto  esposte  al
 medesimo   rischio   ambientale  specifico,  indipendentemente  dalla
 considerazione della  diversita'  del  settore  tecnico  economico  e
 metodologico della impresa datrice di lavoro, che non rileva sotto il
 profilo  della  qualita'  e natura del rischio professionale gravante
 sul lavoratore;
    Ritenuto che i predetti aspetti di  affinita'  e  di  analogia  si
 evidenziano (sulla base di quanto emerge dalle risultanze della prova
 storica  espletata  in  corso  di  causa)  sia sotto il profilo delle
 condizioni ambientali in cui si  dispiega  il  lavoro  (eseguiti,  in
 entrambi  i  casi,  in  ambienti  di sottosuolo e realizzati mediante
 l'avanzamento in  gallerie  sotterranee,  con  rischio  immanente  di
 infiltrazioni  da falde acquifere e da depositi di gas naturale), sia
 sotto il profilo della specificita' del rischio professionale  tipico
 connesso  con le lavorazioni eseguite in gallerie di sottosuolo, (con
 particolare riferimento  al  pericolo  di  crolli,  di  imprevedibili
 allagamenti  o  saturazione da gas di sottosuolo), sia, infine, sotto
 il profilo del particolare disagio, o, della  particolare  gravosita'
 materiale  e  del peculiare stress psicofisico legato alla prolungata
 permanenza in ambiente di sottosuolo,  che,  anche  per  l'innaturale
 contesto microclimatico (anomalo ricambio d'aria, presenza di polveri
 libere,  umidita'  ecc.)  determina una accentuazione della usura del
 potenziale energetico del lavoratore;
    Ritenuto che  tutto  quanto  sopra  ha  trovato  una  apprezzabile
 conferma negli elementi di prova in atti;
   Tutto   cio'   premesso;  ritenuto,  pertanto,  non  manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' sollevata dal  patrocinio
 attoreo  in  riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960,
 n. 5 (in rapporto agli artt. 3 e 38 della  Costituzione)  laddove  le
 norme  predette  escludono  dalla  tutela,  dalle  stesse prevista, i
 lavoratori dipendenti da imprese che comunque  esercitino  lavori  in
 ambienti di sottosuolo;
    Rimette   tale   questione   al  giudizio  della  onorevole  Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  al  signor  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e
 comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Ascoli Piceno, addi' 28 settembre 1994
                         Il pretore: CENTINARO

 94C1238