N. 691 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 1994
N. 691 Ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed altra Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori delle miniere, cave e torbiere - Riduzione del limite di eta' pensionabile - Non operativita' nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitino lavori di altro genere ma comunque in ambienti del sottosuolo - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - Questione gia' oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 461/1991 di manifesta inammissibilita' per mancanza di motivazione in punto di rilevanza e riproposta dal giudice a quo emendata dal predetto vizio. (Legge 3 gennaio 1960, n. 5, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.48 del 23-11-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, vista la rinnovata proposizione, ad opera della parte ricorrente, di eccezione di incostituzionalita' con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione); laddove le norme predette escludono dalla tutela, dalle stesse prevista, i lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitano in condizioni analoghe, lavori in ambienti di sottosuolo; ritenuto che analoga eccezione, ritenuta non manifestamente infondata da questo giudicante, (con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale), e' stata dichiarata formalmente non ammissibile dalla Corte, cosi' come proposta, per rilevata carenza di indicazione e articolazione degli elementi probatori di sostegno della ordinanza di rimessione; Ritenuto che tale pronuncia della Corte, proprio perche' fondata sul rilievo preliminare di carenza di natura formale del provvedimento di remissione, non ha carattere di pronuncia nel merito della stessa eccezione di costituzionalita', dal che consegue che la stessa eccezione, che resta impregiudicata nel merito, puo', allo stato attuale, venir nuovamente riproposta; Posto quanto sopra, e ritenuto (come gia' rilevato nella precorsa ordinanza di rimessione) che l'ottica ispiratrice della legge 3 gennaio 1960, N. 5 e' incentrata su di un giudizio di valore avente come punto di riferimento la considerazione della esposizione a rischio della integrita' fisica del lavoratore, collegato all'esercizio di attivita' di lavoro nel sottosuolo, in relazione alle particolari caratteristiche morfologiche di tale ambiente di lavoro e del relativo rischio; Ritenuto, tuttavia, che la stessa legge 3 gennaio 1960, n. 5 e' espressamente destinata ad operare in relazione alla ipotesi di quel particolare lavoro in ambienti di sottosuolo che e' dato dal lavoro in miniera, e che peraltro la stessa normativa, avente carattere speciale, non e' suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse, ancorche' affini; Ritenuto, peraltro, che la ipotesi oggetto del presente giudizio fa riferimento ad un tipo di lavoro nel sottosuolo che (secondo comune e notoria esperienza) presenta caratteristiche morfologiche ed ambientali del tutto omogenee con quelle considerate dalla predetta legge n. 5/1960, onde la circostanza che tale normativa speciale sia destinata ad operare solo con riferimento ad una specifica categoria di attivita' lavorativa svolta in ambienti di sottosuolo, delinea in re ipsa una situazione sperequativa e discriminatoria rispetto a categorie di attivita' lavorative affini, in quanto esposte al medesimo rischio ambientale specifico, indipendentemente dalla considerazione della diversita' del settore tecnico economico e metodologico della impresa datrice di lavoro, che non rileva sotto il profilo della qualita' e natura del rischio professionale gravante sul lavoratore; Ritenuto che i predetti aspetti di affinita' e di analogia si evidenziano (sulla base di quanto emerge dalle risultanze della prova storica espletata in corso di causa) sia sotto il profilo delle condizioni ambientali in cui si dispiega il lavoro (eseguiti, in entrambi i casi, in ambienti di sottosuolo e realizzati mediante l'avanzamento in gallerie sotterranee, con rischio immanente di infiltrazioni da falde acquifere e da depositi di gas naturale), sia sotto il profilo della specificita' del rischio professionale tipico connesso con le lavorazioni eseguite in gallerie di sottosuolo, (con particolare riferimento al pericolo di crolli, di imprevedibili allagamenti o saturazione da gas di sottosuolo), sia, infine, sotto il profilo del particolare disagio, o, della particolare gravosita' materiale e del peculiare stress psicofisico legato alla prolungata permanenza in ambiente di sottosuolo, che, anche per l'innaturale contesto microclimatico (anomalo ricambio d'aria, presenza di polveri libere, umidita' ecc.) determina una accentuazione della usura del potenziale energetico del lavoratore; Ritenuto che tutto quanto sopra ha trovato una apprezzabile conferma negli elementi di prova in atti;
Tutto cio' premesso; ritenuto, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dal patrocinio attoreo in riferimento agli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (in rapporto agli artt. 3 e 38 della Costituzione) laddove le norme predette escludono dalla tutela, dalle stesse prevista, i lavoratori dipendenti da imprese che comunque esercitino lavori in ambienti di sottosuolo; Rimette tale questione al giudizio della onorevole Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ascoli Piceno, addi' 28 settembre 1994 Il pretore: CENTINARO 94C1238