N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1994
N. 693 Ordinanza emessa l'8 giugno 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozza Renato contro la questura di Udine Misure di prevenzione - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza - Contestuale diffida a non tornare, senza autorizzazione, nel comune ove si sarebbe verificata la pubblica turbativa - Provvedimnento emesso dall'autorita' amministrativa senza intervento dell'interessato - Incidenza sulla liberta' personale e di movimento - Lamentata deteriore situazione rispetto alla generalita' dei soggetti. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, primo comma, modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 3). (Cost., artt. 3, 13 e 16).(GU n.48 del 23-11-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 924/1993, proposto dall'avvocato Bozza Renato, che si difende in proprio ed elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Alfredo Antonini, sito in Trieste, via del Lazzaretto Vecchio n. 2; contro la questura di Udine, in persona del questore in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, per l'annullamento del provvedimento, datato 13 ottobre 1993, del questore di Udine che disponeva il rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatoria nel comune di Concordia Sagittaria e lo diffidava altresi' dal fare ritorno nel comune di Latisana per un periodo di anni uno; Visto il ricorso, notificato l'11 novembre 1993 e depositato presso la segreteria generale il 24 novembre 1993 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della resistente amministrazione,depositato il 4 dicembre 1993; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza dell'8 giugno 1994 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi altresi' il ricorrente Bozza e l'avvocato dello Stato Viola per l'amministrazione. Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Nel provvedimento gravato si assume che il ricorrente avrebbe provocato situazioni di turbativa in comune di Latisana, per cui e' stata applicata nei suoi confronti la legge n. 1423/1956, art. 2, in relazione all'art. 1, punto 3, comminandogli l'allontanamento coatto da detta localita', con una contestuale diffida a non farvi ritorno per anni uno. Tale atto sarebbe, ad avviso dell'interessato, illegittimo per i seguenti motivi: 1. - Errata e falsa applicazione di legge ed errore nei presupposti. Presupposto indefettibile per l'applicazione della normativa e' che l'interessato sia dedito a reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica. Nulla del genere sussisterebbe nel caso, risultando nei suoi confronti solo un procedimento a querela di parte; inoltre il soggetto non sarebbe affatto pericoloso per la sicurezza pubblica. 2. - Travisamento dei fatti, illogicita', contraddittorieta' e carenza di motivazione. Il ricorrente ricostruisce i tre episodi che avrebbero dato origine al provvedimento, contestandone la gravita' e la consistenza. Spiega poi come la sua presenza a Latisana sarebbe giustificata dalla sua attivita' professionale di avvocato. Conclusivamente l'istante rileva come nel caso, oltre a mancare i presupposti di legge, i fatti stessi sarebbero stati travisati dall'amministrazione. Resiste in giudizio l'avvocatura dello Stato, la quale, dopo aver evidenziato come unico presupposto per l'applicazione della normativa in questione sarebbe la mera pericolosita' sociale del soggetto e non gia' la commissione di reati, contesta le doglianze di cui al ricorso, concludendo per il suo rigetto. D I R I T T O Nei confronti del ricorrente e' stata applicata la misura di prevenzione prevista dall'art. 2, comma primo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327, che prevede, per i soggetti indicati all'art. 1 (cioe', nel caso, quelli dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica), l'invio con foglio di via obbligatorio al comune di residenza, con la contestuale inibizione a tornare, senza speciale autorizzazione, nel comune ove si sarebbe verificata la pubblica turbativa. Questo collegio intende sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita' del citato art. 2, primo comma, stante l'evidente rilevanza della questione nella presente causa, essendo la misura di prevenzione de qua stata indiscutibilmente applicata nei confronti del ricorrente proprio con l'atto qui impugnato. Tale misure di prevenzione peraltro incide sulla liberta' di movimento, garantita dall'art. 16 della Costituzione, e consiste altresi' in una restrizione della liberta' personale, senza che, come prescritto dal precedente art. 13 della Costituzione, ne venga informata l'autorita' giudiziaria. La misura restrittiva viene inoltre adottata senza che l'interessato possa intervenire nel relativo procedimento formativo e senza quindi che egli possa in alcun modo difendersi, se non a posteriori, tramite ricorso all'autorita' giudiziaria amministrativa, la quale, come noto, in sede di giudizio di legittimita', incontra il limite dell'insindacabilita' del merito amministrativo. La norma appare infine contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in quanto pone il cittadino, nei cui confronti viene applicata detta misura di prevenzione, ingiustificatamente in una situazione deteriore rispetto alla generalita' dei soggetti, i quali, sulla base dei principi e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 7 e seguenti), possono intervenire in un normale procedimento amministrativo, pur in presenza di conseguenze molto meno gravi per la loro sfera di liberta' personale. Essendo stata quindi considerata rilevante e non manifestamente infondata la citata questione di costituzionalita', il collegio ritiene di disporre la sospensione del giudizio e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci in merito.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 della Costituzione; Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994. Il presidente: PELLINGRA L'estensore: ZUBALLI 94C1240