N. 42 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 novembre 1994

                                 N. 42
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17
 novembre 1994 (del presidente della regione siciliana)
 Regione Sicilia - Finanza regionale - Diniego di apertura di un conto
    corrente  postale  a cura dell'ufficio del registro di Roma per la
    riscossione della tassa sulle  concessioni  governative  regionali
    istituita   con  legge  regionale  24  agosto  1993,  n.  24,  sul
    presupposto  che  la  possibilita'  di  avvalersi   degli   uffici
    dell'amministrazione  statale  riguardi soltanto la riscossione di
    tributi erariali di spettanza regionale  e  non  anche  di  quelli
    deliberati direttamente dalla regione - Violazione dei principi di
    ragionevolezza, di leale cooperazione nonche' di avvalimento degli
    uffici  statali  per la riscossione delle entrate deliberate dalla
    regione e per l'esazione delle entrate patrimoniali, sancito dallo
    statuto - Incidenza sul principio di buon andamento della  p.a.  -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1987,
    214/1988, 470/1988, 139/1990 e 232/1991.
 (Note Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24
    novembre 1993, n. 3/2138/93 Sicilia).
 (Statuto regione Sicilia, artt. 20 e 36).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
   Ricorso  del  presidente  della regione siciliana pro-tempore on.le
 prof. Francesco Martino, autorizzato a  ricorrere  con  deliberazione
 della  giunta  regionale  n. 453 del 26 ottobre 1994, rappresentato e
 difeso, sia congiuntamente che  disgiuntamente,  dall'avv.  Francesco
 Torre  e  dall'avv.  Francesco  Castaldi ed elettivamente domiciliato
 nella  sede  dell'ufficio  della  regione  siciliana  in  Roma,   via
 Marghera,  36,  giusta  procura in margine al presente atto contro il
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per  la
 carica  in  Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, Palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'avvocatura  dello
 Stato,  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra
 la  regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero
 delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94, pervenuta all'assessorato
 regionale bilancio e finanze il 15 settembre 1994, nonche' della nota
 24 novembre 1993, n. 3/2138/93 Sic., aventi ad oggetto il diniego  di
 apertura  di  un  conto  corrente  postale  a  cura  dell'ufficio del
 registro di Roma per la riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni
 governative  regionali  istituite con legge regionale 24 agosto 1993,
 n. 24.
                               F A T T O
    Con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24,  si  e'  provveduto  al
 riordino  delle  tasse  sulle  concessioni  governative regionali con
 effetti decorrenti dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
 stessa.  Ai fini della disciplina del pagamento delle predette tasse,
 l'art. 6, terzo comma, facendo rinvio alle disposizioni del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,  prevede  che  alla
 riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni  governative si proceda
 tramite gli uffici del registro.
    Con il che devesi intendere, in relazione all'accentramento  delle
 strutture  di  riscossione  delle tasse sulle concessioni governative
 disposto con l'art. 2 del d.m. 12  dicembre  1972  (pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 335 del 28 dicembre 1972) che
 alla detta riscossione, allo stato, unitamente provvede, per l'intera
 nazione, "l'ufficio del  registro  per  le  tasse  sulle  concessioni
 governative"  di  Roma  (art.  3,  lett.  a),  e art. 4 del d.P.R. n.
 641/1972 e art. 2 del d.m. succitato).
    In  conseguenza,  con  nota,  n.  304795  del  25  settembre  1993
 l'assessorato  regionale  del bilancio e delle finanze, in esecuzione
 del disposto di cui al richiamato art. 6, terzo  comma,  della  legge
 regionale  n.  24/1993,  ha  provveduto a chiedere al Ministero delle
 finanze di volere autorizzare l'ufficio del  registro  per  le  tasse
 sulle  concessioni governative di Roma a far si' che venga istituito,
 da parte dell'amministrazione postale, un apposito conto corrente per
 il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.
    Il predetto Ministero con nota n. 3/2138/93 sic. del  24  novembre
 1993  ha  dichiarato  di  non  concordare  con  la predetta richiesta
 avanzata dalla regione siciliana sostenendo che  la  possibilita'  di
 avvalersi   degli   uffici  periferici  dell'amministrazione  statale
 riguarda soltanto la riscossione di  tributi  erariali  di  spettanza
 regionale  e  va  esclusa  invece  per  la  riscossione  di  tributti
 deliberati  direttamente  dalla  regione,  quali   le   tasse   sulle
 concessioni governative in discorso.
    Con  riferimento  alla  predetta  nota  ministeriale l'assessorato
 regionale del bilancio e delle finanze ha, con lettera 308080 del  22
 febbraio 1994, rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici
 periferici  dell'amministrazione statale (tra i quali va annoverato -
 ne' il Ministero lo contesta - anche l'ufficio del registro di Roma),
 previsto dall'art. 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria
 (d.P.R.  6  luglio  1965,  n.  1074),   operi   indistintamente   per
 l'esercizio   di   tutte  le  funzioni  esecutive  ed  amministrative
 spettanti in materia alla regione ai sensi dell'art. 20 dello statuto
 siciliano e, quindi,  senza  discriminare  fra  tributi  erariali  di
 spettanza della regione e tributi da questa direttamente deliberati.
    Cio' nonostante, il Ministero delle finanze, con la lettera del 10
 agosto  1994  -  a  firma  del Ministro - ha definitivamente escluso,
 nella  fattispecie,  la  possibilita'   del   suddetto   avvalimento,
 riportandosi  alle  motivazioni espresse nella precedente nota del 24
 novembre 1993.
                             D I R I T T O
    1. - Violazione degli artt. 36 e 20 dello  statuto  della  regione
 siciliana  e  degli  artt. 2 e 8 delle norme di attuazione in materia
 finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
    La norma dell'art.  20  dello  statuto  attribuisce  alla  regione
 potesta'  esecutive  ed  amministrative  proprie  e piene in tutte le
 materie in cui la  stessa  ha  competenza  legislativa;  dal  che  la
 giurisprudenza  costituzionale  ha  affermato che al potere normativo
 segue, come necessario corollario ed  entro  gli  stessi  limiti,  la
 potesta'  amministrativa,  trattandosi  di  attivita' che procede, di
 regola, parallelamente, in attuazione del  decentramento  conseguente
 all'autonoma.
    Come  e' noto, la giurisprudenza di codesta Corte ha riconosciuto,
 che, ai sensi dell'art.  36  dello  statuto,  la  regione  ha,  nella
 materia  finanziaria,  competenza  legislativa  concorrente,  sia  in
 ordine alla istituzione  di  tributi  propri  (da  essa  direttamente
 deliberati),  sia  in  ordine  ai  tributi  erariali, attribuiti alla
 spettanza regionale  dalle  norme  di  attuazione  dello  statuto  in
 materia  finanziaria  con  la  esclusione  del  regime  doganale,  di
 esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 39 del  st.  e  delle
 imposte  di  produzione,  dei  proventi  del  monopolio  e del lotto,
 riservati allo Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 36.
    Siffatta competenza normativa e' stata, del  resto,  confermata  e
 precisata   con  l'art.  6  delle  norme  di  attuazione  (d.P.R.  n.
 1074/1965) che stabilisce che le disposizioni delle leggi  tributarie
 dello  Stato hanno vigore e si applicano nel territorio della regione
 "salvo quanto la regione disponga nell'esercizio e nei  limiti  della
 competenza legislativa ad essa spettante".
    Infine  per  quanto  riguarda  il  contenuto  e  l'ampiezza  della
 potesta'  esecutiva  ed  amministrativa   regionale   nella   materia
 fiananziaria,   deve  farsi  riferimento  alle  disposizioni  di  cui
 all'art. 8 delle norme di  attuazione  dello  statuto  della  regione
 siciliana  in  materia  finanziaria che stabilisce, in forma ampia ed
 omnicomprensiva che, per  l'esercizio  delle  funzioni  esecutive  ed
 amministrative  spettanti  alla  regione, ai sensi dell'art. 20 dello
 statuto, essa  si  avvale,  fino  a  quando  non  sara'  diversamente
 disposto,   degli  uffici  periferici  dell'amministrazione  statale.
 Concretamente nessuna limitazione e' stata posta all'esercizio  delle
 funzioni   esecutive   ed   amministrative  nella  specifica  materia
 finanziaria, essendosi ritenuto sufficiente ed adeguato  il  richiamo
 alla norma statutaria (art. 20).
    Per  quanto  riguarda  poi la particolare attivita' di riscossione
 delle entrate di spettanza della regione, il terzo comma dell'art.  8
 n.  a.  stabilisce  che,  per  cio'  che concerne "le imposte dirette
 riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma  delle  disposizioni
 nazionali  e  regionali  vigenti in materia e a mezzo degli agenti di
 riscossione di cui alle disposizioni stesse", mentre per le  "entrate
 di  natura  diversa  da  quella suindicata la regione puo' provvedere
 direttamente o mediante concessione".
    Ben  vero  la  competenza  della  regione  siciliana in materia di
 riscossione dei tributi di sua spettanza non puo' revocarsi in dubbio
 ed  e'  stata   costantemente   riconosciuta   dalla   giurisprudenza
 costituzionale,  sia  sotto la vigenza del regime provvisorio dettato
 dall'art. 2 d.l. 12 aprile 1948, n. 507, sia dopo l'emanazione delle
 norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074/1965.
    Con particolare riguardo ai sistemi di riscossione dei tributi  di
 spettanza regionale, tanto se istituiti dallo Stato che dalla regione
 (tributi propri), codesta ecc.ma Corte ha puntualizzato che gli artt.
 8  e  9  delle norme di attuazione dello statuto "prevedono soluzioni
 aperte sia alla gestione  diretta  regionale  che  a  quella  statale
 ovvero  alla  concessione" (sentenza n. 61/1987; negli stessi termini
 setenza n. 959/1988).
    Pertanto l'impugnata nota  del  Ministero  delle  finanze  del  10
 agosto  1994  che  ha  definitivamente respinto la richiesta avanzata
 dalla regione siciliana di potersi avvalere dell'ufficio del registro
 per le tasse sulle concessioni governative  di  Roma,  in  quanto  la
 possibilita'  di  avvalersi degli uffici dell'amministrazione statale
 riguarda soltanto la riscossione di  tributi  erariali  di  spettanza
 regionale  e  non anche quelli deliberati direttamente dalla regione,
 risulta in manifesto contrasto  con  le  norme  statutarie  contenute
 negli  artt. 36 e 20 e con le relative norme di attuazione in materia
 finanziaria e segnatamente con l'art. 8 di queste ultime che, per  la
 riscossione  dei  tributi  di  spettanza  regionale, tanto propri che
 erariali, prevede invece la possibilita' per la regione di  avvalersi
 di detti uffici dell'amministrazione statale.
    2.  - Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui
 sopra, anche in relazione al principio di ragionevolezza.
    Il sistema finanziario della regione siciliana e' stato conformato
 dallo statuto al  metodo  della  separazione  nel  senso  che  alcuni
 tributi   vengono   riservati   allo  Stato,  altri  tributi  vengono
 attribuiti alla regione, la quale provvede  per  questi  ultimi  alla
 riscossione.
    Questo sistema, come esattamente viene rilevato dalla dottrina, e'
 di  piu  semplice  applicazione  ma  rappresenta  l'inconveniente  di
 richiedere un doppio apparato fiscale  (quello  relativo  ai  tributi
 oggetto  della  riserva  statale  e  quello concernente i tributi dei
 quali il potere di riscossione e' stato trasferito alla regione).
    E'   stato   proprio   per   evitare   l'assurdita'   oltre    che
 l'antieconomicita'  di  un  siffatto  doppio  apparato fiscale che il
 legislatore e' intervenuto con l'art. 8  delle  norme  di  attuazione
 accedendo  a  quell'istituto  dello  "avvalimento"  che,  per  le sue
 caratteristiche avrebbe  unicamente  potuto  eliminare  l'evidenziato
 inconveniente.
    Gli  stessi  motivi  che  vogliono  siano  evitate duplicazioni di
 strutture preordinate alla riscossione spingono a  far  ritenere  che
 l'art.  8  succitato  deve intendersi abbia voluto escludere anche la
 costituzione, per la medesima  regione,  di  una  separata  struttura
 amministrativa  con  il  compito  di  provvedere alla riscossione dei
 tributi dalla stessa istituiti. Ed  invero  e'  stato  fino  ad  oggi
 pacificamente  e  pienamente  applicato il principio secondo il quale
 l'amministrazione regionale per la riscossione  delle  entrate  dalla
 stessa   deliberate  e  per  l'esazione  delle  entrate  patrimoniali
 normalmente ed in via generale si e' avvalsa e si avvale degli uffici
 periferici dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato  ai  sensi
 dell'art.  8  del  citato  d.P.R. n. 1074/1965, senza, per conseguire
 tale scopo,  dovere  istituire  una  nuova  struttura  amministrativa
 propria  opportunamente  ramificata  che  oltretutto sarebbe ben piu'
 costosa per la regione di quanto lo  e'  l'avvalersi  delle  analoghe
 strutture  dell'amministrazione  finanziaria  statale.  Si  pensi, al
 riguardo, alla gestione  dei  beni  del  demanio  regionale  ed  alla
 riscossione  dei  relativi  canoni,  nonche'  alla  riscossione delle
 entrate relative al  patrimonio  indisponibile  e  disponibile  della
 stessa  regione (ad esempio la riscossione dei canoni di locazione di
 circa settemila appartamenti delle case ex Escal)  condotte  in  atto
 dagli  uffici  del  registro  e  dagli  uffici delle ex intendenze di
 finanza  (oggi  sezioni  staccate  della  direzione  regionale  delle
 entrate).
    Il   ribaltamento   del   summenzionato  principio  fino  ad  oggi
 pacificamente applicato, operato dal Ministero delle finanze  con  le
 impugnate    note,   si   appalesa   ancor   piu'   irragionevole   e
 contraddittorio se si ha riguardo anche  alla  motivazione  contenuta
 nella  nota  del  10  agosto  1994 e cioe' che "non spetta allo Stato
 bensi' alla regione curare la istituzione del predetto conto corrente
 postale in quanto i relativi oneri, posti a carico  dell'erario,  non
 verrebbero  compensati da alcuna entrata aggiuntiva, contrariamente a
 quanto potra' verificarsi per codesta regione".
    Ebbene  detta  affermazione   e'   assolutamente   destituita   di
 fondamento in quanto, com'e' noto, l'art. 9 delle norme di attuazione
 dello   statuto  in  materia  finanziaria  prevede  che  "la  regione
 rimborsera' allo Stato le spese relative ai servizi ed  al  personale
 di cui si avvale ..".
    3.  - Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui
 sopra, anche in relazione al principio di leale cooperazione.
    In via subordinata, qualora - in denegata  ipotesi  -  si  dovesse
 riconoscere  che  non  spetta  alla  regione siciliana la potesta' di
 avvalersi dell'ufficio del registro di Roma per la riscossione  delle
 tasse  sulle  concessioni  governative  regionali istituite con legge
 regionale 24 agosto 1993, n. 24, egualmente  risulterebbero  lese  le
 attribuzioni della regione in materia finanziaria.
    E'  incontestabile  infatti,  secondo  il costante insegnamento di
 codesta ecc.ma Corte, che il principio della  leale  cooperazione  e'
 alla  base  dei  rapporti  tra  Stato e regioni ed in particolare, di
 quelli fra essi ordinati su base  paritaria  cioe'  i  c.d.  rapporti
 orizzontali (sentenza n. 214/1988).
    Detto  principio impone, nella configurazione che ne da' la Corte,
 obblighi di azione amministrativa e in altri  casi  di  conformazione
 dell'organizzazione  (ad  esempio  di  consentire l'avvalimento degli
 uffici statali da parte delle regioni e di uffici regionali da  parte
 dello Stato) per rendere possibile la cooperazione e il funzionamento
 delle amministrazioni (sentenze nn. 216/1987, 470/1988 e 232/1991).
    Nella  specie  la  collaborazione  tra l'amministrazione statale e
 quella regionale in materia di riscossione delle imposte di spettanza
 regionale e' volta  al  fine  di  prevenire  inutili  duplicazioni  o
 sprechi  nelle  attivita'  dei  predetti enti in ossequio peraltro al
 principio del buon andamento dell'amministrazione  sancito  dall'art.
 97 della Costituzione (cfr. sentenza n. 139/1990).
                               P. Q. M.
    Con  riferimento  ai  richiamati  artt.  36  e  20  dello  statuto
 siciliano e delle relative norme di attuazione violati,  con  riserva
 di   ulteriori   illustrazioni   in  memoria,  si  chiede,  pertanto,
 all'ecc.ma Corte costituzionale che, nel dichiarare  l'illegittimita'
 costituzionale degli atti impugnati con il presente ricorso voglia:
       a)  annullare  le  note  del  Ministero delle finanze 10 agosto
 1994, n. 3/1373/94, e 15 settembre 1993, n. 3/2138/93 Sic;
       b) dichiarare che spetta alla regione siciliana la potesta'  di
 avvalersi  dell'ufficio del registro di Roma, tasse sulle concessioni
 governative, mediante l'apertura a cura di quest'ultimo di  un  conto
 corrente  postale  per  il  versamento  delle tasse sulle concessioni
 governative regionali istituite con  la  legge  regionale  24  agosto
 1993, n. 24.
       Palermo-Roma, addi' 12 novembre 1994
            Avv. Francesco TORRE - Avv. Francesco CASTALDI

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