N. 709 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1994

                                N. 709
 Ordinanza  emessa  il  10  ottobre  1994  dal  tribunale di Patti nel
 procedimento civile vertente tra Milio  Luciano  e  Sindoni  Vincenzo
 Roberto
 Elezioni - Ineleggibilita' alla carica di sindaco di persona anche
    solo  rinviata  a giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti
    pure dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno  1993,  n.  171,
    che  ha  depenalizzato l'ipotesi di detenzione per uso personale -
    Incidenza sul principio di  uguaglianza  per  l'equiparazione  (in
    difetto  di  un  effettivo  potere  di  valutazione,  da parte del
    giudice elettorale) tra lo  spacciatore  e  il  detentore  ad  uso
    personale  che  abbia subito l'esecuzione dell'azione penale sulla
    scorta della normativa previgente che considerava delitto anche la
    detenzione per uso personale - Violazione del  diritto  all'acceso
    alle cariche pubbliche elettive.
 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18
    gennaio  1992,  n.  16,  art. 1, modificato dalla legge 12 gennaio
    1994, n. 30; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 6).
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Riunito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1994;
    Visto il ricorso proposto da Milio Luciano nato a  Capo  d'Orlando
 l'8  settembre  1940  ed ivi residente in contrada S. Gregorio n. 69,
 elettivamente domiciliato  in  Patti,  largo  D'Amico,  Cond.  Mozart
 (studio avv. C. Amata);
    Sentite le parti ed il p.m., ha pronunziato la seguente ordinanza,
 emessa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Premesso   che   il   ricorrente   ha   richiesto   l'annullamento
 dell'elezione a sindaco del  comune  di  Capo  d'Orlando  di  Sindoni
 Vincenzo  Roberto,  rinviato  a  giudizio  con decreto del g.i.p. del
 Tribunale di Patti del 18 febbraio 1993, quale imputato del reato  di
 detenzione  di g 0,286 di cocaina prevista dall'art. 73, primo comma,
 d.P.R. n. 309/1990;
    Considerato  che  il   controinteressato   Sindoni   non   si   e'
 tempestivamente  costituito,  ma e' stato ammesso alla difesa orale a
 mezzo del proprio procuratore e  ritenuto  che  per  tale  motivo  il
 convenuto   puo'   legittimamente   dedurre  solo  difese  dirette  a
 contestare la esistenza o la  portata  del  fatto  costitutivo  delle
 pretese fatte valere in giudizio dall'attore;
    Rileva  che  l'art.  15  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, come
 modificato  dall'art.  1  della  legge  18  gennaio  1992,   n.   16,
 applicabile  in  Sicilia per effetto del richiamo operato dall'art. 6
 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, al primo comma,  lett.
 e),  prevede  la  incandidabilita'  -  con conseguente nullita' della
 elezione  (quarto  comma)  -  di  coloro  che   sono   sottoposti   a
 procedimento  penale  ..  per  un  delitto  di cui all'art. 74 t.u. 9
 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione  ed  il  traffico  di
 dette sostanze ..;
    Ritiene  che  pur  essendo  il  riferimento all'art. 73 del d.P.R.
 citato  di  stretta  interpretazione,   tuttavia   il   senso   della
 incidentale  ( ..concernente la produzione o il traffico ..) non puo'
 essere quello di circoscrivere ad alcune sole ipotesi  la  previsione
 (d'altra  parte  il  legislatore  avrebbe usato la piu' significativa
 espressione " ..limitatamente alla  produzione  .."),  bensi'  e'  da
 intendere  come  rinvio  alla  rubrica  dell'art.  73  ("produzione e
 traffico"), coinvolgente, quindi tutte le  condotte  descritte.  Tale
 interpretazione,   infatti,  oltre  ad  essere  confortata  dal  dato
 normativo - non esiste nel corpo dell'art. 73 del d.P.R. n.  309/1990
 la  condotta  materiale del "trafficare" che esiste solo in rubrica -
 appare  anche  logica  ove  si  pensi  che   diversamente   opinando,
 dovrebbero   ritenersi   non  costituenti  causa  di  ineleggibilita'
 condotte di eguale e  maggiore  gravita'  rispetto  alla  produzione,
 quale   la   coltivazione,   la   fabbricazione,   l'estrazione,   la
 raffinazione, la vendita, la distribuzione, ecc.".
    Tali argomentazioni inducono a ritenere, pertanto, che e' causa di
 incandidabilita' e, quindi, di ineleggibilita' l'essere sottoposti  a
 giudizio  per  una  qualsiasi  delle  condotte  descritte  nel  corpo
 dell'art. 73 della legge citata, per  cui  il  ricorso  sotto  questo
 profilo appare certamente fondato sul piano normativo. Il procuratore
 del  Sindoni  ed  il  p.m.  in  sede di conclusioni hanno eccepito la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 15  della  legge  n.  55/1990
 interpretato  nei  termini  sopra  ritenuti,  sia  pure  con  diverse
 argomentazioni (l'avv. Lo Presti per contrasto con gli artt.  3,  51,
 27  della  Costituzione  ed  il p.m. per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione).
    Rileva  questo  tribunale  che  le  questioni  sollevate   debbano
 dichiararsi  inammissibili  perche' proposte da soggetti nella specie
 sfornite  della   relativa   legittimazione:   infatti,   quanto   al
 controinteressato Sindoni, non costituito tempestivamente, ma ammesso
 alla   sola   difesa  orale,  devesi  osservare  che  l'eccezione  di
 incostituzionalita' non puo' ritenersi una mera difesa  e,  pertanto,
 non  e'  da  intendersi da lui deducibile; quanto al p.m., osserva il
 tribunale che nel procedimento instaurato lo stesso non e'  parte  ma
 interveniente  necessario (cosi' sent. 00135 del 24 aprile 1981 Corte
 d'appello di Messina) e, pertanto, non puo'  sollevare  questioni  di
 legittimita'   costituzionale   (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
 40/1963).
    Ritiene,  pero',  questo  Tribunale  di  dovere  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, lett. e), della legge n.
 55/1990, e per aspetti e sulla  base  di  argomentazioni  diverse  da
 quelle prospettate da p.m. e difesa.
    Rileva  in  particolare  il  tribunale  che a seguito del d.P.R. 5
 giugno 1993, n. 171 - emesso in  forza  del  risultato  positivo  del
 referendum abrogativo del 18/19 aprile 1993 - la fattispecie di reato
 contestata  al  Sindoni continua ad assumere rilevanza penale solo in
 presenza  di  destinazione  a  terzi   della   sostanza   (e'   stata
 praticamente  depenalizzata  la  detenzione  per  uso personale): per
 altro  verso,  pero',  essendo  inibito  al  giudice   della   azione
 elettorale  l'accertamento - anche incidentale - della ipotesi di cui
 alla   contestazione   (il   discrimine   tra   illecito   penale   e
 amministrativo   certamente  e'  riservato  al  giudice  penale),  ne
 consegue che dovrebbe pervenirsi ad una statuizione di illegittimita'
 anche per fatti la cui rilevanza penale  e'  ormai  piu'  che  dubbia
 anche sulla scorta della sola formulazione del capo di imputazione.
    Pertanto,  ritiene  questo  tribunale  che  si  appalesa di dubbia
 legittimita' l'art. 15, primo comma, lett.  e),  della  legge  citata
 nella  parte  in  cui  sancisce  la incandidabilita', con conseguente
 nullita', della elezione di coloro che siano stati  solo  rinviati  a
 giudizio  per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, ben
 potendosi configurare una situazione sostanziale  di  detenzione  per
 uso  personale  - percio' depenalizzata - non accertabile dal giudice
 dell'azione elettorale.
    In particolare, a giudizio del tribunale, la norma applicabile  al
 caso concreto si pone in contrasto:
       a) con l'art. 3 della Costituzione, venendosi ad equiparare, in
 difetto  di  un  effettivo  potere  di  valutazione,  posizioni molto
 diverse quali quella dello spacciatore e del detentore (che  potrebbe
 essere)  ad  uso  personale  che abbia subito l'esercizio dell'azione
 penale sulla scorta della normativa previgente (e quindi una condotta
 penalmente rilevante con una che non lo e' piu' ma a cui la legge  n.
 55/1990  riconnette  la  ineleggibilita'  continuandola  a catalogare
 "delitto");
       b) con l'art. 51 della Costituzione che sancisce il diritto  di
 tutti   di  accedere  ..  alle  cariche  elettive  in  condizioni  di
 uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla  legge,  laddove  nel
 caso  in  specie  l'applicazione della norma porterebbe a statuire la
 ineleggibilita' e quindi a  limitare  il  diritto  costituzionalmente
 garantito   anche,   in   ipotesi,  di  assenza  di  una  preclusione
 legislativa, assenza che  sarebbe  certamente  tale  ove  il  giudice
 penale  ritenesse (in mancanza di elementi indiziari a supporto della
 destinazione a terzi), l'avvenuta depenalizzazione del fatto.
    Conseguentemente,  va  sollevata  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale della norma richiamata con conseguente sospensione del
 giudizio   in   corso   e   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  15
 della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, come modificato dalla legge 18
 gennaio 1992, n. 16, e come ulteriormente modificato dalla  legge  12
 gennaio  1994,  n.  30,  richiamato dall'art. 6 della legge regionale
 siciliana n. 7 del 26 agosto 1992, nella parte in  cui  riferisce  la
 incandidabilita' e, quindi, la ineleggibilita' anche alla condotta di
 detenzione  di sostanza stupefacente come regolamentata a seguito del
 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, per contrasto con  gli  artt.  3  e  51
 della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al  presidente
 della  giunta  regionale  siciliana e che la stessa sia comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso fino all'esito della decisione sulla
 questione sollevata.
    Cosi' deciso in Patti il 10 ottobre 1994
                        Il presidente: PICCIOLO
                                         Il giudice estensore: LAZZARA
 94C1264