N. 400 ORDINANZA 10 - 23 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte   in  genere  -  Indennita'  di  fine  rapporto  spettante  a
 lavoratori  autonomi  senza  organizzazione  di  impresa   -   Omessa
 previsione  della  detrazione  prevista  con  riguardo all'indennita'
 spettante ai lavoratori  dipendenti  e  assimilati  -  Richiamo  alla
 sentenza  di  non  fondatezza della Corte n. 50/1994 - Questione gia'
 dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza  n.    328/1994)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 18).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
 redditi), in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., promossi  con
 le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  10  novembre  1993  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto  da  Cuppone
 Antonio  contro  l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259
 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;
      2)  ordinanza  emessa  il  26  novembre  1993  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da  Federico
 Giovanni  contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260
 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto,  emesse  il
 10  novembre  1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O.
 n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado  di  Lecce
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
 redditi)  e  successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello
 stesso  d.P.R.,  "nella  parte  in   cui   non   prevede,   ai   fini
 dell'indennita'  di  fine  rapporto  spettante ai lavoratori autonomi
 senza organizzazione d'impresa (in particolare i medici generici), la
 stessa detrazione prevista dall'art. 17 medesimo decreto con riguardo
 all'indennita' spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati";
      che nei giudizi a  quibus  i  ricorrenti  avevano  impugnato  il
 silenzio-rifiuto  dell'amministrazione  finanziaria  sulle istanze di
 riliquidazione della tassazione  dell'indennita'  di  fine  rapporto,
 corrisposta  dal  fondo  generici ENPAM, avanzate sul presupposto che
 detta indennita' debba considerarsi esente da tassazione  per  quella
 quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da
 parte dell'interessato;
      che, a giudizio del remittente, "da tempo ormai la posizione del
 lavoratore  autonomo  senza  organizzazione d'impresa e' assimilata a
 vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del  lavoratore
 dipendente,  tanto piu' quando la prestazione del lavoratore autonomo
 si ricollega ad un rapporto (ed  e'  indubbiamente  tale  quella  del
 medico  generico  del servizio sanitario nazionale) di collaborazione
 coordinata e continuativa";
      che, a giudizio del remittente, "le  ragioni  individuate  dalla
 Corte  costituzionale  nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai
 lavoratori dipendenti  sussistono  tutte  anche  con  riferimento  ai
 lavoratori  autonomi  che  concorrono  con contributi previdenziali a
 loro carico alla formazione dell'indennita' di fine rapporto";
      che, pertanto, "la vigente disciplina appare in contrasto con il
 principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione";
    Considerato che questa Corte ha, con  sentenza  n.  50  del  1994,
 dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986,  sollevata  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la
 diversita' del complesso degli assetti normativi nei  quali  ricadono
 le  due  indennita'  esclude la trasponibilita' di criteri regolatori
 dall'uno all'altro nonche' la sussistenza della denunciata disparita'
 di trattamento;
      che,  con  ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato
 la   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dello  stesso  art.  18  del d.P.R. n. 917 del 1986 e
 successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3,  35,
 primo comma, e 53 della Costituzione;
      che,  in  assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli
 gia' esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora
 proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 18 del  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917
 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive
 modificazioni,  in  relazione  all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917
 del 1986, sollevata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
 dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Lecce,  con  le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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