N. 401 ORDINANZA 10 - 23 novembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Cittadinanza - Stranieri condannati a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione - Formazione del giudicato - Immediata espulsione dallo Stato - Previsione di un trattamento privilegiato rispetto ai cittadini - Questione gia' esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (sentenze nn. 62 e 283 del 1994) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-bis e 12- ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.49 del 30-11-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), e successive modificazioni (art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1994 ed il 13 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle istanze proposte da Meneses Pinto Humberto e Ramirez Perez John Jario, iscritte ai nn. 256 e 302 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano avanzata - ai sensi dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 - da Humberto Meneses Pinto, gia' condannato, con sentenza definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, del citato art. 7, nella parte in cui prevede che, nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta la immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza; che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate, attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato, rispetto ai cittadini, nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo rispondente al principio di ragionevolezza, e vanificherebbero l'attuazione della finalita' rieducativa della pena; che, con ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano presentata da Ramirez Perez John Jario, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni cinque di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter; che in entrambi i giudizi non vi e' stata costituzione delle parti private, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, e' gia' stata esaminata da questa Corte, la quale, con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata; che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non adducono motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle gia' esaminate da questa Corte nelle citate decisioni; che, conseguentemente, la questione di legittimita' costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1271