N. 401 ORDINANZA 10 - 23 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Cittadinanza  - Stranieri condannati a pena detentiva non superiore a
 tre anni  di  reclusione  -  Formazione  del  giudicato  -  Immediata
 espulsione  dallo  Stato  - Previsione di un trattamento privilegiato
 rispetto ai cittadini  -  Questione  gia'  esaminata  dalla  Corte  e
 dichiarata  non  fondata (sentenze nn. 62 e 283 del 1994) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L.  30  dicembre  1989,  n.  416, art. 7, commi 12-bis e 12- ter,
 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
 nel  testo  introdotto  dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187,
 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).
 
 (Cost., artt. 3 e 27).
 
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo
    VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis
 e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
 modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio dello Stato), e successive
 modificazioni (art. 8 del  decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187,
 convertito  nella  legge  12  agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2
 ordinanze emesse il 21 gennaio  1994  ed  il  13  dicembre  1993  dal
 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle
 istanze  proposte  da  Meneses  Pinto  Humberto  e Ramirez Perez John
 Jario, iscritte ai nn. 256  e  302  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 20 e 23,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 26  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  il  giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale  di  Roma,  chiamato  a  pronunziarsi  sulla   istanza   di
 espulsione  dallo  Stato  italiano  avanzata  - ai sensi dell'art. 7,
 commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,
 nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12  agosto  1993,  n.
 296  -  da  Humberto  Meneses  Pinto,  gia'  condannato, con sentenza
 definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni
 di multa, ha sollevato, con ordinanza  emessa  il  21  gennaio  1994,
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3
 e  27  della  Costituzione,  del  citato  art.  7, nella parte in cui
 prevede che, nei confronti degli stranieri  condannati  con  sentenza
 passata  in  giudicato  ad una pena detentiva che non sia superiore a
 tre anni di reclusione, e' disposta  la  immediata  espulsione  nello
 Stato di appartenenza o di provenienza;
      che,  ad  avviso  del  giudice a quo, le disposizioni impugnate,
 attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato,  rispetto  ai
 cittadini,  nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il
 principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo
 rispondente  al  principio  di  ragionevolezza,  e   vanificherebbero
 l'attuazione della finalita' rieducativa della pena;
      che,  con  ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre
 1993, pervenuta alla Corte il  6  maggio  1994,  il  giudice  per  le
 indagini   preliminari  presso  il  Tribunale  di  Roma,  chiamato  a
 pronunciarsi  sulla  istanza  di  espulsione  dallo  Stato   italiano
 presentata  da  Ramirez  Perez  John  Jario,  condannato con sentenza
 irrevocabile alla pena  di  anni  cinque  di  reclusione  e  quaranta
 milioni  di  multa,  ha  sollevato identica questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter;
      che in entrambi i giudizi non vi  e'  stata  costituzione  delle
 parti  private,  ne'  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Considerato  che  i  giudizi,  avendo  ad  oggetto   le   medesime
 disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3 e 27  della  Costituzione,  delle  disposizioni  di  cui
 all'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 416 del 1989,
 convertito  nella  legge  n.  39  del  1990, nel testo introdotto dal
 decreto-legge n. 187 del 1993, convertito  nella  legge  n.  296  del
 1993,  e'  gia'  stata  esaminata  da  questa Corte, la quale, con le
 sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata;
      che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non  adducono
 motivazioni  diverse  o ulteriori rispetto a quelle gia' esaminate da
 questa Corte nelle citate decisioni;
      che,   conseguentemente,   la    questione    di    legittimita'
 costituzionale  oggetto  del presente giudizio deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e
 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito  con
 modificazioni  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  nel  testo
 introdotto dall'art. 8 del decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187,
 convertito  con  modificazioni  nella  legge  12 agosto 1993, n. 296,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della  Costituzione,  dal
 giudice  per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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