N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1994

                                N. 713
 Ordinanza  emessa  il  22  settembre  1994  dal  pretore  di Gela nel
 procedimento penale a carico di Pardo Crocifissa
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 e perdita  di  efficacia  della  sospensione  stessa
    qualora  non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due  terzi di componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza  sul
    principio  di  uguaglianza  per  la rinuncia alla pretesa punitiva
    solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi  di
    tutela del paesaggio e della salute.
 (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 602/1994 r.n.r. n.
 345/1992);
    Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento,   contro   Pardo
 Crocifissa,  nata  a Gela il 7 aprile 1930, imputata del reato di cui
 all'art. 20 lett. b), della legge n. 47/1985, del reato di  cui  agli
 artt.  1,  2,  4,  13 e 14 della legge n. 1086/1971, del reato di cui
 agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato  un
 fabbricatoi al 3 piano (n. 2 pilastri in cemento armato e carpenteria
 in   legno   per  la  realizzazione  della  trave  piatta)  senza  la
 concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui  alle
 citate  leggi.  Accertato  in  via Ermocrate 35, di Gela il 22 agosto
 1990.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 commi, terzo, primo e secondo.
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2  e  5  del  d.l.  26
 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare d'ufficio questione di legittimita'
 costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo  e
 quinto,  del  d.l.  26  luglio  1994, n. 468, in cui e' ravvisata la
 violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi.
                          MOTIVI DI RILEVANZA
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 712/1994).
 94C1275