N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1994
N. 713 Ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Pardo Crocifissa Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi di tutela del paesaggio e della salute. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma). (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).(GU n.50 del 7-12-1994 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 602/1994 r.n.r. n. 345/1992); Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Pardo Crocifissa, nata a Gela il 7 aprile 1930, imputata del reato di cui all'art. 20 lett. b), della legge n. 47/1985, del reato di cui agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, del reato di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver realizzato un fabbricatoi al 3 piano (n. 2 pilastri in cemento armato e carpenteria in legno per la realizzazione della trave piatta) senza la concessione edilizia ed in violazione delle prescrizioni di cui alle citate leggi. Accertato in via Ermocrate 35, di Gela il 22 agosto 1990. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo. Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui e' ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi. MOTIVI DI RILEVANZA
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994). 94C1275