N. 714 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1994

                                N. 714
 Ordinanza  emessa  il  22  settembre  1994  dal  pretore  di Gela nel
 procedimento penale a carico di Corrado Francesco ed altro
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 e perdita  di  efficacia  della  sospensione  stessa
    qualora  non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due  terzi di componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza  sul
    principio  di  uguaglianza  per  la rinuncia alla pretesa punitiva
    solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi  di
    tutela del paesaggio e della salute.
 (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 606/1994 r.n.r. n.
 2887/1992);
    Visti gli atti del sopracitato  procedimento,  contro  Di  Corrado
 Francesco, nato a Niscemi il 16 aprile 1969 e Placenti Vincenzo, nato
 a  Niscemi  il  16 settembre 1962, entrambi imputati dei reati di cui
 agli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, 1,  2,  4,  13  e  14
 della  legge  n.  1086/1971  e 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per
 aver realizzato una  costruzione  di  mq  96  in  zona  sottoposta  a
 speciale  protezione  con  decreto  assessoriale  regionale 18 aprile
 1986,  senza   concessione   edilizia   e   nell'inosservanza   delle
 prescrizioni  di cui alle citate leggi, in concorso fra loro, nonche'
 del reato di cui all'art. 734, del c.p.  perche'  con  tale  condotta
 alteravano la bellezza dei luoghi. In Gela, nel giugno 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 commi, terzo, primo e secondo.
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1, 2 e 5 del d.l. 26
 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;
    Ritenuto di dover sollevare d'ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale  delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e
 quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468,  in  cui  e'  ravvisata  la
 violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi.
                          MOTIVI DI RILEVANZA
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 712/1994).
 94C1276