N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1994

                                N. 716
 Ordinanza emessa il  20  settembre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Giudice Rita ed altra
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione  di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni
    abusive ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il  31
    dicembre  1993  e  perdita  di  efficacia della sospensione stessa
    qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre  1994
    -  Indebita  rinuncia  dello  Stato alla pretesa punitiva senza la
    prescritta maggioranza dei due terzi  di  componenti  di  ciascuna
    Camera  richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul
    principio di uguaglianza per la  rinuncia  alla  pretesa  punitiva
    solo  per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi di
    tutela del paesaggio e della salute.
 (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 596/1994 r.n.r. n.
 945/1992);
    Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Giudice  Rita,
 nata  a  Gela  il  23 maggio 1963, e Giudice Silvia nata a Gela il 13
 marzo 1967, entrambe imputate dei reati di cui agli artt. 81, secondo
 comma, del c.p., 110 del  c.p.,  e  20,  lett.  b),  della  legge  n.
 47/1985,  2,  4,  13 e 14 della legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20 della
 legge n. 64/1974 per aver  costruito  senza  concessione  edilizia  e
 nella inosservanza delle norme da ultimo citate un edificio al primo,
 secondo  e  terzo piano, di circa 300 m(Elevato al Quadrato) a piano;
 nonche' del reato di cui all'art. 349, primo  e  secondo  comma,  del
 c.p.  e 81, secondo comma del c.p., tutti commessi in Gela fino al 28
 marzo 1992.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 commi, terzo, primo e secondo.
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto legge
 26  luglio  1994,  n.  468,  in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare d'ufficio questione di legittimita'
 costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo  e
 quinto,  del  d.l.  26  luglio  1994, n. 468, in cui e' ravvisata la
 violazione degli artt. 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi.
                          MOTIVI DI RILEVANZA
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 712/1994).
 94C1278