N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1994
N. 716 Ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Giudice Rita ed altra Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi di tutela del paesaggio e della salute. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma). (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).(GU n.50 del 7-12-1994 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 596/1994 r.n.r. n. 945/1992); Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Giudice Rita, nata a Gela il 23 maggio 1963, e Giudice Silvia nata a Gela il 13 marzo 1967, entrambe imputate dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, del c.p., 110 del c.p., e 20, lett. b), della legge n. 47/1985, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per aver costruito senza concessione edilizia e nella inosservanza delle norme da ultimo citate un edificio al primo, secondo e terzo piano, di circa 300 m(Elevato al Quadrato) a piano; nonche' del reato di cui all'art. 349, primo e secondo comma, del c.p. e 81, secondo comma del c.p., tutti commessi in Gela fino al 28 marzo 1992. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi, terzo, primo e secondo. Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto legge 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto, del d.l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui e' ravvisata la violazione degli artt. 79, 3 e 6 della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi. MOTIVI DI RILEVANZA
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994). 94C1278