N. 717 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 1994

                                N. 717
 Ordinanza  emessa  il  19  settembre  1994  dal  pretore  di Gela nel
 procedimento penale a carico di Paolello Angelo ed altra
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a  costruzioni
    abusive  ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il 31
    dicembre 1993 e perdita  di  efficacia  della  sospensione  stessa
    qualora  non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994
    - Indebita rinuncia dello Stato alla  pretesa  punitiva  senza  la
    prescritta  maggioranza  dei  due  terzi di componenti di ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza  sul
    principio  di  uguaglianza  per  la rinuncia alla pretesa punitiva
    solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi  di
    tutela del paesaggio e della salute.
 (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (r.g. n. 518/1993 r.n.r. n.
 2642/1991);
   Visti  gli  atti  del  sopracitato  procedimento,  contro  Paolello
 Angelo,  nato  a Gela il 30 maggio 1937 e Licata Filippa, nata a Gela
 il 28 ottobre 1940, entrambi imputati dei reati di cui agli artt. 110
 del c.p. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13 e 14
 della legge n. 1086/1971 e artt. 17, 18 e 20 della legge  n.  64/1974
 per  avere  eseguito  senza  concessione edilizia e nell'inosservanza
 delle prescrizioni di cui alle citate leggi una costruzione  a  piano
 terra  e  primo piano di complessivi mq 248, in Gela, il 20 settembre
 1991, in concorso fra loro;
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art.  23,
 primo, secondo e terzo comma.
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge
 26  luglio  1994,  n.  468,  in   riferimento   all'art.   79   della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare d'ufficio questione di legittimita'
 costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto
 comma, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, in cui e'  ravvisata
 la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 712/1994).
 94C1279