N. 717 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 1994
N. 717 Ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Paolello Angelo ed altra Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonche' sui principi di tutela del paesaggio e della salute. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma). (Cost., art. 3, 6 (recte: art. 9) e 79).(GU n.50 del 7-12-1994 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza (r.g. n. 518/1993 r.n.r. n. 2642/1991); Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Paolello Angelo, nato a Gela il 30 maggio 1937 e Licata Filippa, nata a Gela il 28 ottobre 1940, entrambi imputati dei reati di cui agli artt. 110 del c.p. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 e artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere eseguito senza concessione edilizia e nell'inosservanza delle prescrizioni di cui alle citate leggi una costruzione a piano terra e primo piano di complessivi mq 248, in Gela, il 20 settembre 1991, in concorso fra loro; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma. Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, in cui e' ravvisata la violazione degli articoli 79, 3 e 6 della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: MOTIVI DI RILEVANZA
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 712/1994). 94C1279