N. 718 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1994

                                N. 718
 Ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1994  dal  pretore  di  Como  nel
 procedimento civile vertente tra Bellani Maurizio contro l'E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
    assistenza  veterinari  -  Previsione,  con  norma autoqualificata
    interpretativa,        dell'obbligatorieta'        dell'iscrizione
    all'E.N.P.A.V.  anche  per i medici veterinari gia' avvalentisi di
    altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti
    di cancellazione adottati dall'ente  predetto  nei  confronti  dei
    veterinari  obbligatoriamente  iscritti  all'ente  stesso e che si
    siano avvalsi della facolta' di  richiedere  la  cancellazione  ai
    sensi  della  normativa  precedente (art. 32 della legge 12 aprile
    1991, n. 136) - Violazione dei diritti quesiti e della parita'  di
    diritti  tra cittadini nonche' del diritto al lavoro e alla tutela
    previdenziale - Disparita' di trattamento rispetto  ai  veterinari
    liberi professionisti e a tutti gli altri cittadini (che versano i
    contributi ad un solo ente).
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., art. 3, 4, 25, secondo comma, e 36).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa con
 ricorso  depositato  in  data  1  marzo  1994  da  Bellani  Maurizio,
 rappresentato e difeso, come da mandato a margine  del  ricorso,  dai
 prof. avv.ti Carlo Bottari e Michele Miscione (del Foro di Bologna) e
 dal  dott.  proc.  Gilberto  Gallo,  presso  e nello studio del quale
 ultimo elegge domicilio in Como  alla  via  Bianchi  Giovini  n.  37,
 ricorrente,  contro  l'E.N.P.A.V.  -  Ente  nazionale di previdenza e
 assistenza  dei  veterinari,  con  sede  in  Roma,  in  persona   del
 presidente  p.t.,  rappresentato e difeso, in virtu' di deliberazione
 presideniale del 7 marzo 1994  e  di  procura  in  calce  alla  copia
 notificata  del  ricorso dall'avv. prof. Paolo de Camelis del Foro di
 Roma e dall'avv. Manlio Corabi, presso il quale  domicilia  in  Como,
 via Garibaldi n. 30, resistente.
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato  in  data 1 marzo 1994, Bellani Maurizio,
 medico veterinario, lamentava che  l'art.  11,  ventiseiesimo  comma,
 della  legge  n. 537/1993 reintroduceva nell'ordinamento l'obbligo di
 iscrizione all'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza e  assistenza
 veterinaria), il quale, configurato nel 1962 dalla legge n. 1357, era
 stato abrogato nel 1991 con la legge n. 136.
    Il dott. Bellani trovava ingiusto che egli, veterinario pendente e
 fruitore  di un trattamento pensionistico I.N.P.S., fosse obbligato a
 versare altri contributi previdenziali all'E.N.P.A.V.
    Inoltre si doleva che l'obbligo gli era imposto  dalla  legge  del
 1993  con  effetto  retroattivo  a  far tempo dalla entrata in vigore
 della  legge  n.  136/1991  abrogativa  dell'obbligo  di   iscrizione
 all'E.N.P.A.V.
    In  via  cautelare, l'attore chiedeva il sequestro ex art. 687 del
 c.p.c., dacche' era iniquo il versamento di contributi  previdenziali
 a due enti per percepire un'unica pensione.
    In     via     preliminare,    instava    per    l'eccezione    di
 incostituzionalita', in quanto la novella  era  in  contrasto  con  i
 principi  costituzionali  di  eguaglianza  e  di pari opportunita' di
 lavoro e di previdenza.
    Nel merito, proponeva azione di accertamento negativo volta a  far
 dichiarare  che  egli  fosse  debitore  dei  contributi previdenziali
 all'E.N.P.A.V.
    Si costituiva l'E.N.P.A.V. e, in via  pregiudiziale,  eccepiva  la
 inammissibilita'   della  domanda  per  incompetenza  territoriale  e
 funzionale. Sosteneva  che  l'eccezione  di  incostituzionalita'  era
 irrilevante e manifestamente infondata. Affermava la inammissibilita'
 del   provvedimento   cautelare  richiesto  carente  dei  presupposti
 necessari.
    Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda.
    All'udienza  del  10  marzo  1994,  nella  assenza   delle   parti
 personalmente,   il   pretore   rigettava   l'istanza   di  sequestro
 conservativo. Indi,  all'udienza  del  6  ottobre  1994,  sentito  il
 ricorrente, i difensori concludevano come da verbale in atti.
                              MOTIVAZIONE
    1) Questioni pregiudiziali.
    L'eccezione  di  incompetenza  funzionale  e  territoriale  appare
 decisamente infondata.
    Invero, la competenza si  radica  con  riferimento  alla  domanda.
 Orbene,   la  domanda  di  Bellani  e'  rivolta  contro  un  istituto
 previdenziale che esige da lui il pagamento di certi  contributi  che
 Bellani  ritiene di non dovere. Ne consegue che, nella prospettazione
 dell'attore, la controversia rientra nello  stampo  legale  dall'art.
 442  del c.p.c., quale azione di accertamento negativo. La competenza
 si radica quindi presso il giudice del lavoro del capoluogo in cui ha
 residenza l'attore.
    Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
    L'altra   questione   pregiudiziale  concerneva  il  provvedimento
 cautelare, il quale e' stato rigettato con la  motivazione  contenuta
 nell'ordinanza 10 marzo 1994.
    2) Art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993.
    La   norma   della   quale   l'attore   chiede   riconoscersi   la
 incostituzionalita' ovvero interpretarsi in maniera diversa da quella
 prospettata dall'E.N.P.A.V., e' l'art. 11, ventiseiesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1993, n. 537. La  norma  recita:  "La  disposizione
 contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.
 136,   deve   essere   interpretata   nel   senso   che  l'iscrizione
 all'E.N.P.A.V. non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che
 s'iscrivono   per   la   prima   volta   agli   albi    professionali
 successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
 che  si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art.
 24  della  medesima;  i  provvedimenti  di   cancellazione   adottati
 dall'ente   nei   confronti  di  veterinari,  gia'  obbligatoriamente
 iscritti all'ente stesso in forza della  precedente  normativa,  sono
 nulli di diritto.
    Gli   obblighi   relativi  al  pagamento  dei  contributi  e  alla
 comunicazione di cui all'art. 19  della  citata  legge  n.  136/1991,
 dovuti  per  il periodo successivo al provvedimento di cancellazione,
 debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro
 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    Fino al medesimo termine, per  i  contributi  e  le  comunicazioni
 relative  al  predetto  periodo,  non  si  applicano  le sanzioni, le
 maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della
 cit. legge n. 136/1991".
    La disposizione sembra annullare, ex officio, le cancellazioni dei
 veterinari dall'E.N.P.A.V., eseguite in seguito all'entrata in vigore
 della  legge  n.  136/1991;  la  quale  introduceva  la  facolta'   -
 (eliminandone l'obbligo) - della iscrizione all'E.N.P.A.V. dei medici
 veterinari.
    Di  tale  diritto,  s'era  avvalso  il dott. Bellani, che, essendo
 veterinario dipendente, non aveva convenienza a pagare  i  contributi
 ad  un'ente previdenziale (E.N.P.A.V.) dal momento che egli versava i
 contributi  pensionistici  gia'  ad   un'altro   ente   previdenziale
 (I.N.P.S.), il quale gli avrebbe poi erogato la pensione.
    Ebbene,  questa  cancellazione, per la quale aveva optato il dott.
 Bellani, era stata soppressa dalla novella del 1993.
    E cio' con effetto retroattivo. Dacche'  l'E.N.P.AV.  esigeva  dal
 ricorrente  i  contributi  non pagati a far tempo dalla cancellazione
 del 1991.
    Pare al decidente che l'eccezione di illegittimita' costituzionale
 proposta, debba essere accolta.
    La questione e' infatti "rilevante" poiche' l'attore, in base alla
 norma impugnata, dovrebbe essere costretto a pagare  retroattivamente
 all'E.N.P.A.V.  i  contributi  obbligatori;  dei  quali l'art. 24 del
 c.p.v. della legge n. 136/1991, lo aveva svincolato.
    La circostanza, poi, non e' manifestamente infondata. In  effetti,
 l'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, non e', al
 contrario  di  quanto  afferma  la  stessa  disposizione,  una  norma
 interpretativa. Bensi' squisitamente innovativa.
    In  realta',  una  norma e' interpretativa, allorche' chiarisca il
 significato di una disposizione, la  cui  portata  sia  discussa.  La
 norma interpretativa non modifica in alcun modo la incisivita' di una
 precedente disposizione.
    Invece,  nel caso in esame, l'art. 11 citato, ha come unico scopo,
 quello di eliminare dal mondo giuridico una precedente norma (art. 24
 del c.p.v. della legge n. 136/1991),  che  attribuiva  una  specifica
 facolta'    ai   medici   veterinari   dipendenti   (non   iscriversi
 all'E.N.P.A.V.).
    L'attestazione dell'art.  11  citato  ("la  disposizione  ..  deve
 essere   interpretata   nel   senso  ..")  va  intesa  solo  come  un
 accorgimento di politica legislativa  volta  a  attribuire  efficacia
 retroattiva ad una norma innovativa.
    Pare  al  decidente che tale situazione costituisca una violazione
 di diritti acquisiti e come tale, in contrasto con l'art. 25, secondo
 comma.
    D'altra  parte,  la  valenza  ermeneutica  attribuita  alla  norma
 dall'E.N.P.A.V.,  appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 (parita' di diritti), nonche' con l'art. 4 (diritto al lavoro e  alla
 tutela previdenziale).
    Infatti,  i veterinari dipendenti sarebbero costretti a pagare due
 volte gli stessi contributi previdenziali per poi percepire  un'unica
 pensione. E cio' a differenza dei veterinari liberi professionisti, i
 quali  sono  esentati  dal  pagamento  dei  contributi  previdenziali
 all'I.N.P.S.
    Stride poi con il principio di uguaglianza, il fatto che  tutti  i
 cittadini  versino contributi previdenziali ad un'unico ente, per poi
 ricevere  dallo  stesso  il  trattamento  pensionistico;  laddove  il
 ricorrente  dovrebbe  versare contributi previdenziali a due enti per
 poi ricevere un'unico trattamento di quiescenza.
    Inoltre,  la  novella  impugnata  disciplina  retroattivamente  un
 periodo  durante  il  quale  l'attore aveva regolarmente fruito della
 facolta'  concessagli  dalla  legge  n.  136/1991   (non   iscrizione
 all'E.N.P.A.V.). L'Ente convenuto, cosi', pone in discussione diritti
 da Bellani legittimamente acquisiti e per situazioni giuridiche ormai
 completamente esaurite.
    In   definitiva,   l'eccezione   di  legittimita'  costituzionale,
 rilevante ai fini  della  presente  causa,  non  pare  manifestamente
 infondata.
    Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale, al fine
 di   vagliare   il   profilo  di  incostituzionalita'  dell'art.  11,
 ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993.
                               P. Q. M.
    Letti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953,  n.  87,  in  accoglimento  della  questione  di
 legittimita' costituzionale proposta;
    Ritiene  la  questione  rilevante e non manifestamente infondata e
 dispone  la  trasmissisione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 affinche'  decida  se  l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537, sia in contrasto o meno con il disposto  degli
 artt. 3, 4, 25, secondo comma, e 36 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Como, addi' 12 ottobre 1994
                         Il pretore: FARGNOLI

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