N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1994

                                N. 719
 Ordinanza  emessa  il  29  giugno  1994  dal  pretore  di  Padova nel
 procedimento penale a carico di Ettaher Youssef
 Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo,
    penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente
    autorita' diplomatica e consolare il  rilascio  del  documento  di
    viaggio  occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione
    - Genericita' della norma che non consente di individuare il fatto
    previsto  come  reato  -  Lamentato  contrasto  con  il  principio
    costituzionale     della     necessaria     intellegibilita'     e
    riconoscibilita' del precetto penale - Incidenza  sul  diritto  di
    difesa  -  Lesione  del  principio  di obbligatorieta' dell'azione
    penale.
 (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-bis, convertito in legge 28
    febbraio 1990, n. 39; d.l.  14  giugno  1993,  n.  187,  art.  8,
    secondo comma, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).
 (Cost., artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    E'  contestato  all'imputato  il reato di cui all'art. 82 d.l. 14
 giugno 1993, n. 187, convertito in legge  12  agosto  1993,  n.  296,
 perche',  sottoposto  a  procedimento  di espulsione (che rusulta del
 tutto rituale) con decreto 15 luglio 1991  ed  invitato  in  data  20
 settembre   1993   ad   adoperarsi  presso  la  competente  autorita'
 diplomatica e/o consolare per ottenere il rilascio del  documento  di
 viaggio,  non  vi  ottemperava  (trattenendosi  nel  territorio della
 Repubblica  italiana,  dice  il  capo  di  imputazione,  ma  cio'  e'
 irrilevante rispetto alla fattispecie astratta);
    E'  pacifico  che  l'imputato  abbia  ricevuto  quell'invito (oggi
 acquisito in copia); sostiene la difesa che il p.m. dovrebbe  provare
 la  mancata  attivazione  del prevenuto, eventualmente consultando le
 autorita' diplomatiche  e/o  consolari,  che  altrimenti  vi  sarebbe
 riversione  dell'onere  della prova. In realta' cio' non e' possibile
 giacche', come nel caso di specie, l'imputato  e'  sedicente  tant'e'
 che  il  decreto  di  espulsione  e'  a diverso nome - ma l'identita'
 fisica e' certa), sicche'  non  si  vede  a  quale  nome  la  ricerca
 dovrebbe  essere  fatta.  Il  problema  e'  in  realta' nella pessima
 formulazione della norma (della quale  e'  emblematica  l'espressione
 "distrugge"  il  passaporto;  avrebbe  dovuto essere usato il termine
 occulta,  perche'  la  norma  avesse  buon  senso;  dare   la   prova
 dell'avvenuta  distruzione  e'  esso  di fatto impossibile, salvo che
 l'interessato non compia gesti  eclatanti  e  plateali).  Sicche'  di
 fatto  la  contestazione  e  la incriminazione generale riguardano la
 "mancata attivazione"; fatto, condotta e comportamento  assolutamente
 generici.  Cio'  e  tanto vero che la locale Questura ha provveduto a
 creare, di propria iniziativa, dei biglietti di invito,  fissando  un
 termine,  ritenuto congruo, di quindici giorni per l'ottemperanza. Si
 e' cioe' tentato di dare contenuto a quell'obbligo genericissimo.  Ma
 cio' appartiene al legislatore, il quale avrebbe dovuto spiegare agli
 operatori  ed  ai  cittadini stranieri interessati cosa come e in che
 tempi deve essere  fatto  per  procurarsi  i  documenti  di  viaggio.
 L'assenza  di  tali  necessarie  specificazioni rendono palese la non
 manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art.
 7-bis del d.l.  30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito  in  legge
 39/1990,  quale  introdotto  dall'art.  8.2  del  d.l.  n.  187/1993
 convertito in legge n. 296/1993, in  relazione  all'art.  25.2  della
 Costituzione,  posto  che  la  assoluta  genericita'  della norma non
 consente di individuare il fatto astrattamente previsto  dalla  legge
 come reato.
    Il contrasto si manifesta anche con l'art. 24.2 della Costituzione
 (essendo  evidente  che  difficoltosa e' la possibilita' di dar prova
 della propria attivazione, posto che la documentazione  della  stessa
 dipende  anche  dalla  attivita' e dalla buona volonta' di terzi - le
 autorita'  diplomatiche  e  consolari)  e  con   l'art.   112   della
 Costituzione (posto che il p.m. si trova di fronte a fattispecie che,
 nella  sua  genericita',  non  consente  di dare prova adeguata delle
 relative violazioni). La questione e' rilevante nel presente giudizio
 posto che  se  fosse  accolta  l'imputato  dovrebbe  essere  comunque
 assolto.
    Vanno  adottati  i conseguenziali provvedimenti ordinatori. Appare
 opportuno  modificare  lo  stato  di  custodia  cautelare  in   atto,
 nell'attesa  della decisione della Corte adita, sostituendo la misura
 in atto con quella del divieto di dimora nel comune di Padova, idonea
 alla salvaguardia delle sussistenti esigenze consolari.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di leggittimita' costituzionale dell'art. 7-
 bis del d.l. 30 dicembre  1989,  n.  416,  convertito  in  legge  28
 febbraio  1990  n.  39,  quale  introdotto dall'art. 8.2 del d.l. 14
 giugno 1993, n. 187 convertito in legge 12 agosto 1993, n.  296,  per
 contrasto con gli artt. 24.2, 25.2 e 112 della Costituzione.
    Sospende il presente giudizio.
    Dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere.
    Manda la Cancelleria per l'esecuzione.
    Sostituisce  la  misura cautelare della custodia in carcere con il
 divieto di soggiorno nel comune di Padova, ordinando la scarcerazione
 dell'imputato se non detenuto per altro, a cura del  direttore  della
 Casa  circondariale  ex  art.  98  delle  disp.  att.  del  c.p.p., e
 prescrivendo al sedicente Ettaher Youssef nato  a  Casablanca  il  15
 agosto  1971,  di  non dimorare in Padova e di non accedervi senza la
 autorizzazione del giudice procedurale;
    Letta  in  pubblica  udienza  alla  presenza  di  tutte  le  parti
 processuali interessate.
      Padova, addi' 29 giugno 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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