N. 721 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 1994

                                N. 721
 Ordinanza emessa il  20  agosto  1994  dal  pretore  di  Bologna  nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Andreucci Augusto ed altri e
 l'E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
    assistenza  veterinari  -  Previsione,  con  norma autoqualificata
    interpretativa,        dell'obbligatorieta'        dell'iscrizione
    all'E.N.P.A.V.  anche  per i medici veterinari gia' avvalentesi di
    altre forme di previdenza nonche' della nullita' dei provvedimenti
    di cancellazione adottati dall'ente  predetto  nei  confronti  dei
    veterinari  obbligatoriamente  iscritti  all'ente  stesso e che si
    siano avvalsi della facolta' di  richiedere  la  cancellazione  ai
    sensi  della  normativa  precedente (art. 32 della legge 12 aprile
    1991, n.  136)  -  Violazione  dei  principi  di  uguaglianza  per
    disparita'  di trattamento, della certezza del diritto per effetto
    della retroattivita'  della  norma  impugnata  -  Incidenza  sulla
    garanzia  previdenziale  -  Riferimento  alle sentenze della Corte
    costituzionale nn. 39/1993, 155/1990 e 123/1988.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., art. 3, 38 e 53).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha emesso la  seguente  ordinanza  nelle  controversie  r.g.l.  n.
 541/1994 e seguenti promosse da:
      r.g.l.  n.  541/1994: 1) Andreucci Augusto, 2) Pignoni Gianluca,
 3) Weiss Claudia,  4)  Busetto  Roberto,  5)  Quaglio  Francesco,  6)
 Melotti  Eugenio,  7) Nocera Lucia, 8) Lanzarini Marco, 9) Giapponesi
 Gabriele, 10) Fadda Paola Anna  Maria,  11)  De  Fanti  Claudio,  12)
 Baccia  Maria  Laura, 13) Milani Giovanni, 14) Capitani Ombretta, 15)
 Marcheselli Maurizio, 16) Nanni Eros, 17) Sandri Sergio, 18)  Soliani
 Aldo,  19)  Brocchi Marinella, 20) Neri Celeste, 21) Leccese Carmine,
 22)  Paparella  Antonello,  23)  Melloni  Olivia,   24)   Quarantotto
 Clemente,  25)  Sermenghi  Mauro,  26) Pernazza Susanna, 27) Esposito
 Giulio, 28) Trambajolo Giovanna, 29) Guglielmini Carlo,  30)  Catelli
 Elena,  31)  Pietra  Marco, 32) Gaberi Ida, 33) Piazza Valentina, 34)
 Castellari Claudio, 35)  Bosco  Agnese,  36)  Chiari  Chiaretta,  37)
 Rigonat  Eva,  38)  Vitale  Leonardo, 39) Paolucci De Calboli Ginnasi
 Leonora, 40)  Braglia  Bruno,  41)  Grandini  Stefano,  42)  Marliani
 Alessandro,  43)  Cipollani Claudia, 44) Giovannini Sara, 45) Chinato
 Carlo, 46) Casati Daniela, 47) Morganti Luigi,  48)  Vecchi  Massimo,
 49)  Carra Claudio, 50) Sebastiani Pierluigi, 51) Brusco Augusto, 52)
 Govoni Sandor, 53) Maestrini Naldo;
      r.g.l. n. 542/1994: 1) Bassi Stefano,  2)  Barbani  Roberto,  3)
 Rogato Fabio, 4) Bovo Agostino;
      r.g.l.  n.  543/1994:  1) Bonetti Renzo, 2) Mora Piero, 3) Renzi
 Maria, 4) Canaglia Carlo Francesco Paolo, 5) Buggi Daniele, 6)  Serra
 Piero,  7)  Torresani Gilberto, 8) Terzi Lorenzo, 9) Masetti Lorenzo,
 10) Tassinari Marco, 11) Marzadori Fausto, 12) Valentini Simona,  13)
 Medri  Maria  Serena,  14) Mengoli Alessandro, 15) Quadri Enrico, 16)
 Bertuzzi Stefano, 17) Cogeva Giorgio, 18) Grandi  Valter,  19)  Giani
 Gabriele,  20)  Naldi  Maurizio,  21)  Gubellini  Fabio,  22)  Bucchi
 Alfredo, 23) Palmonari Fabrizio, 24)  Brunori  Alessandro,  25)  Orsi
 Rossella,  26)  Clavenzani Paolo, 27) Abbati Pietro Ennio, 28) Marchi
 Stefano, 29) Gazza Carlo, 30) Boari Andrea, 31) Mattioli Roberto, 32)
 Pietroibelli Mario, 33) Magnavita Piero, 34)  Barbieri  Alberto,  35)
 Benassi  Maria Cristina, 36) Rambaldi Claudio, 37) Poglayen Giovanni,
 38) Federici Franco, 39) Belluzzi Stefano, 40)  Bonicelli  Francesco,
 41) Turchetti Silvia, 42) Tabellini Rossella, 43) Spadari Alessandro,
 44)  Fontana  Maria Cristina, 45) Zanoni Renato, 46) Fioravanti Maria
 Letizia, 47) Galuppi Roberta, 48) Gentile Arcangelo,  49)  Berardelli
 Chiara,  50) Pirazzini Stefano, 51) Frangipane Di Regalbono Luca, 52)
 Biacchesi Danila, 53) Cardini  Massimo,  54)  Fedrizzi  Giorgio,  55)
 Borgogno  Ruggero,  56)  Cere' Marco Maria, 57) Corona Graziella, 58)
 Marasco Bruno,  59)  Mazza  Tiziano,  60)  Sanguinetti  Valeria,  61)
 Diegoli  Giuseppe,  62)  Sarli  Giuseppe, 63) Raffini Elisabetta, 64)
 Franchini Fabio, 65) Vannuccini Marco, 66)  Bergonzoni  Maria  Luisa,
 67)  Lalatta  Costerborsa  Giovanna,  68) Bianchi Mauro, 69) Bondioli
 Alberto, 70) Casadei Marzio, 71) Capelli Gioia, 72) Consolini Gianni,
 73) Tamba Marco, 74) Zanangeli Antonio;
      r.g.l. n. 544/1994: 1) Duca Alessandro, 2) Tommesani Adriano, 3)
 Guberti Vittorio,  4)  Pierantoni  Marco,  5)  Bettini  Giuliano,  6)
 Calzolari Domenico, 7) Ciani Umberto, 8) Meliota Francesco, 9) Grossi
 Anna  Maria,  10) Fabbri Daniele, 11) Trocchi Pietro, 12) Gnudi Ario,
 13) Montella Luigi, 14) Guida Giovanni,  15)  Regazzi  Caterina,  16)
 Parmegiani Albamaria, 17) Accorsi Pier Attilio;
      r.g.l. n. 545/1994: 1) Monetti Lodovico, 2) Guadagnini Gabriele,
 3)  Marliani  Andrea, 4) Seren Eraldo, 5) Carpene' Emilio, 6) Mengoli
 Alfredo, 7) Squintarni  Gabriele,  8)  Anfossi  Paola,  9)  Venturini
 Antonio, 10) Berardinelli Paolo;
      r.g.l. n. 571/1994: Biscotto Alberto;
      r.g.l. n. 572/1994: Capelli Diego;
      r.g.l. n. 618/1994: Cinotti Stefano;
      r.g.l. n. 619/1994: Sorlini Giovanni;
 tutti  rappresentati  e difesi dagli avvocati Carlo Bottari e Michele
 Miscione contro l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  dei
 veterinari (E.N.P.A.V.) rappresentato e difeso nelle cause r.g.l. nn.
 541/1994,  543/1994,  544/1994,  545/1994  dagli  avvocati  Francesco
 Arnone e Paolo De Camelis e contumace per le rimanenti cause oggetto:
 contributi e istanza di sequestro liberatorio ex art. 667 del c.p.c.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1. - I ricorrenti,  medici  veterinari  che  hanno  dichiarato  di
 lavorare  esclusivamente  come  dipendenti, hanno presentato a questo
 giudice  una  serie  di  ricorsi,  tutti  poi  riuniti  in  un  unico
 procedimento,  nei  quali  hanno  domandato  al  giudice il sequestro
 liberatorio  delle  somme  a  loro  chieste  dall'Ente  nazionale  di
 assistenza   e   previdenza   per  i  veterinari  (E.N.P.A.V.),  come
 contributi previdenziali che essi ritenevano  non  dovuti,  ed  hanno
 formulato  le  seguenti  conclusioni  di  merito:  "accertare  che  i
 ricorrenti non debbono i contributi E.N.P.A.V.,  in  quanto  svolgono
 esclusivamente  attivita'  di lavoro dipendente; eventualmente previa
 dichiarazione  di  non  manifesta  infondatezza   di   illegittimita'
 costituzionale, in rapporto agli articoli 3, 4, 36, 35, 38 e 53 della
 Costituzione,  dell'art.  11,  ventiseiesimo  comma,  della  legge 24
 dicembre 1993, n. 537, se interpretato nel senso  per  cui,  per  gli
 iscritti  all'Albo dei veterinari, sarebbero obbligatori i contributi
 E.N.P.A.V. a partire dal 1991 (o anche solo  dal  1994)  -  anche  se
 esercitanti  esclusivamente  attivita'  di  lavoro dipendente; previa
 sospensione del processo e remissione della questione di legittimita'
 alla Corte costituzionale;
      accertare comunque che i ricorrenti  non  debbono  i  contributi
 E.N.P.A.V.  per  gli  anni  1991,  1992  e 1993; eventualmente previa
 dichiarazione  di  non  manifesta  infondatezza   di   illegittimita'
 costituzionale,  in rapporto agli articoli 3 e 35 della Costituzione,
 dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre  1993,  n.
 537, se interpretato nel senso per cui, per gli iscritti all'Albo dei
 veterinari,  sarebbero  obbligatori i contributi E.N.P.A.V. a partire
 dal 1991 anche se  esercitanti  esclusivamente  attivita'  di  lavoro
 dipendente;  previa  sospensione  del  processo  e  remissione  della
 questione di legittimita' alla Corte costituzionale;
      emettere sentenza di condanna generica perche'  l'E.N.P.A.V.  in
 persona   del   legale  rappresentante  pro-tempore,  restituisca  ai
 ricorrenti  le  somme  da  loro  corrisposte  all'Ente   in   ragione
 dell'applicazione della Finanziaria 1994;
      con  vittoria di spese, competenze e onorari. A sostegno di tali
 domande  hanno   dedotto   che   essi,   iscritti   obbligatoriamente
 all'E.N.P.A.V.  ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, della legge 18
 agosto 1962, n. 1357, dopo la entrata in vigore della legge 12 aprile
 1991, n. 136, il cui  art.  24,  secondo  comma,  aveva  invece  reso
 facoltativa  la iscrizione all'E.N.P.A.V. per gli "iscritti agli albi
 professionali  che  esercitano  esclusivamente  attivita'  di  lavoro
 dipendente   .."   avevano   chiesto   la  rinuncia  alla  iscrizione
 all'E.N.P.A.V. e ne avevano ottenuto la cancellazione.
    In   quanto   veterinari   iscritti  all'albo  professionale  essi
 corrispondevano all'E.N.P.A.V. il contributo di solidarieta' previsto
 dall'art. 11, secondo comma, della stessa legge, nella misura  del  3
 per cento.
    L'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537 ("Finanziaria  1994")  aveva  introdotto  una  norma,  la  quale,
 secondo  l'interpretazione datane dall'E.N.P.A.V., pone l'obbligo per
 ciascuno di loro di corrispondere all'ente il "minimale" contributivo
 e non il contributo di solidarieta', dal 1991 in poi.
    La stessa norma aveva stabilito espressamente anche la nullita' di
 diritto "dei provvedimenti della cancellazione adottati dall'ente nei
 confronti di  veterinari  gia'  obbligatoriamente  iscritti  all'ente
 stesso in forza della precedente normativa".
    L'ente aveva dato applicazione a tali disposizioni con il chiedere
 a  ciascuno  di  loro,  con  lettere  inviate  nel  gennaio  1994, il
 pagamento dei contributi maturati "a tutto il 31 dicembre 1993".
    I ricorrenti hanno sostenuto che la norma, cosi' come interpretata
 ed applicata dall'E.N.P.A.V.,  era  da  ritenersi  costituzionalmente
 illegittima  sotto una pluralita' di profili analiticamente esposti e
 argomentati nei ricorsi, con riferimento prevalentemente  all'art.  3
 della  Costituzione  ed  alla  qualifica  di norma interpretativa con
 effetti retroattivi per il pagamento dei contributi.
    2. - L'ente si  e'  costituito  in  giudizio;  ha  contrastato  la
 domanda  di  sequestro  liberatorio, senza svolgere difesa alcuna nel
 merito.
    3. - Su richiesta del difensore dei ricorrenti le parti sono state
 autorizzate al deposito di memorie illustrative  nella  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti.
    Anche  in  questo  caso  la  difesa dell'ente non ha svolto alcuna
 difesa nel merito,  si  e'  limitata  a  contrastare  la  domanda  di
 sequestro liberatorio.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
   La rilevanza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale.
    1.  -  La  questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente
 rilevante ai fini della decisione della controversia.
    Infatti,   come   si   ricava   anche   dalle   lettere    inviate
 dall'E.N.P.A.V.  a ciascuno dei ricorrenti, l'ente fonda la richiesta
 di pagamento di contributi sulla norma  dell'art.  11,  ventiseiesimo
 comma,  della  legge,  il  cui testo integrale e' stato trascritto in
 ciascuna delle lettere inviate ai ricorrenti.
    Per   quanto   possa   apparire   discutibile    e    contestabile
 giuridicamente   la   qualificazione   attribuitasi   di  essere  una
 disposizione interpretativa della precedente norma  di  cui  all'art.
 24,  secondo  comma,  della  legge 12 aprile 1991 (che aveva abrogato
 l'obbligo per tutti i veterinari iscritti agli albi della  iscrizione
 anche   all'E.N.P.A.V.),   e   cio'  anche  sotto  il  profilo  della
 applicazione che compete al giudice ordinario, sta il  fatto  che  la
 disposizione  normativa  nella sua seconda frase sancisce la nullita'
 dei  provvedimenti  di  cancellazione  adottati  dall'E.N.P.A.V.  nei
 confronti  dei  veterinari  che  avessero rinunciato alla iscrizione,
 alla stregua della norma che l'ente dichiara di voler interpretare in
 senso restrittivo e con efficacia retroattiva.
    In  sostanza  la  dichiarazione  legislativa  di  nullita'   delle
 cancellazioni  potrebbe  avere  come conseguenza la inefficacia delle
 stesse, e di far rivivere a carico dei veterinari  gli  obblighi  che
 derivano  dalla  loro  iscrizione alla Cassa, a partire dal pagamento
 del  contributo  dovuto  anche da coloro che non esercitano la libera
 professione.
    Per quanto  la  costruzione  della  fattispecie  normativa  appaia
 giuridicamente  contorta  e farraginosa, la norma si impone come tale
 ai cittadini ed al giudice, che potrebbe doverne dare la applicazione
 di cui e' stata fatta richiesta ai ricorrenti dall'E.N.P.A.V.
    In sostanza il giudice non si  puo'  sottrarre  alla  applicazione
 della  legge,  cosi'  come  redatta.  Egli  puo'  solo  -  nel caso -
 valutarne e  rilevarne  la  sospetta  illegittimita'  costituzionale,
 quale  in  questo  giudizio  e'  stata  eccepita  dai  ricorrenti,  e
 constatare come tale aspetto del  problema  sia  decisivo  e  percio'
 rilevante ai fini della decisione della controversia.
   La non manifesta infondatezza della questione.
    1. I precedenti normativi.
    Per  deliberare  il  merito della questione e' opportuno riportare
 integralmente le norme che regolano la materia.
    1.1. - L'art. 2, secondo comma, della legge  18  agosto  1962,  n.
 1352  ("Riordinamento  dell'E.N.P.A.V.") cosi' dispose: "L'iscrizione
 all'E.N.P.A.V.  e'  obbligatoria  per  tutti  i  veterinari  di  eta'
 inferiore  agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati
 e tenuti dagli Ordini provinciali".
    1.2. - L'art. 24 della legge 12 aprile  1991,  n.  136,  ("Riforma
 dell'E.N.P.A.V.")   dopo   aver   sancito   l'obbligatorieta'   della
 iscrizione all'ente degli iscritti agli  albi  che  esercitassero  la
 libera  professione,  ha fissato al secondo e terzo comma le seguenti
 disposizioni:
    "2.  -  Sono  iscritti  facoltativamente  all'ente,   oltre   agli
 assicurati  che  si  trovano nelle condizioni di cui al secondo comma
 dell'art. 2, gli iscritti  agli  albi  professionali  che  esercitano
 esclusivamente  attivita'  di lavoro dipendente o attivita' di lavoro
 autonomo, per le quali siano iscritti ad altre  forme  di  previdenza
 obbligatoria.
    3.  -  L'iscrizione  ed  il  passaggio  dalla forma obbligatoria a
 quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La  facolta'  di
 rinuncia  all'iscrizione  deve essere esercitata dall'interessato con
 espressa dichiarazione da redigere seguendo  le  modalita'  dell'art.
 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.".
    1.3. - L'art. 32 della stessa legge cosi' ha disposto:
    "1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo  2  della  legge  18
 agosto 1962, n. 1357.".
    1.4. - L'art. 11, quarto comma, cosi' dispone:
    "4.  Gli  iscritti  all'albo  professionale che non siano iscritti
 all'ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati  a  versare
 all'ente  un  contributo  di  solidarieta'  pari  al  3 per cento del
 reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e
 comunque non inferiore a L. 100.000 annue.".
    2. - La norma impugnata.
    L'art. 11, ventiseiesimo  comma,  della  legge  24  dicembre  1993
 "Interventi  correttivi  di  finanza pubblica" la cui applicazione e'
 oggetto del presente  giudizio  e'  del  seguente  tenore:  "Art.  11
 (Previdenza e assistenza).
    26. - La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della
 legge  12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che
 l'iscrizione all'Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  per  i
 veterinari  (E.N.P.A.V.)  non  e'  piu'  obbligatoria  soltanto per i
 veterinari  che  si  iscrivono  per  la   prima   volta   agli   albi
 professionali  successivamente  alla  data di entrata in vigore della
 predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo
 comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti  di  cancellazione
 adottati    dall'ente    nei    confronti    dei   veterinari,   gia'
 obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della  precedente
 normativa,  sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento
 dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19  della  citata
 legge   n.  136  del  1991,  dovuti  per  il  periodo  successivo  al
 provvedimento di cancellazione devono essere adempiuti, salvo in caso
 di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
 in  vigore  della  presente  legge.  Fino  al medesimo termine, per i
 contributi e le comunicazioni relative al  predetto  periodo  non  si
 applicano  le  sanzioni,  le maggiorazioni e gli interessi di mora di
 cui agli artt. 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991".
    3. - Le ragioni di sospetto contrasto con la Costituzione.
    3.1. - Come si rileva la norma nel precetto della prima  parte  si
 qualifico' come interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge
 n.  136/1991,  che aveva abrogato la obbligatorieta' della iscrizione
 all'E.N.P.A.V. di tutti i veterinari iscritti all'albo.
    Proprio in quanto la norma si definisce come di interpretazione  -
 come e' certamente possibile al legislatore - essa deve sottostare ai
 criteri  individuati  e  espressi  nella  giurisprudenza  della Corte
 costituzionale.
    A  tal  proposito  si  rileva  innanzitutto  che  la  disposizione
 qualificata  come  interpretativa  interviene  su una norma che aveva
 abrogato  l'obbligo  di  iscrizione  all'E.N.P.A.V.  per  tutti   gli
 iscritti  all'albo  dei  veterinari,  e come essa, insieme alle altre
 disposizioni, dia vita ad una fattispecie normativa che  puo'  essere
 ed  e'  stata interpretata dall'E.N.P.A.V. - che ne e' sicuramente la
 ispiratrice  e  la  fonte  -  come  la  ricostituzione  con   effetto
 retroattivo   dell'obbligo  anche  per  i  veterinari  dipendenti  di
 iscrizione all'E.N.P.A.V.  e  di  quello  di  pagare  come  tali  dei
 contributi,  certamente  diversi e maggiori rispetto al contributo di
 solidarieta'  dovuto  dai  veterinari  iscritti  agli  albi,  ma  non
 all'E.N.P.A.V.
    3.2.  -  I  criteri  di  legittimita' costituzionale in materia di
 norme interpretative e con efficacia retroattiva.
    Secondo la sentenza del 10  febbraio  1993,  n.  39,  della  Corte
 costituzionale  "e'  di interpretazione autentica quella disposizione
 che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed  intervenga
 esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza pero'
 intaccare  o  integrare  il  dato  testuale  ma  solo  chiarendone  o
 esplicandone il contenuto ovvero  escludendo  o  enucleando  uno  dei
 significati possibili".
    Indipendentemente  dalla  effettiva  natura  interpretativa  della
 norma (che per sua natura retroagisce di regola con riferimento  alla
 legge  interpretata)  la  Corte  ha  affermato nella stessa decisione
 quanto segue: "il legislatore indubbiamente puo' regolare la  materia
 con  disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita'
 anche per il passato; puo'  dare,  cioe',  espressamente  alle  dette
 disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo'
 violare  i  limiti  derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25
 della Costituzione e per tutte le materie non  puo'  superare  quelli
 posti da altri precetti costituzionali (sentenza n. 123 del 1988)".
    La  Corte  costituzionale  nella  importante  sentenza del 4 marzo
 1990, n. 155, ha anche deciso che "l'irretroattivita' costituisce  un
 principio  generale  del  nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se
 pur  non  elevato,   fuori   della   materia   penale,   a   dignita'
 costituzionale   (art.   25,   secondo   comma  della  Costituzione),
 rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva
 un'effettiva   causa    giustificatrice,    il    legislatore    deve
 ragionevolmente   attenersi,  in  quanto  la  certezza  dei  rapporti
 preteriti costituisce un indubbio cardine della civile  convivenza  e
 della tranquillita' dei cittadini.".
    3.3.   -  Dopo  tali  richiami  alla  giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale  la  denuncia  elevata  nei  confronti  dell'art.  11,
 ventiseiesimo  comma,  della legge 24 dicembre 1993 di essere solo in
 maniera apparente e nominale una norma  interpretativa  e  di  essere
 invece  sostanzialmente  una norma con effetto retroattivo che incide
 sulla posizione contributiva dei veterinari iscritti all'albo i quali
 lavorino esclusivamente come dipendenti, e che in quanto tali avevano
 chiesto  ed  ottenuto  secondo  la   legge   vigente   all'epoca   la
 cancellazione dall'E.N.P.A.V., appare manifestamente non infondata, e
 percio' da rimettere al giudizio della Corte costituzionale.
    A  tale  scopo, nella sommaria deliberazione che compete in questa
 fase al giudice ordinario, si sottolinea che la norma  denunciata  di
 illegittimita'  costituzionale aggrava in maniera sensibile il carico
 della imposizione di contributi previdenziali dei veterinari che  non
 siano  liberi-professionisti;  che la norma provoca tale aggravamento
 di contributi  con  effetto  retroattivo,  mediante  una  sostanziale
 modifica  di  una  recente  disposizione  di  legge (quella sulla non
 obbligatorieta' della iscrizione alla Cassa dei  veterinari  che  non
 esercitano  la  professione libera) che, per quanto consta, non aveva
 dato adito a dubbi di interpretazione.
    Si  rileva  ancora  che  la  norma  determina  una  differenza  di
 trattamento       contributivo       rispetto      ai      veterinari
 liberi-professionisti, che deve essere determinata e  valutata  dalla
 Corte,  se  e  quanto  ragionevole  e  giustificata  sotto il profilo
 costituzionale.
    La norma pone a  carico  dei  veterinari,  dipendenti  pubblici  e
 privati,  che  non siano titolari di redditi derivanti dall'esercizio
 della libera professione, una doppia contribuzione  previdenziale  in
 relazione  ad  unico  reddito  derivante  dal corrispettivo da lavoro
 dipendente.
    In fin dei conti, per quanto  e'  risultato  dalle  deduzioni  dei
 ricorrenti  (in  quanto  l'E.N.P.A.V.  in proposito nulla ha dedotto,
 documentato e provato) l'esigenza  di  tale  radicale  mutamento  del
 regime  di  contribuzione previdenziale e' stata dettata dai generici
 bisogni di finanziamento dell'E.N.P.A.V.,  non  meglio  conosciuti  e
 esposti.
    Tali  elementi dovranno essere approfonditi nel giudizio di fronte
 alla Corte costituzionale;  essi  possono  costituire  la  violazione
 delle norme e dei principi costituzionali sopra richiamati in materia
 di  norme  di legge interpretative o con efficacia retroattiva, anche
 nei  confronti  di  situazioni  previdenziali, e delle scelte e delle
 opzioni  rimesse   dalla   legge   ai   soggetti   interessati   alla
 contribuzione.
    In proposito si indicano come norme di riferimento per il giudizio
 quelle  dell'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione  per quanto
 attiene alla disparita' di trattamento;  degli  artt.  38  e  53  per
 quanto  concerne  il  regime di contribuzione previdenziale, anche in
 relazione  ai  principi  della  certezza  del  diritto  in  ordine  a
 posizioni  ed  aspettative  normative  e  di  diritto  dei  cittadini
 lavoratori.
    Si  ricorda  ancora  che  la  stessa  questione  di   legittimita'
 costituzionale  e'  stata  gia' rimessa alla Corte costituzionale dal
 pretore di Perugia.
                               P. Q. M.
    Solleva la questione della legittimita'  costituzionale  dell'art.
 11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge
 finanziaria per il 1994) con riferimento agli artt. 3, 38 e 53  della
 Costituzione, per le ragioni e nei termini di cui alla motivazione;
    Dispone la notificazione della ordinanza ai difensori delle parti,
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento;
    Ordina  la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
      Bologna, addi' 20 agosto 1994
                        Il pretore: GOVERNATORI

 94C1283