N. 404 SENTENZA 21 - 28 novembre 1994

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Regione Liguria - Personale del Servizio sanitario
 nazionale - Inquadramenti nei ruoli nominativi  regionali  -  Chimici
 provenienti  dal parastato - Inquadramento nella posizione funzionale
 di chimico coadiutore - Requisito della preposizione  alla  direzione
 di  struttura  organizzativa  non  complessa  -  Ulteriori  requisiti
 temporali - Tabella di equiparazione relativa  ai  biologi,  chimici,
 fisici,  psicologi  -  Presunta  situazione  deteriore per i soggetti
 provenienti dal parastato - Lesione del principio  di  eguaglianza  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Tabella  riportata  nell'allegato  2  al d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761)
 
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'allegato  2 del
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale  delle
 unita'  sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile
 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso
 proposto da Dagnino Adriano  contro  la  Regione  Liguria  ed  altra,
 iscritta  al  n.  39  del  registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  8,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione di Dagnino Adriano;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza del 22 aprile 1993, il Tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria (adi'to  da  Dagnino  Adriano  per  ottenere
 l'annullamento  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  della
 Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la  quale  il  ricorrente  e'
 stato  inquadrato  nel  ruolo  nominativo regionale del personale del
 Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del
 ruolo  chimici)  ha  sollevato,  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale della tabella
 di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi,  di
 cui  all'Allegato  2  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n. 761 (Stato
 giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali),  nella  parte
 in  cui,  ai  fini  dell'inquadramento, nella posizione funzionale di
 chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal  parastato  i  quali,
 alla  data  del  20  dicembre  1979,  prestavano la propria attivita'
 lavorativa in  qualita'  di  chimico  -  prima  qualifica  del  ruolo
 professionale,   richiede   che  gli  stessi  fossero  preposti  alla
 direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un  anno
 alla  data  di  entrata  in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e
 avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni  di  servizio,
 diversamente   da   quanto   previsto   dalla   tabella   stessa  per
 l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale
 dipendente dalle Regioni e dagli enti locali.
    Secondo il giudice a quo la tabella di equiparazione  impedisce  a
 chi,  come  il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei
 anni di attivita' professionale, con laurea e in carriera  direttiva,
 di  accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale,
 alla posizione funzionale di coadiutore, l'inquadramento nella quale,
 invece,  viene  direttamente  previsto  in   favore   del   personale
 proveniente  dalle  Regioni  o dagli enti locali, sol che alla stessa
 data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7 livello ex
 d.P.R. n. 191 del 1979.
    Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento  giacche'
 le  due  categorie di personale - sulla base della comparazione delle
 mansioni - presentano connotati di  professionalita'  sostanzialmente
 omogenei ed equivalenti.
    In   particolare,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
 Liguria sottolinea  che  dalla  declaratoria  delle  mansioni  del  7
 livello,  di  cui  all'allegato  A  al  citato d.P.R. n. 191 del 1979
 risulta che in esso  sono  inserite,  negli  enti  locali,  non  solo
 posizioni  di  lavoro  che  implicano  funzioni  di  organizzazione e
 direzione di unita' operative,  ma  anche  posizioni  prive  di  tale
 contenuto  e  che implicano "l'esercizio di compiti e prestazioni che
 richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante  da
 specifico  titolo professionale". Tra le esemplificazioni dei profili
 inerenti al livello compaiono anche i chimici.
    Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della  legge  n.  70
 del  1975,  nonche' dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta
 che il  ruolo  professionale  del  personale  dipendente  dagli  enti
 parastatali  si  articola  in  due qualifiche, alla prima delle quali
 appartengono  gli  iscritti  in  albi  professionali  per  i quali e'
 richiesto  il  possesso  del  titolo  di  laurea;  che  i  dipendenti
 appartenenti  al  ruolo  professionale si assumono, a norma di legge,
 una personale responsabilita' di natura professionale e per  svolgere
 le  loro  mansioni  devono essere iscritti in albi professionali; che
 l'appartenente al ruolo professionale esercita in  tale  contesto  le
 mansioni   proprie   della   sua   professione  con  piena  autonomia
 nell'esercizio della stessa, e  rispondendo  direttamente  al  legale
 rappresentante   dell'ente   dell'esercizio   dei   singoli   mandati
 professionali.
    Concludendo, il giudice a quo osserva che il  miglior  trattamento
 riservato  al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali
 rispetto  a  quello  relativo  al  personale  proveniente   da   enti
 parastatali  appare  conseguenza  esclusiva  dell'Amministrazione  di
 provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario
 e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
    2. - Si e' costituita in giudizio la parte privata, ma  l'atto  di
 costituzione e' pervenuto fuori termine.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
 della Liguria riguarda l'inquadramento nel ruolo nominativo regionale
 di  personale  trasferito  da  enti parastatali alle unita' sanitarie
 locali e collocati in nuove qualifiche  predisposte  nell'allegato  2
 del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761  sulla base delle posizioni
 rivestite e  delle  mansioni  svolte  nell'ente  di  provenienza.  Il
 Tribunale  amministrativo  regionale  remittente,  giudicando  su  un
 ricorso proposto da un chimico - in precedenza dipendente da un  ente
 parastatale  con  la  prima  qualifica  del ruolo professionale - per
 l'accertamento del  diritto  di  essere  inquadrato  nella  posizione
 intermedia  di  coadiutore,  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - della
 tabella  di  equiparazione  relativa  ai  biologi,  chimici,  fisici,
 psicologi  di  cui  all'allegato  2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella
 parte relativa  ai  requisiti  richiesti  per  l'inquadramento  nella
 qualifica intermedia di coadiutore.
    Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli
 ex  dipendenti  di  enti  parastatali  - che in questi ultimi avevano
 svolto attivita' di chimici di prima  qualifica  professionale  -  di
 ottenere   nel   nuovo   inquadramento  la  qualifica  intermedia  di
 coadiutore  solo  nel  caso  in  cui  essi  avessero,  nell'ente   di
 provenienza, maturato una anzianita' di servizio di almeno dieci anni
 e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un
 anno. Il giudice a quo rileva altresi' che per accedere alla predetta
 qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici
 provenienti  dalla  Regione  e  dagli  enti locali, il solo requisito
 della  collocazione,  nell'ente  originario,  nel   settimo   livello
 retributivo-funzionale.  Confrontando  le due posizioni, il Tribunale
 remittente sottolinea che le mansioni  proprie  della  qualifica  del
 parastato  (quale  risulta  dagli  artt. 15 e 16 della legge 20 marzo
 1975, n. 70 e dall'allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976,  n.  411)  e
 quelle  collegate  al  settimo livello (descritto nell'allegato A del
 d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed  equivalenti,  si'
 che  non  sarebbe  giustificato il diverso trattamento previsto nella
 tabella  impugnata,  con  la  prefigurazione,  a  danno  dei soggetti
 provenienti dal parastato,  di  requisiti  assai  piu'  rigorosi  per
 accedere alla qualifica intermedia di coadiutore.
    2. - La questione e' fondata.
    Il  d.P.R.  1  giugno  1979,  n. 191, che regola la disciplina del
 rapporto di lavoro del personale degli enti locali,  nel  definire  -
 nell'allegato  A  -  le  posizioni  rientranti  nel  settimo  livello
 retributivo-funzionale,   stabilisce   che   in   quest'ultimo   sono
 inquadrati,  tra gli altri, i "chimici", precisandosi che la funzione
 da questi esercitata implica "l'esercizio di  compiti  e  prestazioni
 che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante
 da  specifico  titolo  professionale".  Per quanto riguarda invece il
 ruolo professionale previsto dall'inquadramento  relativo  agli  enti
 parastatali,  gli  artt.  15  e  16  della legge 20 marzo 1975, n. 70
 stabiliscono che in  esso  sono  ricompresi  i  dipendenti  i  quali,
 nell'esercizio   dell'attivita'   svolta   nell'ambito   dei  compiti
 istituzionali dell'ente, assumono, a norma di  legge,  una  personale
 responsabilita'  di natura professionale, rispondendo direttamente al
 legale rappresentante dell'ente nell'esercizio  dei  singoli  mandati
 professionali.  L'art.  16  precisa poi che il ruolo professionale si
 articola in due qualifiche funzionali e  che  alla  prima  di  queste
 appartengono  gli  iscritti  agli  albi  professionali per i quali e'
 previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre  per
 poter  accedere  alla  qualifica  intermedia  di  chimico coadiutore,
 secondo l'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, e'  sufficiente  per
 un  chimico,  proveniente  dalla Regione e dagli enti locali, la sola
 laurea, indipendentemente da  qualsiasi  anzianita'  di  servizio,  o
 preposizione  a  strutture,  la stessa qualifica e' negata al chimico
 proveniente dal parastato, che,  oltre  al  possesso  del  titolo  di
 laurea,   assume  una  personale  responsabilita'  professionale,  ed
 esercita le proprie mansioni  (per  svolgere  le  quali  deve  essere
 iscritto  agli  albi  professionali)  in  piena  autonomia; e che per
 svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto  nell'ente
 attivita' per un periodo di consistente rilievo.
    Si  deve  quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, gia'
 dipendenti di enti parastatali,  con  la  prima  qualifica  di  ruolo
 professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del
 personale  gia'  dipendente  delle Regioni e degli enti locali con la
 posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicche' appare
 privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del  parastato
 che  ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l'accesso
 alla  posizione  intermedia  nei  ruoli  nominativi   regionali   sia
 subordinato  a  requisiti  non  richiesti  per  i  chimici  di  altra
 provenienza.
    Il diverso  trattamento  deve  essere  considerato  soltanto  come
 irragionevole  ed  arbitraria conseguenza della diversita' degli enti
 di provenienza.
    3. - Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente
 alla medesima tabella (anche se per altro  titolo)  ha  ravvisato  la
 lesione  del  principio  di  uguaglianza allorche' fosse da escludere
 l'esistenza di elementi idonei a  giustificare  -  sulla  base  della
 descrizione normativa delle qualifiche attribuite - una diversita' di
 funzioni  negli  enti  di  provenienza e la differenza di trattamento
 apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze
 nn.  827  del  1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l'identita'
 della  ratio  decidendi,  consegue  l'accoglimento  della   questione
 sollevata  dal  Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con
 l'ordinanza  sopra  richiamata.  La  tabella  impugnata  va  pertanto
 dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini
 dell'inquadramento  nella  posizione funzionale di chimico coadiutore
 dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20
 dicembre 1979, prestavano la  propria  attivita'  lavorativa  con  la
 prima  qualifica  del  ruolo  professionale, richiede che gli stessi,
 alla data predetta, fossero  preposti  alla  direzione  di  strutture
 organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni
 di servizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale della tabella relativa ai
 biologi,   chimici,  fisici,  psicologi,  riportata  nell'allegato  2
 (Equiparazione  delle  qualifiche  e  dei  livelli   funzionali   del
 personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20
 dicembre  1979,  n.  761  (Stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali) nella parte  in  cui,  ai  fini  dell'inquadramento
 nella   posizione   funzionale   di  chimico-coadiutore  dei  chimici
 provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  che
 alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti
 con  la  prima  qualifica  del  ruolo professionale, richiede che gli
 stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa  da
 oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci
 anni  alla  data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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