N. 404 SENTENZA 21 - 28 novembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Regione Liguria - Personale del Servizio sanitario nazionale - Inquadramenti nei ruoli nominativi regionali - Chimici provenienti dal parastato - Inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore - Requisito della preposizione alla direzione di struttura organizzativa non complessa - Ulteriori requisiti temporali - Tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi - Presunta situazione deteriore per i soggetti provenienti dal parastato - Lesione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale. (Tabella riportata nell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761)(GU n.50 del 7-12-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Dagnino Adriano contro la Regione Liguria ed altra, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Dagnino Adriano; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 22 aprile 1993, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (adi'to da Dagnino Adriano per ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente e' stato inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del ruolo chimici) ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, di cui all'Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali), nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento, nella posizione funzionale di chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attivita' lavorativa in qualita' di chimico - prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni di servizio, diversamente da quanto previsto dalla tabella stessa per l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale dipendente dalle Regioni e dagli enti locali. Secondo il giudice a quo la tabella di equiparazione impedisce a chi, come il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei anni di attivita' professionale, con laurea e in carriera direttiva, di accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale, alla posizione funzionale di coadiutore, l'inquadramento nella quale, invece, viene direttamente previsto in favore del personale proveniente dalle Regioni o dagli enti locali, sol che alla stessa data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7 livello ex d.P.R. n. 191 del 1979. Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento giacche' le due categorie di personale - sulla base della comparazione delle mansioni - presentano connotati di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti. In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria sottolinea che dalla declaratoria delle mansioni del 7 livello, di cui all'allegato A al citato d.P.R. n. 191 del 1979 risulta che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e direzione di unita' operative, ma anche posizioni prive di tale contenuto e che implicano "l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale". Tra le esemplificazioni dei profili inerenti al livello compaiono anche i chimici. Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della legge n. 70 del 1975, nonche' dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali e' richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che l'appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente dell'esercizio dei singoli mandati professionali. Concludendo, il giudice a quo osserva che il miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali rispetto a quello relativo al personale proveniente da enti parastatali appare conseguenza esclusiva dell'Amministrazione di provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario e contrastante con l'art. 3 della Costituzione. 2. - Si e' costituita in giudizio la parte privata, ma l'atto di costituzione e' pervenuto fuori termine. Considerato in diritto 1. - La questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria riguarda l'inquadramento nel ruolo nominativo regionale di personale trasferito da enti parastatali alle unita' sanitarie locali e collocati in nuove qualifiche predisposte nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base delle posizioni rivestite e delle mansioni svolte nell'ente di provenienza. Il Tribunale amministrativo regionale remittente, giudicando su un ricorso proposto da un chimico - in precedenza dipendente da un ente parastatale con la prima qualifica del ruolo professionale - per l'accertamento del diritto di essere inquadrato nella posizione intermedia di coadiutore, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - della tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi di cui all'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte relativa ai requisiti richiesti per l'inquadramento nella qualifica intermedia di coadiutore. Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli ex dipendenti di enti parastatali - che in questi ultimi avevano svolto attivita' di chimici di prima qualifica professionale - di ottenere nel nuovo inquadramento la qualifica intermedia di coadiutore solo nel caso in cui essi avessero, nell'ente di provenienza, maturato una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un anno. Il giudice a quo rileva altresi' che per accedere alla predetta qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici provenienti dalla Regione e dagli enti locali, il solo requisito della collocazione, nell'ente originario, nel settimo livello retributivo-funzionale. Confrontando le due posizioni, il Tribunale remittente sottolinea che le mansioni proprie della qualifica del parastato (quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dall'allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) e quelle collegate al settimo livello (descritto nell'allegato A del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed equivalenti, si' che non sarebbe giustificato il diverso trattamento previsto nella tabella impugnata, con la prefigurazione, a danno dei soggetti provenienti dal parastato, di requisiti assai piu' rigorosi per accedere alla qualifica intermedia di coadiutore. 2. - La questione e' fondata. Il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, che regola la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, nel definire - nell'allegato A - le posizioni rientranti nel settimo livello retributivo-funzionale, stabilisce che in quest'ultimo sono inquadrati, tra gli altri, i "chimici", precisandosi che la funzione da questi esercitata implica "l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale". Per quanto riguarda invece il ruolo professionale previsto dall'inquadramento relativo agli enti parastatali, gli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70 stabiliscono che in esso sono ricompresi i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale, rispondendo direttamente al legale rappresentante dell'ente nell'esercizio dei singoli mandati professionali. L'art. 16 precisa poi che il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali e che alla prima di queste appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali e' previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre per poter accedere alla qualifica intermedia di chimico coadiutore, secondo l'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, e' sufficiente per un chimico, proveniente dalla Regione e dagli enti locali, la sola laurea, indipendentemente da qualsiasi anzianita' di servizio, o preposizione a strutture, la stessa qualifica e' negata al chimico proveniente dal parastato, che, oltre al possesso del titolo di laurea, assume una personale responsabilita' professionale, ed esercita le proprie mansioni (per svolgere le quali deve essere iscritto agli albi professionali) in piena autonomia; e che per svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto nell'ente attivita' per un periodo di consistente rilievo. Si deve quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, gia' dipendenti di enti parastatali, con la prima qualifica di ruolo professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del personale gia' dipendente delle Regioni e degli enti locali con la posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicche' appare privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del parastato che ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l'accesso alla posizione intermedia nei ruoli nominativi regionali sia subordinato a requisiti non richiesti per i chimici di altra provenienza. Il diverso trattamento deve essere considerato soltanto come irragionevole ed arbitraria conseguenza della diversita' degli enti di provenienza. 3. - Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente alla medesima tabella (anche se per altro titolo) ha ravvisato la lesione del principio di uguaglianza allorche' fosse da escludere l'esistenza di elementi idonei a giustificare - sulla base della descrizione normativa delle qualifiche attribuite - una diversita' di funzioni negli enti di provenienza e la differenza di trattamento apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze nn. 827 del 1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l'identita' della ratio decidendi, consegue l'accoglimento della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza sopra richiamata. La tabella impugnata va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attivita' lavorativa con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi, alla data predetta, fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni di servizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale della tabella relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei suddetti enti con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da oltre un anno e avessero maturato una anzianita' di servizio di dieci anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1285