N. 410 ORDINANZA 21 - 28 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena  - Estinzione - Limitazione alla sola pena detentiva e non anche
 a quella pecuniaria - Impossibilita' di  richiedere  alla  Corte  una
 "revisione  in  grado  ulteriore" delle interpretazioni offerte dalla
 Corte  di   cassazione   -   Difetto   di   rilevanza   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma).
 
 (Cost., art. 27)
 
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  47,  ultimo
 comma,   della   legge   26   luglio   1975,   n.   354  (Ordinamento
 penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993  dal
 Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza
 nei  confronti  di  Cervati  Corrado, iscritta al n. 205 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 1993, il  tribunale  di
 sorveglianza  di Brescia - chiamato a pronunziarsi sull'istanza di un
 condannato volta ad ottenere la  dichiarazione  di  estinzione  della
 pena,   "anche  pecuniaria"  (comminatagli  congiuntamente  a  quella
 detentiva), a seguito di positivo esito dell'affidamento in prova  al
 servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26
 luglio  1975,  n.  354  (ordinamento  penitenziario)  -  ha  ritenuto
 rilevante e non manifestamente infondata, "in riferimento all'art. 27
 Cost.  ed  al  principio  di  ragionevolezza",  onde  ha   sollevato,
 questione  incidentale  di  legittimita' della disposizione suddetta,
 ove interpretata nel senso che l'estinzione, ivi  prevista,  concerna
 la sola pena detentiva;
      che,  nel  giudizio  innanzi  a  questa Corte, e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei ministri per  eccepire  alternativamente
 l'inammissibilita' e l'infondatezza della impugnativa.
    Rilevato  che,  per  altro,  lo  stesso  tribunale rimettente, con
 diffusa argomentazione, preliminarmente sostiene che la retta esegesi
 della norma denunciata (anche alla stregua del canone  di  prevalenza
 della  lettura  conforme  a  Costituzione)  gia' di per se' conduca a
 ritenere esteso alla pena pecuniaria l'effetto estintivo  in  parola.
 Ed  espressamente  poi  ammette  di  sollevare  la riferita questione
 unicamente al fine di evitare che la decisione, che egli  andasse  ad
 adottare  in  applicazione  dell'art.  47  ord.  pen.  , in tal senso
 interpretato, possa essere,  su  prevedibile  ricorso  del  P.G.,  in
 prosieguo  annullata  dalla  Corte  di Cassazione, che con precedente
 pronunzia (21 settembre 1993) ha mostrato  di  condividere  l'opposta
 interpretazione, restrittiva, della norma in oggetto.
    Considerato  che,  pero',  l'incidente  cosi'  sollevato  e' sotto
 plurimi profili inammissibile;
      che infatti il giudice a quo contesta non una interpretazione (a
 suo avviso illegittima) consolidata in termini di  "diritto  vivente"
 ma,  di  fatto,  un'unica  pronuncia  della  Cassazione,  che non gli
 preclude ove possibile -  ed  anzi  gli  impone  in  ogni  caso  come
 prioritaria  -  una  "interpretazione adeguatrice" (cfr. 456/89; 121,
 149, 255/94). Di talche', quando una esegesi siffatta sia praticabile
 - e sia stata anzi, come  nella  specie,  in  concreto  positivamente
 verificata  -  vengono  con  cio'  stesso  meno  i  presupposti della
 denuncia di illegittimita';
      che, inoltre - al  di  la'  del  radicale  sbarramento,  che  si
 rinviene  nel  giudizio di costituzionalita', per questioni meramente
 interpretative  (v.  da  ultimo  sent.  271/91)  -  va   sottolineato
 l'ulteriore limite (pure travalicato dal Tribunale a quo) inerente al
 dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione,
 per  cui non puo' chiedersi a questa Corte una sorta di "revisione in
 grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo  (cfr.
 nn. 456/89 cit; 44/94);
      che, per di piu', anche il requisito della rilevanza non sarebbe
 ravvisabile  in  una questione, come quella in oggetto, sollevata non
 in funzione della decisione (che il tribunale gia' potrebbe  adottare
 nel  senso  auspicato,  in base all'interpretazione adeguatrice della
 norma, che a suo avviso e' anzi l'unica  corretta),  bensi'  solo  in
 prospettiva  della  eventualita' che la decisione stessa possa andare
 incontro ad un futuro annullamento in sede impugnatoria;
      che conclusivamente -  e  come  gia'  affermato  in  fattispecie
 analoga  a quella odierna, con ordinanza 548/1988 - e' manifestamente
 inammissibile  la  questione  di  legittimita'  quando  con  essa  il
 Tribunale   rimettente   "censura   in   realta'   solo   una   certa
 interpretazione che della disposizione  impugnata  da'  la  Corte  di
 Cassazione e che egli esplicitamente, afferma di non condividere", in
 quanto  appunto  "compete  al  giudice  a quo e non a questa Corte di
 interpretare la disposizione impugnata nel modo che lo stesso giudice
 ritiene corretto";
      che  identica  declaratoria  di  manifesta  inammissibilita'  si
 impone quindi anche per l'odierna questione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, ultimo  comma,  della  legge  26  luglio
 1975,  n.  354  (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento
 all'art. 27 Costituzione  ed  al  principio  di  ragionevolezza,  dal
 Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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