N. 723 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1994
N. 723 Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Bastianello Giovanni e prefettura di Pordenone ed altro Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmemte abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992 e 406/1993. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203). (Cost., artt. 3, 24 e 111).(GU n.50 del 7-12-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 nella causa tra Bastianello Giovanni (ricorrente) e prefettura di Pordenone (resistente), con la chiamata in causa del comune di Pordenone emana la seguente ordinanza: F A T T O In data 21 aprile 1993, Giovanni Bastianello depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo (cartella esattoriale n. 3095133) di sanzione amministrativa dell'amministrazione comunale di cui al verbale n. 16876 del 14 ottobre 1991 (divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto; In data 22 aprile 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione delle parti per l'udienza dell'8 luglio 1993; Nel costituirsi in giudizio il prefetto di Pordenone deduceva carenza di legittimazione passiva in quanto non era stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge n. 689/1981, ne' poteva essere emessa atteso che non si era avuto ricorso al prefetto nel termine appena riferito; Rilevava inoltre che non vi era alcun rapporto di dipendenza tra il prefetto e l'amministrazione comunale che aveva redatto il verbale poi divenuto titolo esecutivo; che l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero delle finanze); che esattore era un concessionario, il Credito Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura; In successiva integrazione della memoria difensiva ribadiva che in virtu' delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art. 142-bis del testo unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non doveva essere emessa ne' quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il preventivo ricorso sicche' non era configurabile l'opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689/1981; rilevava inoltre che l'iscrizione a ruolo o la stessa cartella esattoriale non potevano essere configurate come ordinanza ingiunzione, ne' poteva ritenersi ammissibile un ricorso avanti al pretore avverso il vebale di accertamento; In corso di causa il pretore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione comunale da cui era promanato l'atto (verbale di accertamento) divenuto titolo esecutivo quale autorita' che aveva predisposto i ruoli trasmessi poi all'intendenza di finanza e quindi sostanzialmente ente impositore; All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 142-bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilita' di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'. MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO 1. - Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e' stato, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 che, con gli artt. 23 e 24, ha modificato l'art. 142 del d.P.R. n. 393/1959 ed ha introdotto l'art. 142 bis. Originariamente per le violazioni del codice della strada come per tutte le altre violazioni amministrative, il procedimento si snodava attraverso le fasi previste dalla legge n. 689/1981 e pertanto l'autorita' che aveva proceduto alla contestazione dell'illecito attinente al codice della strada doveva, in difetto di conciliazione, inderogabilmente trasmettere il rapporto al prefetto (competente in ordine alla predetta tipologia di illeciti) il quale doveva pronunciarsi sulla fondatezza dell'illecito stesso o archiviando o emanando ordinanza-ingiunzione; la prevista facolta' per il trasgressore di far pervenire al prefetto scritti difensivi o di richiedere l'audizione non aveva natura di ricorso gerarchico e comunque non influiva minimamente sulla procedibilita' del potere decisorio prefettizio, costituendo semplicemente una facolta' dovuta alla esigenza di consentire la realizzazione del contraddittorio; solo in caso di emanazione del provvedimento amministrativo prefettizio denominato ordinanza-ingiunzione si aveva un titolo idoneo a fondare, in difetto di pagamento nel temrine previsto, l'esecuzione secondo le norme previste per le imposte dirette, provvedimento opponibile avanti al pretore che quindi, previo ricorso nei termini di legge, poteva sempre conoscere della fondatezza dell'illecito attinente a violazioni del codice della strada. 2. - La riferita legge n. 122/1989 ha modificato in modo sostanziale il procedimento sanzionatorio relativo a tali violazioni. E' stata infatti prevista la possibilita' per il presunto trasgressore di inoltrare nel termine di giorni sessanta dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, un ricorso al prefetto da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto stesso entro il termine di giorni quindici dal deposito o dal ricevimento del ricorso ed a questo punto il prefetto procede ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed in caso di emanazione di ordinanza ingiunzione sara' ammissibile l'opposizione pretorile. Se pero' nel predetto termine di giorni sessanta non e' stato proposto ricorso (e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta) e' stato espressamente previsto che non si applica la norma di cui al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge n. 689/1981 (e non verificandosi la trasmissione del rapporto al prefetto non vi potra' essere emanazione di ordinanza-ingiunzione) e che il sommario processo verbale acquista dignita' di titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo edittale, con conseguente possibilita' di procedere esecutivamente. Il d.lgs. n. 285/1992 all'art. 203 ha sostanzialmente confermato tale impostazione del procedimento sanzionatorio nella materia de qua. Nel caso in esame e' stato correttamente seguito il procedimento di cui alla novella sopra descritta, e pertanto, notificato al trasgressore la contestazione dell'illecito, e non essendo seguito nel termine previsto ne' il pagamento in misura ridotta ne' il ricorso al prefetto l'autorita' cui apparteneva l'organo accertatore (comune di Pordenone) ha predisposto il ruolo, lo ha trasmesso all'Intendente di Finanza il quale lo ha dato in carico all'esattore che ha notificato la cartella esattoriale al trasgressore. 3. - Ritiene il pretore che allo stato della normativa il ricorso al prefetto costituisca di fatto condizione necessaria acche' il trasgressore conservi la possibilita' di poter usufruire della tutela giurisdizionale pretorile. Ed infatti la proposizione del ricorso amministrativo e' l'unico comportamento idoneo ad eccitare il potere decisorio del prefetto ed a consentire quindi, se tale potere decisorio si risolve nell'emanazione di ordinanza-ingiunzione, la proponibilita' dell'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 (l'art. 142, quarto comma, novellato ribadiva espressamente che l'opposizione pretorile va proposta nei confronti dell'ordinanza prefettizia, e cosi' l'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il ricorso al prefetto viene quindi di fatto a costituire una condizione di procedibilita' della tutela giurisdizionale ed in sostanza la mancata proposizione del primo comporta una decadenza di ordine sistematico della seconda. Ne' risulta sostenibile l'ammissibilita' dell'opposizione pretorile nei confronti del verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo ovvero nei confronti del ruolo predisposto dalla autorita' accertatrice o della cartella esattoriale. Se e' vero infatti che la legge n. 689/1981 ha statuito una generale competenza pretorile in ordine alla fondatezza dell'illecito amministrativo, e' pero' anche vero che l'opposizione, come si evince dal tenore lettereale della legge, non puo' prescindere dall'emanazione di una ordinanza-ingiunzione, e che in ordine ai menzionati e diversi atti amministrativi non e' previsto dalla legge un tal rimedio giurisdizionale. A tale riguardo giova riflettere sul fatto che l'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, che disciplina la proposizione del ricorso alla commissione tributaria, prevede espressamente l'ammissibilita' della proposizione del ricorso nei confronti del ruolo; ed e' in particolare utile analizzare la normativa sulla riscossione dei crediti contributivi introdotta dall'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, convertito con legge 7 dicembre 1989: ivi si statuisce ex lege la natura di titolo esecutivo di alcuni atti amministrativi quali le attestazioni dei dirigenti periferici degli enti previdenziali, si consente a questi ultimi di avvalersi della riscossione esattoriale in forza di tali titoli e si prevede espressamente, al sesto comma del predetto articolo, la proponibilita' di opposizione contro i ruoli esattoriali avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Da tali dati normativi si evince che nel caso in esame, nulla disponendo la legge al riguardo, non puo' essere ammissibile il ricorso contro il ruolo esattoriale. 4. - Ne' puo' condurre ad una diversa interpretazione il ragionamento sviluppato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 190/1992 (che ha riconosciuto la giurisdizione del Pretore in materia di opposizione all'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa di cui alla legge n. 689/1981 per installazioni abusive di pubblicita' non preceduta dalla notifica di un'ordinanza-ingiunzione concernente l'irrogazione della sanzione stessa). In tal caso infatti la notifica della cartella esattoriale senza la previa notifica dell'ordinanza ingiunzione rappresentava un caso "patologico" a cui si e' ovviato attraverso l'applicazione analogica delle norme tributarie (art. 16 terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), secondo cui il contribuente puo' ricorrere contro il ruolo, per ragioni diverse dalla sussistenza dei vizi propri dell'atto, quando non vi e' stata la previa notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero del provvedimento che ha irrogato la sanzione. Ne' nella fattispecie al vaglio della suprema Corte era previsto un ricorso-reclamo all'autorita' amministrativa. Nel caso in esame invece non c'e' alcunche' di "patologico" essendosi regolarmente avuta la notificazione della contestazione dell'illecito ed essendo espressamente previsto che, in assenza di ricorso al prefetto, il sommario verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo a legittimare l'esecuzione esattoriale (senza quindi che sia richiesta la previa emissione di ordinanza-ingiunzione); inoltre e' previsto un ricorso amministrativo di cui il trasgressore non si e' avvalso. In definitiva nel caso in esame risulta improponibile la domanda di tutela giurisdizionale avanti al pretore, in quanto non si e' avuto ricorso al prefetto e non e' stata eccitata l'ordinanza-ingiunzione; non risulta inoltre poter essere competente un altro giudice ordinario ne' puo' affermarsi la giurisdizione di un qualche giudice speciale (il giudice tributario non puo' evidentemente conoscere della controversia) ed il trasgressore puo' solo esperire i rimedi previsti per la fase esecutiva (ricorso all'Intendente di Finanza contro gli atti esecutivi dell'esattore, anche ai fini della sospensione, con la conseguente possibilita' di ricorrere al giudice amministrativo, nonche' azione giudiziaria di responsabilita' contro l'esattore). 5. - Giusta tale interpretazione, si ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (abrogato ma in vigore all'epoca dell'accertamento) e dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore (giudice deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito in caso di emanazione di ordinanza-ingiunzione) avverso il ruolo esattoriale emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo, potendosi ipotizzare altrimenti il contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Tali articoli garantiscono il diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, il diritto di difesa in ordine a qualsiasi pretesa punitiva dello stato, il diritto di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, diritto che puo' essere ritenuto salvaguardato solamente se la tutela giurisdizionale non sia resa eccessivamente difficoltosa. Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi dalla Corte adita nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina imposta di bollo) nella parte in cui non prevedeva, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria in mancanza del preventivo ricorso amministrativo (sentenza 5-23 novembre 1993, sulla scia delle sentenze nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992). Orbene nel caso di specie la tutela giurisdizionale risulta appunto essere resa eccessivamente difficoltosa dal fatto che si puo' proporre l'opposizione al pretore solamente se vi e' stato tempestivo ricorso al prefetto, e dal fatto che nessuna tutela giurisdizionale costituzionalmente sufficiente risulta essere esperibile avverso il ruolo emesso sulla base del verbale divenuto titolo esecutivo, sicche' l'omissione del ricorso prefettizio di fatto comporta una decadenza sistematica dalla predetta tutela. 6. - La compressione della tutela giurisdizionale risulta inoltre violatrice del principio di eguaglianza ed irragionevole ex art. 3 della Costituzione tenuto conto che essa opera solamente con riguardo agli illeciti amministrativi attinenti a violazioni del codice della strada e non agli altri illeciti amministrativi e non appaiono sussistere giustificazioni del diverso trattamento; appare inoltre altresi' essere irragionevole ed ingiustificata se si rileva che in casi che presentano una qualche similitudine, come il procedimento di riscossione dei contributi di cui alla legge n. 389/1989 (cui si e' sopra fatto riferimento), l'anticipazione della possibilita' per l'autorita' di esperire esecuzione esattoriale e' stata controbilanciata dalla proponibilita' di opposizione al ruolo avanti al giudice deputato in linea generale a conoscere della materia. Si sottolinea che il prospettato intervento additivo (in luogo della prospettazione di un intervento di annullamento sulla citata normativa) appare avere il pregio di preservare l'anticipazione della autotutela esecutiva della pubblica amministrazione e quindi la maggiore speditezza del procedimento ingiuntivo, che puo' trovare una sua ratio nelle peculiarita' del settore (con particolare riferimento all'alto numero di infrazioni al codice stradale quotidianamente accertate, per le quali spesso il mancato gravame amministrativo e' indice dell'inesistenza di motivi di doglianza). 7. - La questione sollevata appare essere rilevante nel presente giudizio incidendo sulla proponibilita' stessa della domanda e quindi in definitiva sulla sussistenza di giurisdizione del giudice adito.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e dell'art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilita' di proporre avanti al pretore (giudice deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito amministrativo in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione) opposizione avverso il ruolo esattoriale emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo per mancata proposizione di ricorso al prefetto, in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pordenone, addi' 3 maggio 1994 Il pretore: GUIDI 94C1293