N. 723 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1994

                                N. 723
 Ordinanza  emessa  il  3  maggio  1994  dal  pretore di Pordenone nel
 procedimento civile vertente tra Bastianello Giovanni e prefettura di
 Pordenone ed altro
 Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della
    strada attualmemte abrogato ma applicabile nel caso  di  specie  -
    Sanzione   amministrativa   con   importo   iscritto  in  cartella
    esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso
    di mancato ricorso  al  prefetto  -  Lamentata  omessa  previsione
    dell'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria anche in mancanza del
    preventivo ricorso amministrativo  -  Violazione  del  diritto  di
    agire  in  giudizio  per la tutela giurisdizionale contro gli atti
    della  pubblica  amministrazione  -  Incidenza  sui  principi   di
    eguaglianza  e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte
    costituzionale  nn.  530/1989,  470/1990,  15/1991,   154/1992   e
    406/1993.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992,
    n. 285, art. 203).
 (Cost., artt. 3, 24 e 111).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva  formulata  in data 13 aprile 1994
 nella causa tra Bastianello Giovanni  (ricorrente)  e  prefettura  di
 Pordenone  (resistente),  con  la  chiamata  in  causa  del comune di
 Pordenone emana la seguente ordinanza:
                               F A T T O
    In data 21 aprile  1993,  Giovanni  Bastianello  depositava  nella
 cancelleria  civile  della  pretura  di Pordenone atto di opposizione
 avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo (cartella esattoriale
 n. 3095133) di sanzione amministrativa dell'amministrazione  comunale
 di  cui  al  verbale  n.  16876  del 14 ottobre 1991 (divenuto titolo
 esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto;
    In data 22  aprile  1993  il  pretore  di  Pordenone  ordinava  il
 deposito  degli atti alla locale prefettura e fissava la comparizione
 delle parti per l'udienza dell'8 luglio 1993;
    Nel costituirsi in giudizio  il  prefetto  di  Pordenone  deduceva
 carenza  di  legittimazione  passiva  in  quanto non era stata emessa
 l'ordinanza ingiunzione di  pagamento  ex  art.  18  della  legge  n.
 689/1981,  ne'  poteva  essere  emessa  atteso  che  non si era avuto
 ricorso al prefetto nel termine appena riferito;
    Rilevava inoltre che non vi era alcun rapporto di  dipendenza  tra
 il prefetto e l'amministrazione comunale che aveva redatto il verbale
 poi divenuto titolo esecutivo;
      che  l'obbligo di pagamento della somma in questione derivava da
 un ordine dell'intendenza di finanza (organo periferico del Ministero
 delle finanze);  che  esattore  era  un  concessionario,  il  Credito
 Romagnolo, operante del tutto autonomamente dalla prefettura;
   In  successiva integrazione della memoria difensiva ribadiva che in
 virtu' delle disposizioni operanti all'epoca del fatto (art.  142-bis
 del  testo  unico del 1959 come modificato dalla legge 24 marzo 1989,
 n. 122 e art. 27 della legge n. 689/1981) non  doveva  essere  emessa
 ne' quindi notificata alcuna ordinanza ingiunzione essendo mancato il
 preventivo  ricorso  sicche'  non  era configurabile l'opposizione al
 pretore ex art. 22 della legge  n.  689/1981;  rilevava  inoltre  che
 l'iscrizione  a  ruolo  o la stessa cartella esattoriale non potevano
 essere configurate come ordinanza ingiunzione, ne'  poteva  ritenersi
 ammissibile  un  ricorso  avanti  al  pretore  avverso  il  vebale di
 accertamento;
    In  corso  di  causa  il  pretore  ordinava   l'integrazione   del
 contraddittorio  nei  confronti  dell'amministrazione comunale da cui
 era  promanato  l'atto  (verbale  di  accertamento)  divenuto  titolo
 esecutivo quale autorita' che aveva predisposto i ruoli trasmessi poi
 all'intendenza di finanza e quindi sostanzialmente ente impositore;
    All'odierna  udienza  il pretore, sentite le parti, si riservava e
 quindi sollevava d'ufficio questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'articolo  142-bis  d.P.R.  15 giugno 1959, n. 393 nella parte in
 cui non prevede la proponibilita' di opposizione  avanti  al  pretore
 avverso  il  ruolo  emesso sulla base del predetto articolo una volta
 divenuto  esecutivo  il  verbale   di   accertamento;   e,   in   via
 consequenziale,  dell'art.  203  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285
 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'.
                       MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO
    1.  -  Il  procedimento  amministrativo  per  l'applicazione delle
 sanzioni  amministrative   pecuniarie   e'   stato,   con   specifico
 riferimento alle violazioni del codice della strada, modificato dalla
 legge 24 marzo 1989, n. 122 che, con gli artt. 23 e 24, ha modificato
 l'art.  142  del  d.P.R. n. 393/1959 ed ha introdotto l'art. 142 bis.
 Originariamente per le violazioni del codice della  strada  come  per
 tutte  le altre violazioni amministrative, il procedimento si snodava
 attraverso le fasi  previste  dalla  legge  n.  689/1981  e  pertanto
 l'autorita'  che  aveva  proceduto  alla  contestazione dell'illecito
 attinente al codice della strada doveva, in difetto di conciliazione,
 inderogabilmente trasmettere il rapporto al prefetto  (competente  in
 ordine   alla   predetta  tipologia  di  illeciti)  il  quale  doveva
 pronunciarsi sulla fondatezza dell'illecito stesso  o  archiviando  o
 emanando   ordinanza-ingiunzione;   la   prevista   facolta'  per  il
 trasgressore di far pervenire al  prefetto  scritti  difensivi  o  di
 richiedere  l'audizione  non  aveva  natura  di  ricorso gerarchico e
 comunque non influiva minimamente  sulla  procedibilita'  del  potere
 decisorio  prefettizio, costituendo semplicemente una facolta' dovuta
 alla esigenza di consentire  la  realizzazione  del  contraddittorio;
 solo   in   caso   di  emanazione  del  provvedimento  amministrativo
 prefettizio  denominato  ordinanza-ingiunzione  si  aveva  un  titolo
 idoneo  a  fondare,  in  difetto  di  pagamento nel temrine previsto,
 l'esecuzione secondo  le  norme  previste  per  le  imposte  dirette,
 provvedimento opponibile avanti al pretore che quindi, previo ricorso
 nei  termini  di  legge,  poteva  sempre  conoscere  della fondatezza
 dell'illecito attinente a violazioni del codice della strada.
    2.  -  La  riferita  legge  n.  122/1989  ha  modificato  in  modo
 sostanziale il procedimento sanzionatorio relativo a tali violazioni.
 E'   stata   infatti   prevista   la  possibilita'  per  il  presunto
 trasgressore  di   inoltrare   nel   termine   di   giorni   sessanta
 dall'accertamento  o dalla notificazione della violazione, un ricorso
 al  prefetto  da  presentarsi  allo  stesso  ufficio  o  comando  cui
 appartiene l'organo accertatore, il quale e' tenuto a trasmettere gli
 atti  al  prefetto  stesso  entro  il  termine di giorni quindici dal
 deposito o dal ricevimento del ricorso ed a questo punto il  prefetto
 procede  ai  sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed in caso di
 emanazione di ordinanza ingiunzione sara'  ammissibile  l'opposizione
 pretorile.  Se  pero'  nel predetto termine di giorni sessanta non e'
 stato proposto ricorso (e non e'  avvenuto  il  pagamento  in  misura
 ridotta)  e' stato espressamente previsto che non si applica la norma
 di cui al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge n.  689/1981
 (e  non verificandosi la trasmissione del rapporto al prefetto non vi
 potra' essere emanazione di ordinanza-ingiunzione) e che il  sommario
 processo  verbale acquista dignita' di titolo esecutivo per una somma
 pari alla meta' del massimo edittale, con conseguente possibilita' di
 procedere esecutivamente.
    Il d.lgs. n. 285/1992 all'art. 203 ha  sostanzialmente  confermato
 tale  impostazione  del  procedimento  sanzionatorio nella materia de
 qua.
    Nel caso in esame e' stato correttamente seguito  il  procedimento
 di  cui  alla  novella  sopra  descritta,  e  pertanto, notificato al
 trasgressore la contestazione dell'illecito, e  non  essendo  seguito
 nel  termine  previsto  ne'  il  pagamento  in  misura ridotta ne' il
 ricorso  al prefetto l'autorita' cui apparteneva l'organo accertatore
 (comune di Pordenone)  ha  predisposto  il  ruolo,  lo  ha  trasmesso
 all'Intendente  di Finanza il quale lo ha dato in carico all'esattore
 che ha notificato la cartella esattoriale al trasgressore.
    3. - Ritiene il pretore che allo stato della normativa il  ricorso
 al  prefetto  costituisca  di  fatto  condizione necessaria acche' il
 trasgressore conservi la possibilita' di poter usufruire della tutela
 giurisdizionale pretorile.
    Ed infatti la proposizione del ricorso amministrativo  e'  l'unico
 comportamento  idoneo ad eccitare il potere decisorio del prefetto ed
 a  consentire  quindi,  se   tale   potere   decisorio   si   risolve
 nell'emanazione    di    ordinanza-ingiunzione,   la   proponibilita'
 dell'opposizione disciplinata dagli artt. 22  e  23  della  legge  n.
 689/1981  (l'art. 142, quarto comma, novellato ribadiva espressamente
 che l'opposizione pretorile va proposta nei confronti  dell'ordinanza
 prefettizia,  e  cosi' l'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
 Il ricorso al  prefetto  viene  quindi  di  fatto  a  costituire  una
 condizione  di  procedibilita'  della  tutela  giurisdizionale  ed in
 sostanza la mancata proposizione del primo comporta una decadenza  di
 ordine sistematico della seconda.
    Ne'    risulta   sostenibile   l'ammissibilita'   dell'opposizione
 pretorile nei confronti del verbale di accertamento  divenuto  titolo
 esecutivo  ovvero nei confronti del ruolo predisposto dalla autorita'
 accertatrice o della cartella esattoriale.
    Se e' vero infatti che  la  legge  n.  689/1981  ha  statuito  una
 generale competenza pretorile in ordine alla fondatezza dell'illecito
 amministrativo, e' pero' anche vero che l'opposizione, come si evince
 dal   tenore   lettereale   della   legge,   non   puo'   prescindere
 dall'emanazione di una ordinanza-ingiunzione,  e  che  in  ordine  ai
 menzionati  e diversi atti amministrativi non e' previsto dalla legge
 un tal rimedio giurisdizionale.
    A tale riguardo giova riflettere sul fatto che  l'art.  16,  terzo
 comma,  del  d.P.R.  n.  636/1972, che disciplina la proposizione del
 ricorso   alla   commissione   tributaria,   prevede    espressamente
 l'ammissibilita'  della  proposizione  del  ricorso nei confronti del
 ruolo; ed e' in  particolare  utile  analizzare  la  normativa  sulla
 riscossione dei crediti contributivi introdotta dall'art. 2 del d.l.
 9  ottobre  1989,  convertito  con  legge  7  dicembre  1989:  ivi si
 statuisce ex lege la  natura  di  titolo  esecutivo  di  alcuni  atti
 amministrativi  quali  le attestazioni dei dirigenti periferici degli
 enti previdenziali, si consente a questi ultimi  di  avvalersi  della
 riscossione  esattoriale  in  forza  di  tali  titoli  e  si  prevede
 espressamente,   al   sesto   comma   del   predetto   articolo,   la
 proponibilita'  di  opposizione  contro i ruoli esattoriali avanti al
 pretore in funzione di giudice del lavoro.
    Da tali dati normativi si evince che  nel  caso  in  esame,  nulla
 disponendo  la  legge  al  riguardo,  non  puo' essere ammissibile il
 ricorso contro il ruolo esattoriale.
    4.  -  Ne'  puo'  condurre  ad  una  diversa  interpretazione   il
 ragionamento  sviluppato  dalla  Corte  di cassazione con sentenza n.
 190/1992 (che ha riconosciuto la giurisdizione del Pretore in materia
 di opposizione all'iscrizione a ruolo di una sanzione  amministrativa
 di   cui   alla  legge  n.  689/1981  per  installazioni  abusive  di
 pubblicita'  non preceduta dalla notifica di un'ordinanza-ingiunzione
 concernente l'irrogazione della sanzione stessa). In tal caso infatti
 la notifica della  cartella  esattoriale  senza  la  previa  notifica
 dell'ordinanza  ingiunzione  rappresentava un caso "patologico" a cui
 si  e'  ovviato  attraverso  l'applicazione  analogica  delle   norme
 tributarie  (art.  16  terzo  comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636),
 secondo cui il contribuente  puo'  ricorrere  contro  il  ruolo,  per
 ragioni  diverse  dalla sussistenza dei vizi propri dell'atto, quando
 non vi e' stata la previa notifica dell'avviso di accertamento  o  di
 liquidazione,  ovvero  del provvedimento che ha irrogato la sanzione.
 Ne' nella fattispecie al vaglio della suprema Corte era  previsto  un
 ricorso-reclamo all'autorita' amministrativa.
    Nel  caso  in  esame  invece  non  c'e'  alcunche' di "patologico"
 essendosi regolarmente avuta  la  notificazione  della  contestazione
 dell'illecito  ed  essendo  espressamente previsto che, in assenza di
 ricorso al prefetto, il sommario verbale di accertamento  costituisce
 titolo esecutivo idoneo a legittimare l'esecuzione esattoriale (senza
 quindi     che    sia    richiesta    la    previa    emissione    di
 ordinanza-ingiunzione); inoltre e' previsto un ricorso amministrativo
 di cui il trasgressore non si e' avvalso.
    In definitiva nel caso in esame risulta improponibile  la  domanda
 di  tutela  giurisdizionale  avanti  al  pretore, in quanto non si e'
 avuto   ricorso   al   prefetto   e    non    e'    stata    eccitata
 l'ordinanza-ingiunzione;  non risulta inoltre poter essere competente
 un altro giudice ordinario ne' puo' affermarsi la giurisdizione di un
 qualche  giudice   speciale   (il   giudice   tributario   non   puo'
 evidentemente  conoscere  della controversia) ed il trasgressore puo'
 solo esperire i  rimedi  previsti  per  la  fase  esecutiva  (ricorso
 all'Intendente  di  Finanza  contro gli atti esecutivi dell'esattore,
 anche ai fini della sospensione, con la conseguente  possibilita'  di
 ricorrere  al  giudice  amministrativo, nonche' azione giudiziaria di
 responsabilita' contro l'esattore).
    5.  -  Giusta  tale  interpretazione,  si  ritiene  che  non   sia
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (abrogato  ma  in
 vigore  all'epoca  dell'accertamento)  e  dell'art. 203 del d.lgs. 30
 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui ciascuna di tali  disposizioni
 non prevede la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore
 (giudice  deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito in
 caso  di  emanazione  di  ordinanza-ingiunzione)  avverso  il   ruolo
 esattoriale  emesso  ai  sensi  dei  predetti articoli sulla base del
 sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo, potendosi
 ipotizzare altrimenti il contrasto con  gli  artt.  24  e  113  della
 Costituzione.    Tali  articoli  garantiscono  il diritto di agire in
 giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, il diritto
 di difesa in ordine a qualsiasi  pretesa  punitiva  dello  stato,  il
 diritto  di  tutela  giurisdizionale  contro  gli atti della pubblica
 amministrazione,  diritto  che  puo'  essere  ritenuto  salvaguardato
 solamente  se  la  tutela giurisdizionale non sia resa eccessivamente
 difficoltosa.
    Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi  dalla  Corte
 adita  nel  dichiarare  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33,
 ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina  imposta
 di  bollo)  nella  parte in cui non prevedeva, in materia di rimborsi
 d'imposta,  l'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria in mancanza del
 preventivo ricorso amministrativo (sentenza 5-23 novembre 1993, sulla
 scia delle sentenze nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992).
    Orbene nel  caso  di  specie  la  tutela  giurisdizionale  risulta
 appunto essere resa eccessivamente difficoltosa dal fatto che si puo'
 proporre l'opposizione al pretore solamente se vi e' stato tempestivo
 ricorso  al  prefetto, e dal fatto che nessuna tutela giurisdizionale
 costituzionalmente sufficiente risulta essere esperibile  avverso  il
 ruolo  emesso  sulla  base  del  verbale  divenuto  titolo esecutivo,
 sicche' l'omissione del ricorso prefettizio  di  fatto  comporta  una
 decadenza sistematica dalla predetta tutela.
    6.  - La compressione della tutela giurisdizionale risulta inoltre
 violatrice del principio di eguaglianza ed irragionevole  ex  art.  3
 della Costituzione tenuto conto che essa opera solamente con riguardo
 agli  illeciti amministrativi attinenti a violazioni del codice della
 strada e non  agli  altri  illeciti  amministrativi  e  non  appaiono
 sussistere  giustificazioni  del  diverso trattamento; appare inoltre
 altresi' essere irragionevole ed ingiustificata se si rileva  che  in
 casi che presentano una qualche similitudine, come il procedimento di
 riscossione  dei  contributi di cui alla legge n. 389/1989 (cui si e'
 sopra fatto  riferimento),  l'anticipazione  della  possibilita'  per
 l'autorita'    di    esperire   esecuzione   esattoriale   e'   stata
 controbilanciata dalla proponibilita' di opposizione al ruolo  avanti
 al giudice deputato in linea generale a conoscere della materia.
    Si  sottolinea  che  il  prospettato intervento additivo (in luogo
 della prospettazione di un intervento di  annullamento  sulla  citata
 normativa) appare avere il pregio di preservare l'anticipazione della
 autotutela  esecutiva  della  pubblica  amministrazione  e  quindi la
 maggiore speditezza del procedimento ingiuntivo, che puo' trovare una
 sua ratio nelle peculiarita' del settore (con particolare riferimento
 all'alto numero di  infrazioni  al  codice  stradale  quotidianamente
 accertate,  per  le quali spesso il mancato gravame amministrativo e'
 indice dell'inesistenza di motivi di doglianza).
    7. - La questione sollevata appare essere rilevante  nel  presente
 giudizio incidendo sulla proponibilita' stessa della domanda e quindi
 in definitiva sulla sussistenza di giurisdizione del giudice adito.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 142-bis del d.P.R. 15 giugno
 1959 n. 393 e dell'art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nella  parte
 in  cui  ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilita' di
 proporre avanti al pretore (giudice deputato alla  valutazione  della
 fondatezza  dell'illecito  amministrativo  in  caso  di  emissione di
 ordinanza-ingiunzione)  opposizione  avverso  il  ruolo   esattoriale
 emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale
 di accertamento divenuto titolo esecutivo per mancata proposizione di
 ricorso  al  prefetto,  in  relazione  agli  artt.  3,  24, 111 della
 Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Pordenone, addi' 3 maggio 1994
                           Il pretore: GUIDI

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