N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1994

                                N. 725
 Ordinanza emessa il 3  maggio  1994  dal  pretore  di  Pordenone  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Tomasella Maurizio e il comune di
 Pordenone
 Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della
    strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso  di  specie  -
    Sanzione   amministrativa   con   importo   iscritto  in  cartella
    esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso
    di mancato ricorso  al  prefetto  -  Lamentata  omessa  previsione
    dell'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria anche in mancanza del
    preventivo ricorso amministrativo  -  Violazione  del  diritto  di
    agire  in  giudizio  per la tutela giurisdizionale contro gli atti
    della  pubblica  amministrazione  -  Incidenza  sui  principi   di
    eguaglianza  e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte
    costituzionale  nn.   530/1989,   470/1990,   15/1991,   154/1992,
    406/1993.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992,
    n. 285, art. 203).
 (Cost., artt. 3, 24 e 111).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
                              IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 tra
 Tomasella Maurizio (ricorrente) e comune  di  Pordenone  (resistente)
 emana la seguente ordinanza:
                               F A T T O
    In  data  17  agosto  1993,  Tomasella  Maurizio  depositava nella
 cancelleria civile della pretura di  Pordenone  atto  di  opposizione
 avverso   una   comunicazione  di  iscrizione  a  ruolo  di  sanzione
 amministrativa accertata con verbale dei vigili urbani del comune  di
 Pordenone  (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato
 proposto ricorso al prefetto);
    In data 17  agosto  1993  il  pretore  di  Pordenone  ordinava  il
 deposito  degli atti al comune di Pordenone e fissava la comparizione
 delle parti per l'udienza del 17 settembre 1993;
    All'odierna  udienza  il pretore, sentite le parti, si riservava e
 quindi sollevava d'ufficio questione di  legittimita'  costituzionale
 dall'articolo  142-bis  del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte
 in cui non prevede la proponibilita' di opposizione avanti al pretore
 avverso il ruolo emesso sulla base del predetto  articolo  una  volta
 divenuto   esecutivo   il   verbale   di   accertamento;  e,  in  via
 consequenziale, dell'art. 203 del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285
 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'.
                       MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 723/1994).
 94C1295