N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 1994
N. 725 Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Tomasella Maurizio e il comune di Pordenone Circolazione stradale - Violazioni di norme del c.d. codice della strada attualmente abrogato ma applicabile nel caso di specie - Sanzione amministrativa con importo iscritto in cartella esattoriale - Opposizione innanzi al pretore - Preclusione in caso di mancato ricorso al prefetto - Lamentata omessa previsione dell'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Incidenza sui principi di eguaglianza e ragionevolezza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1989, 470/1990, 15/1991, 154/1992, 406/1993. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 142-bis; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 203). (Cost., artt. 3, 24 e 111).(GU n.50 del 7-12-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata in data 13 aprile 1994 tra Tomasella Maurizio (ricorrente) e comune di Pordenone (resistente) emana la seguente ordinanza: F A T T O In data 17 agosto 1993, Tomasella Maurizio depositava nella cancelleria civile della pretura di Pordenone atto di opposizione avverso una comunicazione di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa accertata con verbale dei vigili urbani del comune di Pordenone (verbale divenuto titolo esecutivo in quanto non era stato proposto ricorso al prefetto); In data 17 agosto 1993 il pretore di Pordenone ordinava il deposito degli atti al comune di Pordenone e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 17 settembre 1993; All'odierna udienza il pretore, sentite le parti, si riservava e quindi sollevava d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dall'articolo 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nella parte in cui non prevede la proponibilita' di opposizione avanti al pretore avverso il ruolo emesso sulla base del predetto articolo una volta divenuto esecutivo il verbale di accertamento; e, in via consequenziale, dell'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nella parte in cui non prevede la descritta proponibilita'. MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1994). 94C1295