N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 1994

                                N. 728
 Ordinanza  emessa il 7 settembre 1994 dalla commissione tributaria di
 primo grado di  Milano  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Curatolo
 Roberto ed altra contro ufficio del registro di Milano successioni
 Successioni e donazioni (imposta sulle) - Decorrenza del termine di
    tre   anni   per   la  presentazione  della  documentazione  delle
    passivita'  gravanti   l'asse   ereditario   dall'apertura   della
    successione anziche' dal momento della chiamata all'eredita' degli
    obbligati  alla  presentazione della dichiarazione di successione,
    anche nel caso in cui detti obbligati siano  stati  giuridicamente
    impossibilitati  a  tale  adempimento  per  essere  stati chiamati
    all'eredita' solo dopo l'accertamento della falsificazione  (o  la
    dichiarazione  di  invalidita')  del  testamento  -  Incidenza sul
    principio di uguaglianza per il diverso  trattamento  rispetto  ad
    altre  ipotesi  analoghe  di decorrenza dei termini ritenuti dalla
    giurisprudenza della Corte  costituzionale  troppo  ristretti  per
    l'esercizio  dell'azione (sentenze nn. 85/1968, 234/1974, 31/1977,
    255/1987  e  49/1990)  ovvero  posti  prescindendo  dall'effettiva
    conoscibilita'  dell'interessato  del  fatto  costitutivo  del suo
    diritto (sentenze nn. 392/1978, 191/1983, 134/1985 e  185/1988)  -
    Violazione  del  diritto di difesa e del principio della capacita'
    tributaria.
 (D-Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, quarto comma; d.P.R. 26
    ottobre 1972, n. 637, art. 16, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 53).
(GU n.50 del 7-12-1994 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti  nn.
 6866/1993  e  7849/1993  presentati il 17 aprile ed il 6 maggio 1993,
 rispettivamente, il primo, dai sigg. Fogliano  e  Livia  MERZOGORA  e
 Lucia  ed  Alfonsina  Veronesi (rappresentati dai procuratori Roberto
 Curatolo e Antonia Pagani), il secondo dai primi  due  (rappresentati
 dal  solo Roberto Curatolo), avverso gli avvisi di liquidazione delle
 imposte di  successione  relative  alle  eredita'  lasciate  da  Rino
 Veronesi e da Enrichetta Merzagora ved. Veronesi;
    Letti i ricorsi riuniti;
    Visti i documenti prodotti;
    Sentite le parti all'udienza del 28 aprile 1994.
                               RILEVATO:
      che  in  data  2  aprile 1984, decedeva il sig. Rino Veronesi, e
 che, quattro mesi piu' tardi, il 10 agosto 1984 decedeva altresi'  la
 moglie Enrichetta Merzagora, entrambi senza figli;
      che  in  data  29  agosto  1984  il  Notaio Gabey di Alessandria
 pubblicava un testamento a firma  di  Rino  Veronesi,  nel  quale  si
 nominavano eredi universali i sigg. Fridiano ed Antonia Pagani;
      che,  tuttavia,  tale  testamento risultava falsificato dal sig.
 Fridiano Pagani che veniva condannato dal Tribunale  di  Alessandria,
 con  sentenza  poi  confermata dalla Corte d'Appello di Torino del 19
 febbraio 1988;
      che  la  Corte  di Cassazione con sentenza n. 1035 del 12 maggio
 1989 respingeva il ricorso proposto contro  la  sentenza  di  secondo
 grado;
      che,  pertanto, dichiarato falso il testamento, divenivano eredi
 ope legis di Rino Veronesi, la moglie  Enrichetta  Merzagora  (e  per
 essa, nel frattempo morta, i suoi eredi Fogliano e Livia Merzagora) e
 le sorelle Alfonsina e Lucia Veronesi;
      che  in data 11 maggio 1990 venne presentata la dichiarazione di
 successione, integrata, quanto alle  passivita'  in  data  27  aprile
 1992;
      che  l'ufficio successioni di Milano ha proceduto a liquidare le
 imposte di successione senza tener conto delle passivita'  e  cio'  -
 per  quanto  si  e'  potuto appurare in sede di discussione orale del
 ricorso - in forza dell'art. 23, quarto comma del d.lgs.  31  ottobre
 1990,  n.  346,  che,  riproducendo  sostanzialmente  la disposizione
 dell'art. 16, quarto comma  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637,
 dispone che "l'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati
 nella  dichiarazione  di successione, puo' essere dimostrata .. entro
 il termine di tre anni dalla  data  di  apertura  della  successione,
 prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e
 per  i  debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla
 data   in   cui   il   relativo   provvedimento   giurisdizionale   o
 amministrativo e' divenuto definitivo";
      che,  quindi,  il motivo del non riconoscimento delle passivita'
 dell'asse ereditario  e'  dovuto  al  mancato  rispetto  del  termine
 triennale  dall'apertura  della  successione  per  la  produzione dei
 documenti giustificativi delle predette passivita';
      che  i  ricorrenti   hanno   in   merito   sollevato   eccezione
 d'incostituzionalita' delle norme or ora richiamate per contrasto con
 gli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non dispongono
 che  il  termine  triennale  decorra  dalla  data  in  cui sono stati
 chiamati  all'eredita',  anziche'  da  quello   dell'apertura   della
 successione, adducendo di essere stati chiamati all'eredita' soltanto
 in  data  12  maggio  1989  (con  la conferma da parte della Corte di
 Cassazione  della  sentenza  di  condanna  del  sig.  Pagani  per  la
 falsificazione  del  testamento di Rino Veronesi) e quindi ben cinque
 anni dopo l'apertura della successione, talche'  nel  triennio  dalla
 morte  del  loro dante causa essi erano nell'impossibilita' giuridica
 di fare alcunche';
      che, la doglianza appare fondata. E' noto, infatti che la  Corte
 costituzionale, dopo aver affermato, nel primo decennio della propria
 attivita',  che  il  principio  ex  art. 24 della Costituzione regola
 propriamente il diritto di agire in giudizio e presuppone l'esistenza
 di  un  interesse  gia'  protetto,  sicche'  non  si  riflette  sulla
 configurazione  del diritto sostanziale e sui termini di prescrizione
 e decadenza stabiliti dal legislatore; successivamente, recependo  le
 critiche della dottrina, ha mutato il proprio orientamento, a partire
 dalla  nota  sentenza  5 luglio 1968, n. 85 (in Riv. dir. proc. 1969,
 463), dichiarando incostituzionali, anche per violazione dell'art. 24
 della Costituzione, norme che ponevano termini  prescrizionali  o  di
 decadenza  del  diritto troppo ristretti per l'esercizio dell'azione.
 Il principio e' stato riaffermato piu' volte  negli  anni  successivi
 dalla  Corte (cfr. sent. 17 luglio 1974, n. 234, in Foro it. 1974, I,
 2944;  18  gennaio  1977  n.  31,  in giur. Cost. 1977, I, 106), che,
 proseguendo in tale direzione, ha anche  dichiarato  incostituzionale
 l'art.  1  della  legge  7 ottobre 1969 n. 742 laddove limita ai soli
 termini processuali "puri" la sospensione per il  periodo  di  ferie,
 senza  tener  conto  di  altri  termini,  anche  se  non  a carattere
 processuale, ma non meno rilevanti (cfr. Corte Cost. 13  luglio  1987
 n. 255 in giust. civ. 1987, I, 2750 e 2 febbraio 1990 n. 49).
    Sempre  in  tema  di  termini  va  poi  ricordato  che la Corte ha
 ritenuto incostituzionali quelle  norme  che  facevano  decorrere  il
 termine  (a  carattere  sostanziale)  per proporre domanda giudiziale
 prescindendo dalla conoscibilita' effettiva da parte dell'interessato
 dal  fatto  costitutivo  del  suo  diritto   (es.:   nel   caso   del
 disconoscimento    di    paternita',   l'adulterio   -   cfr.   Corte
 costituzionale 6 maggio 1985 n. 134, in Foro it. 1985, I, 1905  -  In
 senso analogo, in relazione al termine di cui all'art. 80 della legge
 27 luglio 1978, n. 392, Corte costituzionale 18 febbraio 1988, n. 185
 in  Giur.  it.  1989,  I,  1, 15). Ne' va dimenticata in proposito la
 sent. 191 del 29 giugno 1983 (in Foro it. 1983,  I,  2704),  che  nel
 rigettare  l'eccezione  d'incostituzionalita'  dell'art.  480 c.c. in
 relazione ai termini per l'accettazione dell'eredita', precisava  che
 il detto termine non puo' decorrere finquando non sia stata accertata
 giudizialmente la paternita';
      che  in  considerazione  dei  predetti  insegnamenti  non appare
 infondata l'eccezione d'incostituzionalita' degli  artt.  23,  quarto
 comma  del  d.lgs.  31  ottobre  1990,  n. 346 e 16, quarto comma del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per violazione degli artt. 3, 24 e 53
 della  Costituzione,  laddove  irragionevolmente   (e,   quindi,   in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione) fanno decorrere il termine
 ivi   previsto   per  la  presentazione  della  documentazione  delle
 passivita' gravanti l'asse ereditario dall'apertura della successione
 e non da  quello  in  cui  gli  obbligati  alla  presentazione  della
 dichiarazione di successione sono chiamati all'eredita', impedendo in
 tal  modo,  nel  caso d'impossibilita' (giuridica) di presentare tale
 dichiarazione, in violazione  dell'art.  24  della  Costituzione,  la
 deducibilita'   delle  passivita'  gravanti  l'asse  ereditario,  con
 conseguente aggravamento dell'imposta, in  violazione  dell'art.  53,
 primo comma della Costituzione;
                               P. Q. M.
   Solleva  eccezione  d'incostituzionalita'  degli  artt.  23, quarto
 comma del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e 16 quarto comma del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 637, per violazione degli artt. 3, 24 e 53  della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  fanno  decorrere il termine ivi
 previsto per la presentazione della documentazione  delle  passivita'
 gravanti  l'asse  ereditario dall'apertura della successione e non da
 quello in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di
 successione sono chiamati all'eredita',  anche  nel  caso  in  cui  i
 predetti     obbligati     erano    giuridicamente    impossibilitati
 all'adempimento   dell'incombente   per   essere    stati    chiamati
 all'eredita'  solo  dopo  l'accertamento  della  falsificazione (o la
 dichiarazione di invalidita') del testamento;
    Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  23  della  legge
 87/1953  a  cura  della  segreteria  della  Commissione tributaria la
 presente ordinanza sia trasmessa  alla  Corte  costituzionale  e  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
    Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente
 di costituzionalita' oggetto della presente ordinanza.
      Milano, addi' 7 settembre 1994
                        Il Presidente: CARCASIO
                                                    Il relatore: CONTE
 94C1298