N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1994

                                N. 734
 Ordinanza  emessa  il  10  ottobre  1994  dal pretore di Avellino nel
 procedimento civile vertente tra A.T.I. e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese
    industriali ed artigiane operanti nel  Mezzogiorno  e  nella  zona
    lagunare  di  Venezia  -  Rimborso  delle somme a titolo di sgravi
    degli  oneri  sociali  in  favore  di  dette  imprese  dovute   in
    conseguenza  della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991
    e  relative  a  periodi  contributivi  anteriori  alla   data   di
    pubblicazione  della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci
    rate  annuali  di  pari  importo,   senza   alcun   aggravio   per
    rivalutazione  o  interessi  e senza possibilita' di compensazione
    entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato  trattamento
    di   privilegio  dell'I.N.P.S.,  rispetto  ai  comuni  debitori  -
    Incidenza sul diritto del creditore di agire in  giudizio  per  la
    ripetizione  dell'indebito, nonche' sui principi della imposizione
    per  legge  delle  prestazioni  patrimoniali  e  della   capacita'
    contributiva.
 (D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, terzo comma, convertito in legge
    20 maggio 1993, n. 151).
 (Cost., artt. 3, 23 e 53).
(GU n.51 del 14-12-1994 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Vista l'eccezione sollevata dall'avv. A. Benevento;
    Rilevato  che  l'art.  1, terzo comma, d.l. n. 71/1993 come nella
 legge n. 151/1993 ha previsto "il rimborso delle somme  a  titolo  di
 sgravi degli oneri sociali ( ..) dovute in conseguenza della sentenza
 della   Corte   costituzionale  n.  261,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 19 giugno  1991,  e  relative  a  periodi  contributivi
 anteriori  alla  data  di pubblicazione stessa ( ..) dall'I.N.P.S. in
 dieci  rate  annuali  di  pari  importo,  senza  alcun  aggravio  per
 rivalutazione o interessi ( ..)";
    Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  della  citata  norma  nella  parte  in cui eslcude la
 rivalutazione  e  gli  interessi  sulle  somme  da  rimborsare,   per
 contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione laddove produce
 un  irragionevole  pregiudizio  nei  confronti  del  soggetto  che ha
 indebitamente pagato e  si  trova  a  subire  la  decurtazione  della
 rivalutazione e degli interessi che pure costituiscono componenti del
 complesso  credito  previdenziale (si veda sul punto anche Cass., ss.
 nn. 30 luglio 1993, n. 8478);
    Ritenuta la questione rilevante ai fini della  decisione  (ove  la
 norma    sospettata    di    incostituzionalita'    venisse   espunta
 dall'ordinamento giuridico, la societa' ricorrente avrebbe diritto  a
 rilevantissime  somme  per  rivalutazione ed interessi oltre a quanto
 gia' rimborsato dall'I.N.P.S., che ha versato la  prima  rata  di  L.
 448.182.400).
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 1, terzo  comma  del  d.l.  n.  71/1993,
 convertito  nella  legge n.151/1993 nella parte in cui prevede che il
 rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali dovute in
 conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991
 sia effettuato dall'I.N.P.S. "senza alcun aggravio per  rivalutazione
 o interessi";
    Manda  alla  cancelleria  per la notifica della presente ordinanza
 alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione ai Presidenti della Camera e Senato;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio in corso.
      Avellino, addi' 10 ottobre 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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