N. 734 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1994
N. 734 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra A.T.I. e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilita' di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito, nonche' sui principi della imposizione per legge delle prestazioni patrimoniali e della capacita' contributiva. (D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, terzo comma, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151). (Cost., artt. 3, 23 e 53).(GU n.51 del 14-12-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti; Vista l'eccezione sollevata dall'avv. A. Benevento; Rilevato che l'art. 1, terzo comma, d.l. n. 71/1993 come nella legge n. 151/1993 ha previsto "il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali ( ..) dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa ( ..) dall'I.N.P.S. in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi ( ..)"; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma nella parte in cui eslcude la rivalutazione e gli interessi sulle somme da rimborsare, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione laddove produce un irragionevole pregiudizio nei confronti del soggetto che ha indebitamente pagato e si trova a subire la decurtazione della rivalutazione e degli interessi che pure costituiscono componenti del complesso credito previdenziale (si veda sul punto anche Cass., ss. nn. 30 luglio 1993, n. 8478); Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione (ove la norma sospettata di incostituzionalita' venisse espunta dall'ordinamento giuridico, la societa' ricorrente avrebbe diritto a rilevantissime somme per rivalutazione ed interessi oltre a quanto gia' rimborsato dall'I.N.P.S., che ha versato la prima rata di L. 448.182.400).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, terzo comma del d.l. n. 71/1993, convertito nella legge n.151/1993 nella parte in cui prevede che il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 sia effettuato dall'I.N.P.S. "senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi"; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e Senato; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Avellino, addi' 10 ottobre 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 94C1304