N. 415 SENTENZA 24 novembre - 7 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Enti locali - Regione Sardegna - Comitati di controllo - Composizione
 -  Elenchi  forniti da ordini professionali - Competenza dell'ente in
 materia - Presunta natura  esclusiva  -  Richiamo  alla  sentenza  n.
 360/1993  della  Corte  -  Esclusione  del principio dell'elettivita'
 della nomina dei membri  del  comitato  di  controllo  dal  principio
 generale dell'ordinamento dello Stato - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Sardegna riapprovata dal consiglio regionale 26 aprile
 1994,  artt.  4,  5,  quarto  comma,  6, quinto comma, 7 e 8, primo e
 secondo comma)
 
(GU n.51 del 14-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 nonche', in
 quanto ad esso connessi,  degli  artt.  5,  comma  quarto;  6,  comma
 quinto;  7  e  8,  commi  primo  e secondo, della legge della Regione
 Sardegna riapprovata dal  Consiglio  regionale  il  26  aprile  1994,
 recante  "Nuove  norme  sul  controllo degli atti degli enti locali",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  16  maggio  1994,  depositato  in  cancelleria  il 25
 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Franco Favara per il ricorrente, e
 l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
 notificato  il  16  maggio  1994,  ha  impugnato l'art. 4 nonche', in
 quanto ad esso connessi, "gli artt. 5, comma quarto; 6, comma quinto;
 7 e 8, commi  primo  e  secondo,  ecc."  della  legge  della  Regione
 Sardegna  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  il  26 aprile 1994,
 recante "Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali". Nel
 ricorso si deduce la violazione  dell'art.  46  dello  statuto  della
 Regione Sardegna, in relazione ai principi contenuti negli artt. 42 e
 44  della  legge  8  giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
 locali).
    Deduce il ricorrente che l'art. 46 dello statuto speciale  per  la
 Regione  Sardegna  -  articolo  richiamato espressamente nell'art. 1,
 comma primo, della delibera legislativa succitata  -  disponendo  che
 "il  controllo  sugli  atti degli enti locali e' esercitato da organi
 della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale  in
 armonia  con  i  principi  delle  leggi  dello Stato" disciplinerebbe
 "compiutamente"  il  rapporto  tra  legislazione   statale   (recante
 "principi"  e quindi "limiti") e legislazione regionale in materia di
 controllo sugli atti degli enti locali.
    D'altro canto l'art. 1, comma secondo, della legge n. 142 del 1990
 ha cura  di  precisare  che  le  disposizioni  in  essa  previste  si
 applicano   a  ciascuna  Regione  a  statuto  speciale,  purche'  non
 incompatibili con le norme statutarie e di attuazione.
    Cio' premesso, si assume - nel ricorso -  che  nessun  profilo  di
 incompatibilita'   e'   rinvenibile   tra  le  predette  disposizioni
 statutarie e di attuazione della Regione Sardegna e gli artt. 42 e 44
 della legge n. 142 del 1990.  Di  talche'  il  legislatore  regionale
 sardo  sarebbe  tenuto ad adeguare la propria legislazione al dettato
 degli artt. 42 e 44 succitati in ordine alla "elezione a  maggioranza
 qualificata  dei  componenti  del  comitato di controllo da parte del
 Consiglio regionale", e cio'  anche  alla  luce  della  piu'  recente
 giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 360 del 1993).
    Piu'  in  particolare  i  principi di cui agli artt. 42 e 44 della
 legge n. 142 del 1990 sarebbero stati violati dai  seguenti  articoli
 contenuti   nella   delibera   legislativa   della  Regione  sarda  e
 precisamente: a) dall'art. 4 il  quale  prevede  che  tre  dei  sette
 componenti di cui al primo comma - e precisamente quelli indicati con
 le  lettere  c), d) ed e) - nonche' i componenti "integratori" di cui
 al secondo comma siano  di  regola  sorteggiati  "nell'ambito  di  un
 elenco  di almeno tre nomi" - e cio' in palese difformita' con quanto
 previsto dagli artt. 42  e  44  cit.  in  ordine  alla  "elezione"  o
 "scelta"   dei  summenzionati  componenti  effettuata  ad  opera  del
 Consiglio regionale. Infatti, quest'ultimo  potrebbe  procedere  alla
 elezione  dei  componenti  dei  comitati  di  controllo  solo  in via
 eccezionale e cioe' qualora gli elenchi  contenenti  le  designazioni
 non  pervengano  tempestivamente, ovvero qualora gli stessi non siano
 regolari (in quanto, per es., non corredati da espresse dichiarazioni
 di disponibilita', ecc.).
    Cosi' procedendo, tuttavia, ad  avviso  del  ricorrente,  verrebbe
 sottratta  al  Consiglio  regionale  la  responsabilita'  politica in
 ordine alla concreta selezione ed  individuazione  dei  summenzionati
 componenti e correlativamente verrebbe accresciuta l'importanza delle
 indicazioni  fatte dagli ordini professionali (nonche' dal Presidente
 della Giunta regionale per gli elenchi di cui all'art. 6).
    Sicche' l'art. 4 della legge regionale sarda nonche' "le  connesse
 disposizioni  contenute nei successivi articoli della stessa delibera
 (quali l'art. 5, comma quarto, l'art. 6, comma  quinto,  l'art.  7  e
 l'art. 8, commi primo e secondo, ecc.)" non sarebbero armonizzati con
 gli  artt. 42 e 44 della legge n. 142 del 1990 e contrasterebbero con
 l'art.  46  dello  Statuto  sardo,  per  cui  si  chiede,  che  venga
 dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale degli stessi in ordine
 alle parti censurate.
    2. - Si e' costituita davanti a questa Corte la Regione  Sardegna,
 deducendo   innanzitutto  la  inammissibilita'  del  ricorso  perche'
 genericamente formulato in quanto non sussisterebbe  coincidenza  tra
 motivi  del  rinvio e motivi del ricorso. Il ricorso sarebbe comunque
 inammissibile  nella  parte  in  cui  censura  disposizioni   diverse
 dall'art.  4 cit. (e cioe' per l'impugnativa concernente gli artt. da
 5 ad 8) in quanto cio' non trova riscontro nell'oggetto dell'atto  di
 rinvio dell'8 aprile 1994.
    Inoltre  e sempre con riguardo al contenuto dell'atto di rinvio si
 osserva che la censura ivi dedotta concerne il contrasto tra l'art. 4
 piu' volte richiamato e l'art. 44, secondo comma, della legge n.  142
 del  1990, per cui si eccepisce l'inammissibilita' delle censure for-
 mulate nel ricorso anche in ordine alla violazione dell'art. 42 della
 legge n. 142 del 1990.
    Generica ed  indeterminata  sarebbe,  altresi',  la  delibera  del
 Consiglio  dei  ministri  del  13  maggio  1994  posta a sostegno del
 ricorso  in  quanto  essa   non   specificherebbe   le   disposizioni
 costituenti  oggetto  di  impugnativa  sicche'  anche  alla  luce dei
 principi contenuti nella piu' recente  giurisprudenza  costituzionale
 (sent. n. 172 del 1994), il ricorso sarebbe inammissibile.
    Nel merito, la Regione contesta la fondatezza del ricorso.
    In   primo  luogo  perche'  l'art.  46  dello  Statuto  sardo  non
 concernerebbe  tanto  la  composizione  degli  organi  di   controllo
 regionali  sugli  atti  degli  enti  locali,  quanto  le modalita' di
 esercizio del controllo medesimo (ovvero atti sottoposti a controllo,
 tipo di controllo, procedimento, ecc.). Di guisa che la  composizione
 dei  comitati  in  discorso  ricadrebbe  nella competenza legislativa
 esclusiva della Regione sarda in materia di  ordinamento  degli  enti
 locali  di  cui  all'art.  3,  lett.  b) dello statuto speciale (come
 sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 23 settembre  1993,
 n. 2).
    In  ogni  caso,  secondo la Regione sarda, anche a voler ammettere
 che la competenza legislativa regionale in materia  sia  limitata  da
 "principi  fondamentali"  stabiliti  dalla legge n. 142 del 1990, non
 sussisterebbe  il   denunciato   contrasto   fra   l'art.   4   della
 deliberazione  legislativa impugnata ed i principi posti dalla stessa
 legge n. 142 del 1990; legge  che  pur  contenendo  un  principio  di
 "necessaria  qualificazione  tecnica e di indipendenza dei membri dei
 comitati  di  controllo"  non  recherebbe,  tuttavia,  un   principio
 fondamentale    (nel    senso    affermato    dalla    giurisprudenza
 costituzionale)  preordinato  ad  imporre  che  tutti  i  membri  dei
 comitati siano eletti a maggioranza qualificata.
    Infine  si  rileva  che,  in  virtu'  dell'art. 42, appena citato,
 "soltanto" quattro membri del comitato regionale  di  controllo  (sui
 cinque  previsti  dalla  legge  n.  142  del  1990)  sono  eletti dal
 Consiglio regionale, nei modi successivamente disciplinati  dall'art.
 44,  secondo  comma, stessa legge. E che, al riguardo l'art. 4, primo
 comma, lett.  a)  e  b)  della  deliberazione  legislativa  regionale
 impugnata,  stabilisce che quattro membri del comitato suddetto siano
 eletti dal Consiglio regionale della Sardegna ed anche a  maggioranza
 qualificata  (art.  8,  terzo  comma,  deliberazione  appena citata).
 Sicche' - secondo la Regione  resistente  -  i  membri  del  comitato
 summenzionato  sorteggiati  e  non  eletti  (di cui alle disposizioni
 censurate  dalla  Presidenza  del  Consiglio)  sarebbero  dei  membri
 ulteriori rispetto ai quattro membri elettivi previsti dalla legge n.
 142   del   1990:  infatti  la  deliberazione  legislativa  regionale
 impugnata prevede non gia' un comitato di cinque  membri,  bensi'  di
 sette  (piu'  due  membri integratori). Per conseguenza la disciplina
 legislativa regionale impugnata sarebbe  "in  piena  armonia"  con  i
 principi posti dalla legge n. 142 del 1990.
    3.  -  Nella imminenza della udienza tanto il ricorrente quanto la
 regione resistente hanno depositato memorie illustrative con le quali
 ribadiscono, precisano e sviluppano le  argomentazioni  ed  insistono
 sulle conclusioni formulate nel ricorso.
                        Considerato in diritto
    1.  - Questa Corte e' chiamata a decidere se l'art. 4, nonche', in
 quanto ad esso connessi, "gli artt. 5, comma quarto; 6, comma quinto;
 7 e 8, commi primo e secondo", della legge  della  Regione  Sardegna,
 riapprovata dal Consiglio regionale il 26 aprile 1994, che pone nuove
 norme  sul  controllo  degli  atti degli enti locali, violi l'art. 46
 dello statuto regionale sardo, in  relazione  ai  principi  contenuti
 negli artt. 42 e 44 della legge n. 142 del 1990.
    Piu'   in   particolare   il   contrasto  denunciato  concerne  la
 composizione dei comitati di controllo in quanto il succitato art.  4
 prevede,  al primo comma, che tre dei sette componenti e precisamente
 quelli indicati con le lettere c), d) ed  e),  nonche'  i  componenti
 integratori di cui al secondo comma, siano sorteggiati nell'ambito di
 un   elenco   di   almeno   tre  nomi  forniti  dai  relativi  ordini
 professionali ivi indicati, laddove gli artt. 42  e  44  della  legge
 sull'ordinamento  delle  autonomie  locali  prevedono  la  elezione a
 maggioranza qualificata dei suddetti componenti.
    Detta difformita' di previsione violerebbe l'art. 46 dello Statuto
 sardo, il quale disciplinando il  controllo  sugli  atti  degli  enti
 locali stabilisce che esso "e' esercitato da organi della regione nei
 modi  e  nei  limiti  stabiliti  con legge regionale in armonia con i
 principi  delle  leggi  dello  Stato",  dettando cosi' una disciplina
 compiuta in materia e disponendo che la  legislazione  regionale  sia
 armonizzata   con   i  principi  posti  dalla  legislazione  statale.
 Armonizzazione  che  nella   specie   si   intende   realizzata   con
 l'adeguamento  del  legislatore  sardo al principio posto dalla legge
 dello Stato n. 142 del 1990 (artt. 42 e 44) in ordine alla elezione a
 maggioranza qualificata  dei  componenti  il  comitato  regionale  di
 controllo.
    Cosi'  precisati  i  termini  della questione, e' da respingere la
 eccezione  di  inammissibilita'  formulate  dalla  Regione  Sardegna,
 connessa  alla  non corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del
 ricorso.
    Invero, il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio  e
 motivi  del  ricorso  deve intendersi rispettato anche quando i primi
 siano formulata in modo sintetico e sommario, sempreche'  la  Regione
 sia  stata  messa  in grado di rendersi conto della consistenza delle
 obiezioni  rivoltele  in  sede  di   rinvio   e   queste   coincidano
 sostanzialmente  con  quelle svolte nel ricorso (da ultimo, sentt. n.
 487 del 1991; n. 261 del 1990).
    Nella specie i vizi denunciati in sede di rinvio  corrispondono  a
 quelli  proposti innanzi alla Corte; deve ritenersi quindi che l'atto
 regionale impugnato e' stato adottato  con  la  consapevolezza  delle
 deduzioni e delle ragioni dell'autorita' ricorrente.
    2. - Nel merito la questione e' infondata.
    Anzitutto,  non  e' possibile definire la competenza della Regione
 Sardegna in ordine alla materia contemplata dalla norma impugnata, se
 non si precisa, al riguardo, il quadro normativo di riferimento.
    Ebbene,  detto  quadro  non  e'  piu'  e  soltanto   rappresentato
 dall'art.  46  dello Statuto sardo bensi' ed anche dall'art. 3, lett.
 b),  di  detto  statuto  introdotto  dalla  legge  costituzionale  23
 settembre  1993,  n.  2.  A seguito di questa modifica l'art. 3 dello
 statuto regionale sardo viene a includere nella potesta'  legislativa
 esclusiva  della  regione  nella  lett.  b) "l'ordinamento degli enti
 locali  e  delle  relative   circoscrizioni",   mentre   la   vecchia
 formulazione   della  citata  lett.  b)  indicava  soltanto  la  voce
 "circoscrizioni comunali".
    E' da osservare preliminarmente che la ora indicata legge n. 2 del
 1993 disegna il quadro delle competenze delle  Regioni  ad  autonomia
 speciale  (eccezion  fatta per la Sicilia) in materia di enti locali,
 privilegiando il criterio  di  maggiore  ampiezza  e  di  sostanziale
 uniformita'   laddove   era  in  precedenza  vigente  una  disciplina
 piuttosto riduttiva ed  eterogenea.  In  particolare,  la  competenza
 delle  Regioni  a  statuto speciale in materia di ordinamento di enti
 locali acquista il  carattere  di  esclusivita'  e  viene  ad  essere
 definita  con  formula identica in tutti gli statuti speciali. Con il
 che si rimuove - ed e' questa una delle finalita' rilevanti di  detta
 legge  costituzionale di modifica - l'originaria diversita' di regime
 giuridico delle Regioni ad autonomia  speciale  in  materia  di  enti
 locali: conseguentemente si provvede alla armonizzazione dei relativi
 statuti,  completando  l'indirizzo  tracciato  dalla legge n. 142 del
 1990 in ordine al conferimento alle  regioni  speciali  di  strumenti
 diretti  ed  adeguati  a  realizzare un compiuto sistema di autonomie
 locali, come si rileva con chiarezza dagli atti parlamentari relativi
 alla legge costituzionale n. 2 del 1993.
    3.  - Si tratta, ora, di stabilire quale sia in concreto l'oggetto
 delle attribuzioni devolute da tale legge costituzionale alla Regione
 Sardegna ed i rapporti di tale oggetto con la materia  dei  controlli
 degli  enti  locali in base allo Statuto sardo. Questo statuto dedica
 il titolo  quinto  agli  enti  locali  e  dagli  artt.  43-46  emerge
 chiaramente  che  i controlli sugli atti sono da considerarsi materia
 dell'ordinamento di  tali  enti,  nel  cui  ambito  trovano  espressa
 collocazione  e  specifica disciplina. Inoltre la legge n. 2 del 1993
 ha inteso uniformare le competenze delle quattro regioni speciali  in
 materia  di enti locali a quelle della Sicilia e questo risultato non
 si conseguirebbe, se si considerasse il controllo estraneo alla nuova
 competenza esclusiva attribuita.
    Ed e', poi, la stessa legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990
 che   inserisce   la    disciplina    dei    controlli    nell'ambito
 dell'ordinamento   di   tali   autonomie,  sicche'  la  competenza  a
 disciplinare l'ordinamento  dei  relativi  enti  comprende  anche  la
 facolta'  di regolarne i controlli, come e' stato affermato da questa
 Corte  (sent.  n.  360  del  1993),  in  quanto  la  prima   inerisce
 strettamente  alla  seconda  (sent. n. 21 del 1985). Si puo', quindi,
 concludere che la materia del controllo sugli atti di cui all'art. 46
 dello Statuto sardo, rientra a pieno titolo nell'oggetto  contemplato
 dalla lettera b) dell'art. 3 dello statuto stesso. Con la conseguenza
 che  la  natura  della  potesta' legislativa regionale in ordine alla
 materia  dei  controlli,  dopo  la  riforma   operata   dalla   legge
 costituzionale,  diventa esclusiva e, quindi, regolata dalla lett. b)
 dell'art. 3 dello statuto.
    4. - In questo quadro, appaiono chiari i  limiti  che  la  Regione
 sarda   incontra   nell'esercizio   della  sua  potesta'  legislativa
 esclusiva in materia di  controlli.  Occorre  verificare  poi  se  il
 principio di elettivita' a maggioranza qualificata posto dall'art. 42
 della  legge  n.  142  del  1990  costituisce  un  principio generale
 dell'ordinamento che deve, in quanto  tale,  essere  osservato  dalla
 regione.
    Giova  premettere  che in sede costituente, punto fermo nell'avvio
 della disciplina sui controlli, fu l'esigenza di depurarli di  quegli
 elementi  che  li  avevano  resi  strumenti  del  potere centrale; si
 poneva,  pertanto,  la  esigenza  di  escludere  forme  di  controllo
 incompatibili  per  contenuto ed effetti con l'autonomia locale. Anzi
 il controllo viene  ad  essere  regolato  da  principi  di  carattere
 costituzionale,  in  quanto  espressione  di una funzione di garanzia
 dell'ordinamento di tale autonomia,  come  si  rileva  dal  combinato
 disposto degli artt. 128 e 130 della Costituzione.
    Si  tratta ora di vedere se ed in che modo la regola del sorteggio
 posta dall'art. 4 della legge regionale sarda  impugnata,  in  ordine
 alla costituzione dell'organo di controllo - diversificandosi in cio'
 dal  principio  di  elezione a maggioranza qualificata dei componenti
 del comitato di controllo posto dall'art. 42 della legge n.  142  del
 1990 - incida sulla struttura e sulla funzione dell'organo.
    Invero,   gli  artt.  42  e  44  della  legge  n.  142  del  1990,
 disciplinando  specificamente  le  modalita'  di   costituzione   del
 comitato, pongono un principio (elettivita' dei componenti di esso da
 parte  del  Consiglio regionale a maggioranza qualificata) certamente
 fondamentale con riguardo alla  materia  dei  controlli,  in  quanto,
 incidendo  sulla formazione dell'organo si riflette sulla neutralita'
 della stessa funzione di controllo.
    Ma  siffatto  carattere  di  principio  fondamentale  della  legge
 statale   non   si   identifica  con  quello  di  principio  generale
 dell'ordinamento dello Stato che costituisce, ex art, 3 dello Statuto
 sardo, limite alla potesta' legislativa  esclusiva,  della  quale  e'
 ormai  dotata  la  Regione  Sardegna anche in materia di controllo di
 atti.
    Il principio fondamentale - come del resto  si  desume  dal  primo
 comma  dell'art.  117  della  Costituzione,  relativo  alle regioni a
 statuto ordinario e dallo stesso art. 46 dello  Statuto  sardo  -  e'
 sempre  un  principio  affermato  o  estratto  da  una  legge o da un
 complesso di leggi dello Stato  in  materie  determinate,  mentre  il
 principio  dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato e' ricavabile da
 questo ordinamento,  considerato  come  espressione  complessiva  del
 sistema normativo e non di singole leggi.
    Il principio dell'elettivita' della nomina dei membri del comitato
 di controllo non attinge tale livello.
    Il ricorso e' pertanto infondato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4 nonche', in quanto ad esso connessi, degli artt. 5, comma
 quarto; 6, comma quinto; 7 e 8, commi primo e  secondo,  della  legge
 della  Regione  Sardegna  riapprovata  dal  Consiglio regionale il 26
 aprile 1994, recante "Nuove norme sul controllo degli atti degli enti
 locali" proposta dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  il
 ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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