N. 418 ORDINANZA 24 novembre - 7 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato - Applicabilita' dell'art. 309 del c.p.p. - Esclusione - Violazione del diritto alla difesa - Identica questione gia' decisa con sentenza n. 373/1994 - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 250 e 245). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76).(GU n.51 del 14-12-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 24 gennaio (n. 2 ordinanze) ed il 9 febbraio 1994 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti di riesame nei confronti di Moretti Gigino, Mastini Paride e Ceccagnoli Italo, iscritte ai nn. 257, 258 e 312 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Moretti Gigino nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate nel corso dei procedimenti per il riesame dei mandati di cattura emessi dal giudice istruttore nei confronti di Mastini Paride, Moretti Gigino e Ceccagnoli Italo, il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilita' dell'art. 309 codice procedura penale, il quale, nei procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai sensi dell'art. 127 codice procedura penale) di dare al difensore dell'imputato avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia del deposito degli atti in cancelleria; che i procedimenti in questione proseguono, invece, con le norme del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla liberta' personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice); che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il gia' citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti che proseguono con il vecchio rito; che, secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso di specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilita' e' vietata (onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la confutazione di cio' che da essi risulta, sia attraverso la prova di cio' che non vi risulta); che, inoltre, essa farebbe si' che due fatti identici, commessi nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero irragionevolmente trattati in modo difformi, tanto piu' che l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali, quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994; che altra ipotesi di illegittimita' costituzionale e' possibile cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione; che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263- bis e 263-ter, i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del nuovo codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309 codice procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame; che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di fiducia) e senza che siano stati messi a disposizione della difesa gli atti depositati in cancelleria, mentre l'accoglimento permetterebbe di fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' e, in linea subordinata, per l'infondatezza della questione; Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte e' identica a quella gia' decisa con la sentenza n. 373 del 1994, ed e' priva di nuove e ulteriori argomentazioni a sostegno del suo accoglimento; che, pertanto, previa riunione dei giudizi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 250 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C1315