N. 418 ORDINANZA 24 novembre - 7 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -   Procedimenti   che  proseguono  con  il  rito
 disciplinato dal codice abrogato - Applicabilita' dell'art.  309  del
 c.p.p.  -  Esclusione - Violazione del diritto alla difesa - Identica
 questione  gia'  decisa  con  sentenza  n.   373/1994   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 250 e 245).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 76).
 
(GU n.51 del 14-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 245 e 250 del
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
 con  ordinanze emesse il 24 gennaio (n. 2 ordinanze) ed il 9 febbraio
 1994 dal  Tribunale  di  Venezia  nei  procedimenti  di  riesame  nei
 confronti  di  Moretti  Gigino,  Mastini  Paride  e Ceccagnoli Italo,
 iscritte ai nn.  257,  258  e  312  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 20 e 23,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione di Moretti Gigino nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate nel
 corso  dei  procedimenti per il riesame dei mandati di cattura emessi
 dal giudice istruttore  nei  confronti  di  Mastini  Paride,  Moretti
 Gigino  e  Ceccagnoli  Italo,  il  Tribunale  di Venezia ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 250  e  245  del
 decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di  procedura  penale),  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  l'applicabilita' dell'art. 309 codice
 procedura penale, il quale, nei procedimenti che  proseguono  con  il
 rito  disciplinato  dal codice abrogato, consente (ai sensi dell'art.
 127 codice procedura  penale)  di  dare  al  difensore  dell'imputato
 avviso  sia della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia
 del deposito degli atti in cancelleria;
      che i procedimenti in questione proseguono, invece, con le norme
 del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle
 disposizioni  transitorie  (norme   che   si   applicano   anche   ai
 procedimenti  incidentali  relativi  ai  provvedimenti sulla liberta'
 personale adottati in epoca  successiva  all'entrata  in  vigore  del
 nuovo codice);
      che  gli  artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui
 al decreto legislativo n. 271  del  1989,  non  comprendono  il  gia'
 citato  art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti
 che proseguono con il vecchio rito;
     che,  secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso
 di specie,  costituita  dagli  artt.  263-  bis  e  263-  ter  codice
 procedura  penale  abrogato,  violerebbe  il  diritto alla difesa, in
 quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e  non  il
 suo  accesso  agli atti processuali, la cui conoscibilita' e' vietata
 (onde la menomazione del diritto  di  difendersi  sia  attraverso  la
 confutazione  di cio' che da essi risulta, sia attraverso la prova di
 cio' che non vi risulta);
      che, inoltre, essa farebbe si' che due fatti identici,  commessi
 nello  stesso  periodo,  a seconda che siano regolati dalla vecchia o
 dalla  nuova  disciplina  dei  procedimenti  di  riesame,   sarebbero
 irragionevolmente   trattati   in   modo  difformi,  tanto  piu'  che
 l'inserimento di una misura cautelare  in  un  procedimento  regolato
 dalle  norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali,
 quali le ragioni di connessione e le proroghe  legislative,  l'ultima
 delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;
      che  altra ipotesi di illegittimita' costituzionale e' possibile
 cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
      che nell'emanare  le  disposizioni  transitorie  il  legislatore
 delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263- bis e 263-ter,
 i  quali  sarebbero  incompatibili  con i canoni regolatori del nuovo
 codice  contenuti,  nella  materia  de  qua,  nell'art.  309   codice
 procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da
 farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;
      che  la  questione  sarebbe  rilevante,  in  quanto il Tribunale
 dovrebbe, allo stato, decidere in camera  di  consiglio,  senza  dare
 avviso  al  difensore  d'ufficio  (nei  casi  in cui manchi quello di
 fiducia) e senza che siano stati messi a  disposizione  della  difesa
 gli   atti   depositati   in   cancelleria,   mentre   l'accoglimento
 permetterebbe di fissare la nuova udienza camerale  per  l'esame  dei
 ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita'  e,  in  linea  subordinata, per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato che la questione sottoposta all'esame della  Corte  e'
 identica  a quella gia' decisa con la sentenza n. 373 del 1994, ed e'
 priva  di  nuove  e  ulteriori  argomentazioni  a  sostegno  del  suo
 accoglimento;
      che,  pertanto,  previa  riunione  dei  giudizi, la questione va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 250 e 245 del
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
 coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
 sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e  76  della
 Costituzione,  dal  Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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